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Sentenza

Sentenza n. 300/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del distretto di caccia al cinghiale A9, per la stagione 2024-2025 a una squadra di nuova costituzione e, per la stagione 2025-2026, a una diversa squadra concorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'assegnazione del distretto di caccia al cinghiale A9, ricadente nella macroarea A, disposta dall'ATC Vomano Fino per la stagione venatoria 2024-2025 in favore della squadra di nuova costituzione "Lotaresco 2006", nonché, con motivi aggiunti, l'assegnazione dello stesso distretto per la stagione 2025-2026 alla squadra "Toto". Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava l'applicazione dei criteri di preferenza previsti dall'art. 10, comma 10, del Regolamento regionale n. 1/2017, sostenendo la rilevanza della propria squadra quale "squadra già censita" per la stagione 2023-2024 e invocando anche l'accertamento degli ulteriori criteri di preferenza sussidiari. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, in data 16 marzo 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 marzo 2026, n. 1911, che ha riformato la sentenza del TAR Abruzzo n. 504 del 28 novembre 2024, travolgendo il relativo effetto conformativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La riforma, da parte del Consiglio di Stato, della precedente sentenza del TAR che aveva riconosciuto al ricorrente la qualifica di "squadra già censita" ha fatto venir meno il presupposto applicativo del criterio primario di preferenza previsto dall'art. 10, comma 10, del Regolamento regionale n. 1/2017. Poiché tale requisito era venuto meno, è divenuto superfluo esaminare gli ulteriori criteri di preferenza sussidiari dedotti dal ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 10, Regolamento regionale Abruzzo n. 1/2017

    criterio primario di preferenza per la risoluzione dei conflitti tra due o più squadre richiedenti la medesima zona di caccia

    Il venir meno della qualifica di "squadra già censita", prevista come criterio primario di preferenza, rende superfluo l'accertamento degli ulteriori criteri di preferenza sussidiari.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando l'interesse venga meno per effetto di una successiva pronuncia giurisdizionale che travolga il presupposto conformativo rilevante per la controversia.
  • Quando un regolamento stabilisce criteri di preferenza in ordine gerarchico, l'accertamento del criterio primario può rendere superfluo l'esame dei criteri sussidiari; se il presupposto del criterio primario viene meno, non sussiste più un interesse attuale all'esame delle ulteriori censure fondate sui criteri subordinati.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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