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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 568 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'IMU pagata per impianti fotovoltaici relativi agli anni 2012-2016 sostenendo che tali impianti non costituiscono fabbricati e quindi non rientrano nel presupposto impositivo dell'IMU. Ha rilevato che gli impianti sono imbullonati e rimovibili, non sono stati accatastati come unità autonome dalla stessa società (pur avendo avviato procedura DOCFA) e ha contestato la motivazione del diniego e l'orientamento dell'Amministrazione che ha posto a base dell'imposta l'attribuzione di rendita catastale agli impianti.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha accolto parzialmente l'appello: ha dichiarato illegittimo il diniego di rimborso per gli anni impugnati eccetto l'istanza relativa al 2012, ritenuta prescritta. La Commissione ha affermato che il presupposto dell'IMU è il fabbricato cui sia stata attribuita rendita catastale; gli impianti fotovoltaici imbullonati, rimovibili e con funzione produttiva sono assimilabili a macchinario/impianto tecnico e non possono essere considerati automaticamente beni immobili imponibili solo perché accatastati come cespite autonomo. Pertanto il Comune non poteva pretendere l'IMU esclusivamente sull'impianto imbullonato, ma poteva tassare l'immobile sulla base della rendita catastale ad esso attribuita (e l'Agenzia delle Entrate può rivedere la rendita se necessario). Spese compensate.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 222/2016

    art. 1, comma 2: esclude la necessità di richiedere d'ottenere il permesso edilizio per l'installazione di un impianto fotovoltaico

    Il decreto è utilizzato per sostenere che l'installazione di pannelli fotovoltaici non richiede un permesso edilizio e dunque non assume automaticamente natura edilizia/fabbricato, rafforzando l'argomento che si tratti di impianto rimovibile e non di bene immobile.

  • Legge n. 208/2015

    Consente al contribuente di togliere dal catasto gli impianti iscritti con rendita autonoma separandoli dall'unità immobiliare e di aggiornare la rendita catastale dell'immobile su cui sono installati; ciò consente di regolare la base imponibile IMU trasferendo la tassazione sulla rendita aggiornata del fabbricato.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 2013

    La circolare indica che se l'impianto aumenta il valore del fabbricato oltre il 15% occorre aggiornare la rendita e, per impianti oltre 3 kW, è possibile l'accatastamento autonomo in categoria D/1; è stata richiamata dall'Amministrazione per giustificare l'assoggettamento, ma la Commissione ha ritenuto che ciò non autorizzi automaticamente la qualificazione come bene immobile imponibile.

  • Principio impositivo IMU (giurisprudenza/interpretazione applicata)

    L'IMU si applica al fabbricato sulla base della rendita catastale ad esso attribuita; un bene non qualificabile come fabbricato non può costituire autonomo presupposto dell'IMU, salvo che vi sia una valida e corretta iscrizione catastale autonoma o una rideterminazione della rendita.

Massime di principio

  • L'IMU ha per presupposto il fabbricato identificato con rendita catastale: elementi materiali rimovibili (es. pannelli fotovoltaici imbullonati) tendono a non costituire di per sé base imponibile IMU se non qualificati come beni immobili in modo valido e non meramente per l'iscrizione catastale.
  • La semplice attribuzione di una rendita catastale o l'iscrizione catastale autonoma non legittima automaticamente l'assoggettamento a IMU: la natura fisica e funzionale dell'elemento (rimovibilità, funzione produttiva) deve essere considerata.
  • Il proprietario può gestire la posizione catastale (es. rimozione dell'iscrizione autonoma e aggiornamento della rendita dell'immobile ai sensi della legge n.208/2015) per regolare correttamente la base imponibile IMU.
  • Se l'impianto aumenta significativamente il valore del fabbricato (>15%) o ha potenza rilevante (>3 kW), occorre valutare l'aggiornamento della rendita catastale; in caso contrario l'elemento può essere considerato impianto/macchinario non imponibile separatamente.
  • Le richieste di rimborso sono soggette a termini di prescrizione: domande tardive (qui l'anno 2012) possono essere respinte per prescrizione.
  • In caso di contestazione della rendita attribuita, l'Agenzia delle Entrate può riattribuire una diversa rendita motivata, consentendo al Comune di adeguare la determinazione dell'IMU.

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