Circolare numero 39 del 12-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende alle Sedi la gestione degli adempimenti relativi alla liquidazione del "capitale vedovile" per il coniuge che perde la pensione ai superstiti per nuovo matrimonio. Illustra, per ciascun Fondo speciale interessato, la disciplina applicabile, con importi, termini e modalità di domanda, nonché le regole sui ricorsi e le istruzioni contabili e fiscali. Viene inoltre precisato che, in alcuni Fondi, la prestazione spetta anche al vedovo in applicazione della parità di trattamento.
Decentramento alle Sedi della liquidazione del "capitale vedovile" e istruzioni per i Fondi speciali
Decentramento della liquidazione del "capitale vedovile" nei Fondi speciali
La circolare disciplina il progressivo decentramento alle Sedi degli adempimenti relativi alla liquidazione del "capitale vedovile" in favore del coniuge che perde il diritto alla pensione ai superstiti per nuovo matrimonio. L’intervento fornisce il quadro normativo per i diversi Fondi speciali interessati, chiarisce le modalità di presentazione delle domande, tratta i ricorsi amministrativi e riassume le regole contabili e fiscali applicabili alle somme erogate.
Premesse generali e criteri comuni
La circolare precisa che, per la soppressione della pensione in caso di nuove nozze del titolare e per la successiva riliquidazione in favore di eventuali superstiti residui, restano valide le istruzioni contenute nelle circolari n. 125 del 30 maggio 1988 e n. 150 del 7 luglio 1989. Inoltre, ai fini della determinazione della pensione da assumere per il calcolo del "capitale vedovile" in tutte le gestioni interessate, si applicano i criteri già seguiti nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La circolare chiarisce anche un aspetto di principio: nei Fondi la cui normativa menziona la prestazione soltanto in favore della vedova che contragga nuovo matrimonio, la disposizione deve intendersi estesa anche al vedovo, in applicazione dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Disciplina del Fondo ET
Per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (cat. ET), la disciplina è contenuta nell’art. 22 della legge 29 ottobre 1971, n. 889. La norma riconosce al coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile.
La circolare evidenzia tre elementi essenziali:
- la misura della prestazione è pari a quattro annualità della pensione vedovile;
- la liquidazione non può essere disposta d’ufficio, ma richiede una domanda esplicita;
- la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio, oppure dalla consegna del libretto di pensione se il matrimonio è stato contratto anteriormente.
La richiesta deve essere inequivocabilmente diretta alla liquidazione del capitale vedovile; non sono quindi sufficienti la semplice comunicazione del matrimonio, la richiesta di eliminazione della pensione o la domanda relativa ai superstiti residui.
Disciplina del Fondo VL
Per il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (cat. VL), l’art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859 prevede che il coniuge perda il diritto alla pensione in caso di seconde nozze. Per la vedova, è tuttavia riconosciuta una somma pari a una annualità della pensione percepita prima del matrimonio, comprensiva della tredicesima mensilità.
Quando il titolare di pensione di reversibilità comunica il nuovo matrimonio, gli uffici devono:
- revocare la pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al matrimonio;
- liquidare all’interessato una somma pari a una annualità della pensione, calcolata sull’importo in pagamento prima delle nozze e comprensiva della tredicesima mensilità.
Disciplina dei Fondi EL e TT
Per il Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private (cat. EL) e per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (cat. TT), le norme richiamate dalla circolare prevedono un assegno una tantum pari a due annualità di pensione in favore della vedova che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio.
La prestazione:
- è liquidata su domanda;
- è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Fondi GAS ed ES
Per il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria IVS a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (cat. GAS) e per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (cat. ES), la normativa di Fondo non prevede alcuna prestazione a carico dei rispettivi Fondi in favore del coniuge che perda il diritto alla pensione per nuovo matrimonio.
Resta però ferma la possibilità di ottenere una doppia annualità del trattamento limitatamente alla quota della prestazione complessiva a carico dell’assicurazione generale IVS, secondo le norme vigenti in tale assicurazione.
Fondi DZ e CL
Per il Fondo di previdenza del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cat. DZ) e per il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica (cat. CL), la normativa non prevede alcuna prestazione in favore del coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio.
Ricorsi amministrativi
I ricorsi contro i provvedimenti di reiezione devono essere trasmessi tempestivamente ai Servizi competenti per l’istruttoria e quindi sottoposti alla decisione del Comitato competente, che costituisce il grado unico di decisione in sede amministrativa.
Alla trasmissione del ricorso devono essere uniti:
- copia del provvedimento impugnato;
- la documentazione utilizzata a base del provvedimento stesso.
Per l’individuazione del Comitato competente e del Servizio di riferimento la circolare rinvia all’allegato n. 3 della circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
Aspetti contabili e fiscali
Le somme corrisposte dall’Istituto alla vedova o ai vedovi già titolari di pensione di reversibilità che passano a nuove nozze sono qualificate come "altre somme e indennità", diverse dal T.F.R., ai sensi dell’art. 1 della legge n. 482/1985.
Su tali somme devono essere applicate le ritenute d’acconto IRPEF secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare n. 832 Rg. dell’1 luglio 1986.
Per il pagamento e la rilevazione contabile, la circolare rinvia alle modalità seguite per l’assicurazione generale obbligatoria, con imputazione degli importi alle gestioni di competenza e utilizzazione dei conti riportati nell’allegato 1.
Punti principali
Finalità del decentramento e ambito della circolare
La circolare prosegue la linea di progressivo decentramento alle Sedi delle attività produttive dei Fondi speciali e estende tale operazione agli adempimenti sulla liquidazione del "capitale vedovile". Vengono fornite istruzioni per l’attuazione pratica, articolate in tre parti: normativa dei singoli Fondi, ricorsi, e disposizioni contabili e tributarie.
Rinvii normativi generali e criteri di calcolo
Per l’eliminazione della pensione del titolare che contragga nuovo matrimonio e per la eventuale riliquidazione in favore di superstiti residui, la circolare rinvia alle istruzioni delle circolari n. 125 del 30 maggio 1988 e n. 150 del 7 luglio 1989. Per il calcolo della pensione base da assumere ai fini del "capitale vedovile" si applicano i criteri seguiti nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Nei Fondi che menzionano la prestazione solo per la vedova, la disciplina va intesa estesa anche al vedovo ai sensi dell’art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Fondo ET: capitale pari a quattro annualità e domanda entro 180 giorni
Per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (cat. ET), l’art. 22 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 riconosce al coniuge che perde il diritto alla pensione per passaggio ad altre nozze un capitale pari a quattro annualità della pensione vedovile. La liquidazione non è d’ufficio, ma richiede una domanda esplicita e costitutiva, da presentare a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o dalla consegna del libretto di pensione se il matrimonio è stato contratto prima.
Fondo VL: revoca della pensione e pagamento di una annualità
Per il Fondo del personale di volo (cat. VL), l’art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859 stabilisce che il coniuge che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione; la vedova, tuttavia, ha diritto a una somma pari a una annualità della pensione percepita prima delle nozze, comprensiva della tredicesima mensilità. Alla comunicazione del nuovo matrimonio occorre revocare la pensione di reversibilità dal primo giorno del mese successivo e liquidare l’indennità sulla base dell’importo in pagamento prima delle nozze.
Fondi EL e TT: assegno una tantum di due annualità
Per il Fondo dipendenti ENEL e aziende elettriche private (cat. EL) e per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia (cat. TT), le rispettive leggi prevedono un assegno una tantum pari a due annualità di pensione alla vedova che cessa dal diritto per sopravvenuto matrimonio. La prestazione è liquidata su domanda ed è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
Fondi GAS ed ES: prestazione solo sulla quota a carico dell’AGO
Per il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria IVS per il personale delle aziende private del gas (cat. GAS) e per il Fondo degli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (cat. ES), non è prevista alcuna prestazione a carico del Fondo per il coniuge che perda il diritto alla pensione per nuovo matrimonio. Il coniuge ha però titolo a una doppia annualità del trattamento limitatamente alla parte di pensione a carico dell’assicurazione generale IVS, secondo le norme dell’assicurazione stessa.
Fondi DZ e CL: assenza di prestazioni
Per il Fondo del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cat. DZ) e per il Fondo del clero e dei ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica (cat. CL), la normativa non prevede alcuna prestazione in favore del coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio.
Ricorsi contro i provvedimenti di reiezione
I ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto devono essere trasmessi con urgenza ai Servizi competenti per l’istruttoria e poi sottoposti al Comitato competente, che opera come grado unico in sede di decisione amministrativa. Devono essere allegati copia del provvedimento e la documentazione posta a base della decisione. Per individuare Comitato e Servizio competente si rinvia all’allegato n. 3 della circolare n. 125 del 30 maggio 1988.
Trattamento contabile e fiscale delle somme erogate
Le somme corrisposte alla vedova o ai vedovi già titolari di pensione di reversibilità che contraggono nuove nozze sono considerate "altre somme e indennità" diverse dal T.F.R. ai sensi dell’art. 1 della legge n. 482/1985. Su tali importi si applicano le ritenute d’acconto IRPEF secondo i criteri e le modalità della circolare n. 832 Rg. dell’1 luglio 1986. Per il pagamento e la rilevazione contabile si seguono le modalità dell’assicurazione generale obbligatoria, imputando gli importi alle rispettive gestioni e utilizzando i conti indicati nell’allegato 1.
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