Cassazione Penale, Sentenza n. 1103/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Zirone impugna la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo ha condannato per peculato (art. 314 c.p.) quale curatore dell'eredità giacente, contestando l'appropriazione di somme erogate dal Comune di Noto a titolo di contributo L. 413/1991. In Cassazione deduce tre motivi: 1) nullità della notifica della citazione in appello per presenza di una firma apocrifa sulla cartolina di consegna; 2) violazione del diritto di difesa per la legittimità dell'ordinanza che ha escluso l'esame dell'imputato (revoca dell'ammissione dell'interrogatorio), impedendo di dimostrare la corretta destinazione dei prelievi e l'utilizzo delle somme; 3) vizio di motivazione per avere la Corte d'appello riconosciuto il peculato senza accertare l'effettiva causale delle giacenze sul conto personale dell'imputato al di là degli accrediti del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la nullità della notifica è una nullità di natura intermedia deducibile tempestivamente nel corso del giudizio di appello (art. 182 e 180 c.p.p.) e non trasferibile per la prima volta in Cassazione. Il secondo motivo è infondato poiché l'imputato è risultato assente per tutto il dibattimento e la giurisprudenza ammette la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio quando l'imputato non si presenta senza impedimento legittimo. Il terzo motivo è infondato: la Corte d'appello ha correttamente qualificato il curatore dell'eredità giacente come pubblico ufficiale e, sulla base della ricostruzione contabile dei flussi (assegni circolari, bonifici, prelievi in contanti), ha provato l'appropriazione di somme non destinate ai lavori di ristrutturazione. Per tali ragioni la condanna di merito è stata confermata nella sostanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato è stato applicato alla condotta del curatore dell'eredità giacente che, in quanto pubblico ufficiale nominato dal tribunale e incaricato di gestire somme destinate alla curatela, si è appropriato delle somme versate dall'ente pubblico; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del peculato sulla base della documentazione contabile.
art. 528 cod. civ. (curatore dell'eredità giacente)
La Corte ha richiamato la disciplina del curatore dell'eredità giacente per qualificare tale figura come ausiliario del giudice e, quindi, pubblico ufficiale ai fini del reato di peculato.
art. 68 cod. proc. civ. (ausiliari del giudice)
Utilizzato per ricondurre il curatore dell'eredità nella categoria degli ausiliari del giudice, giustificando la natura pubblica della sua funzione.
art. 193 disp. att. cod. proc. civ. (giuramento del curatore)
Richiamato per sottolineare gli obblighi del curatore (giuramento, custodia e amministrazione dei beni) e rafforzare la qualifica di pubblico ufficiale.
legge 413/1991 (contributi per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici)
La fonte dell'erogazione pubblica: le somme contestate provenivano da contributi comunali previsti da tale normativa e destinate a specifici lavori, circostanza che ha qualificato le somme come oggetto del peculato se distratte.
artt. 601, 171, 179 cod. proc. pen. (motivi di ricorso e nullità)
Richiamati dal ricorrente per censurare profili di nullità e difetto di notifica; la Corte ha però ritenuto che le nullità criticate fossero di natura intermedia e dovevano essere dedotte tempestivamente nel giudizio di appello.
art. 182 e art. 180 cod. proc. pen. (nullità e termini per eccezione)
Interpretati dalla Corte come norme che limitano la rilevabilità in Cassazione delle nullità non tempestivamente eccepite nel giudizio di merito; sulla base di esse è stata esclusa la rilevabilità tardiva della presunta nullità della notifica.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per giustificare la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende quando si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La nullità della notifica o delle formalità intermedie deve essere eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di merito; se sollevata per la prima volta in Cassazione è spesso inammissibile.
- La richiesta di esame dell'imputato ammessa in istruttoria può essere revocata se l'imputato non si presenta all'udienza e non dimostra un impedimento legittimo; l'assenza ingiustificata può legittimare la revoca senza violare il diritto di difesa.
- Il curatore dell'eredità giacente, nominato da un organo giurisdizionale e soggetto a obblighi di custodia e rendiconto, può essere qualificato come pubblico ufficiale e rispondere di peculato se si appropria di somme destinate alla curatela.
- In casi di appropriazione di risorse pubbliche destinate a uno scopo specifico, la ricostruzione contabile dei flussi (bonifici, assegni, prelievi in contanti) può costituire prova sufficiente dell'appropriazione quando risulti la discrepanza tra quanto ricevuto e quanto effettivamente impiegato per la destinazione pubblica.
- La difesa ha l'onere di fornire elementi probatori contrari se contesta l'utilizzo dei fondi; l'assenza di documentazione probante può rendere credibile la ricostruzione contabile effettuata dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione valuta inammissibilità e manifesta infondatezza dei motivi quando risultano in contrasto con principi processuali consolidati o con la ricostruzione dei fatti sorretta da adeguata motivazione dei giudici di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 878/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 879/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 883/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 884/2023 del 13/01/2023
- Sentenza penale · 13 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →