Circolare numero 38 del 12-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le dipendenze periferiche e le Sedi Regionali a un puntuale aggiornamento e trasmissione dei dati catastali e reddituali necessari per la denuncia dei redditi. Vengono ribadite le modalità di invio dei modelli 1M e il controllo della corrispondenza tra situazione reale, archivio locale e archivio fiscale centrale. La circolare insiste inoltre sugli adempimenti relativi ai fabbricati, alle unità immobiliari non ancora censite, ai terreni e al nuovo regime delle costruzioni rurali introdotto dal Decreto Legge n. 414 del 28 dicembre 1989, con specifici obblighi di censimento, accatastamento e trasmissione dei certificati catastali entro termini tassativi.
Adempimenti su denunce dei redditi, fabbricati, terreni e costruzioni rurali
Adempimenti su denunce dei redditi, fabbricati, terreni e costruzioni rurali
La circolare disciplina una serie di adempimenti operativi per le dipendenze periferiche e per le Sedi Regionali in materia di elaborazione della denuncia dei redditi e aggiornamento dei dati catastali. Il documento richiama inoltre nuove disposizioni sulle costruzioni rurali introdotte dal Decreto Legge n. 414 del 28 dicembre 1989, con effetti sia sulla qualificazione fiscale sia sull’iscrizione al catasto edilizio urbano.
Elaborazione della denuncia dei redditi e flusso dei modelli 1M
L’attività relativa alla denuncia dei redditi viene descritta come articolata in due fasi.
- La prima è finalizzata alla rilevazione delle variazioni toponomastiche e catastali intervenute rispetto all’anno precedente.
- La seconda riguarda la trasmissione degli elementi reddituali.
La fase di trasmissione si avvia con l’inoltro alle Sedi Regionali dei modelli 1M, che devono essere poi trasmessi alle SAP competenti. Su tali modelli è stata realizzata la corrispondenza tra situazione catastale reale e archivio periferico, oltre all’allineamento con l’archivio fiscale centrale.
Una copia dei modelli, completa degli elementi reddituali, deve essere inviata alla Sede Centrale entro il termine previsto dalla circolare. Gli elementi di reddito devono essere riportati esclusivamente sui modelli trasmessi dalla Sede Centrale. Prima dell’invio è necessario un controllo accurato per verificare:
- la corrispondenza delle indicazioni alla reale situazione catastale e di fatto;
- la concordanza tra archivio locale e archivio centrale sulla base delle risultanze del modello 1M.
Se i dati non corrispondono alla situazione reale o all’archivio fiscale periferico, le relative rettifiche devono essere annotate "in rosso" e solo successivamente vanno riportati, a margine, gli elementi di reddito.
Fabbricati
Per i fabbricati la circolare ribadisce che, per gli immobili strumentali, non deve essere indicato alcun reddito. Per le tipologie richiamate al punto IV, n. 1 della circolare n. 186/1987, deve essere data scrupolosa attuazione alle istruzioni già impartite e devono essere compilati con la massima cura gli elenchi previsti.
Vengono inoltre richiamate le istruzioni sui fabbricati non ancora censiti in catasto, contenute nei messaggi n. 44559 del 15 novembre 1989 e n. 54170 dell’11 dicembre 1989. Per tali unità immobiliari le dipendenze periferiche avrebbero dovuto:
- richiedere entro il 15 dicembre 1989 agli Uffici Tecnici Erariali competenti il provvedimento formale di determinazione della rendita catastale presunta;
- trasmettere il provvedimento alla Sede Centrale.
Le sedi che non abbiano ancora provveduto devono farlo con urgenza. La certificazione è indicata come indispensabile e propedeutica per consentire all’Istituto l’applicazione delle norme richiamate. La circolare evidenzia che il mancato rispetto degli adempimenti può determinare rilevanti conseguenze patrimoniali.
Terreni
Per i terreni la circolare richiama quanto già disposto con le circolari n. 424 Pa/148 del 16 luglio 1986, n. 94 del 9 maggio 1988 e n. 120 del 5 giugno 1989. Le dipendenze periferiche avrebbero già dovuto acquisire e trasmettere il nuovo certificato catastale previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 60.
Qualora alcune sedi non vi abbiano ancora provveduto, la certificazione deve essere inviata con la massima urgenza, essendo un presupposto essenziale per la dichiarazione dei redditi. Viene inoltre richiamata l’attenzione sulle innovazioni legislative e sui conseguenti adempimenti, tra cui la denuncia entro termini tassativi delle variazioni di coltura.
Costruzioni rurali: nuova definizione
Il Decreto Legge n. 414 del 28 dicembre 1989 introduce due innovazioni rilevanti in materia di costruzioni rurali: una sulla definizione e una sulla disciplina catastale.
La nuova definizione, che modifica l’art. 39, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, limita il concetto di costruzione rurale alle abitazioni delle persone effettivamente addette:
- alla manuale coltivazione della terra;
- alla cura dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali;
- alla vigilanza dei lavori agricoli;
- nonché dei familiari conviventi a loro carico.
È inoltre richiesto che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate. Tale innovazione comporta un adeguamento delle disposizioni già impartite con la circolare n. 120/1989, in particolare al punto IV, lettera a).
Costruzioni rurali: accatastamento e istruzioni operative
La seconda innovazione del decreto riguarda la posizione catastale delle costruzioni rurali, per le quali viene ora stabilito l’obbligo di iscrizione al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990.
La circolare precisa che l’accatastamento dovrà avvenire successivamente all’emanazione delle norme di attuazione, da stabilirsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Alle Sedi Regionali è affidato il compito di:
- mantenere contatti con gli Uffici Tecnici Erariali per acquisire le istruzioni necessarie;
- trasmettere alla Sede Centrale i relativi certificati catastali.
Censimento delle costruzioni rurali non conformi e locazioni
Le Sedi Regionali devono inoltre provvedere al censimento delle costruzioni rurali che non presentano le caratteristiche richieste e che siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste dall’art. 39, lettera a), TUIR.
Se tali costruzioni risultano concesse in locazione a persone diverse dall’affittuario del terreno su cui insistono, devono essere rilevati:
- gli estremi del contratto di locazione;
- le generalità del locatario;
- l’ammontare del canone di affitto.
Le risultanze devono essere trasmesse alla Sede Centrale con un elenco dettagliato entro il termine previsto per la comunicazione degli elementi reddituali.
Richiamo finale agli adempimenti delle Sedi Regionali
In chiusura, la circolare richiama l’attenzione delle Sedi Regionali sulla parte conclusiva della circolare richiamata nelle Generalità. Il richiamo riguarda sia l’opera di coordinamento e supporto che tali sedi devono svolgere per consentire alle Sedi Autonome di Produzione un puntuale adempimento delle istruzioni, sia le specifiche incombenze indicate nel punto III, lettera A, e nell’ultimo comma della circolare di riferimento.
Punti principali
Elaborazione della denuncia dei redditi e modelli 1M
L’attività è articolata in due fasi: la prima riguarda la rilevazione delle variazioni toponomastiche e catastali intervenute rispetto all’anno precedente; la seconda concerne la trasmissione degli elementi reddituali. I modelli 1M devono essere inoltrati alle Sedi Regionali per il successivo invio alle SAP competenti. Una copia completa degli elementi reddituali deve essere trasmessa alla Sede Centrale entro il termine indicato dalla circolare. Gli elementi di reddito vanno riportati solo sui modelli trasmessi dalla Sede Centrale e i modelli devono essere verificati con attenzione per accertare la corrispondenza con la situazione catastale reale e la concordanza tra archivio locale e archivio centrale. Se i dati non coincidono, le rettifiche devono essere indicate in rosso prima di annotare gli elementi di reddito a margine.
Fabbricati e unità immobiliari non censite
Per i fabbricati si ribadisce che, per gli immobili strumentali, non deve essere indicato alcun reddito. Per le tipologie richiamate al punto IV, n. 1 della circolare n. 186/1987, devono essere applicate con scrupolo le istruzioni già impartite e compilati con cura i relativi elenchi. Viene richiamata l’attenzione sulle unità immobiliari non ancora censite in catasto: in base ai messaggi n. 44559 del 15 novembre 1989 e n. 54170 dell’11 dicembre 1989, le dipendenze periferiche avrebbero dovuto richiedere entro il 15 dicembre 1989 agli Uffici Tecnici Erariali il provvedimento formale di determinazione della rendita catastale presunta e trasmetterlo alla Sede Centrale. Le sedi che non vi avessero provveduto devono farlo con urgenza, poiché tale certificazione è indispensabile per l’applicazione della normativa richiamata e il mancato rispetto può comportare rilevanti conseguenze patrimoniali per l’Istituto.
Terreni e certificato catastale
In materia di terreni, le dipendenze periferiche avrebbero già dovuto acquisire e trasmettere il nuovo certificato catastale previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 60, secondo quanto stabilito dalle circolari n. 424 Pa/148 del 16 luglio 1986, n. 94 del 9 maggio 1988 e n. 120 del 5 giugno 1989. Qualora qualche sede non abbia ancora provveduto, il certificato deve essere inviato con la massima urgenza, essendo un presupposto essenziale per la dichiarazione dei redditi. Si richiama inoltre l’attenzione sulle innovazioni legislative e sugli adempimenti connessi, inclusa la denuncia entro termini tassativi delle variazioni di coltura.
Nuova definizione di costruzioni rurali
Il Decreto Legge n. 414 del 28 dicembre 1989 introduce due innovazioni: una sulla definizione di costruzione rurale e una sulla sua disciplina catastale. La definizione, che modifica l’art. 39, lettera a), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, limita il concetto alle abitazioni delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla cura dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, alla vigilanza dei lavori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, purché le caratteristiche dell’immobile siano coerenti con le attività esercitate. Questa modifica comporta l’adeguamento delle istruzioni già impartite con la circolare n. 120/1989.
Obbligo di accatastamento delle costruzioni rurali
La seconda innovazione del Decreto Legge n. 414/1989 stabilisce l’obbligo di iscrizione al catasto edilizio urbano per tutte le costruzioni rurali entro il 31 dicembre 1990. Tale accatastamento dovrà avvenire dopo l’emanazione delle norme di attuazione da stabilirsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le Sedi Regionali devono mantenere contatti con gli Uffici Tecnici Erariali per ottenere le istruzioni operative necessarie e trasmettere i relativi certificati catastali alla Sede Centrale.
Censimento delle costruzioni rurali non aventi i requisiti e locazioni
Le Sedi Regionali devono censire le costruzioni rurali che non possiedono le caratteristiche richieste e che siano utilizzate per fini diversi da quelli previsti dall’art. 39, lettera a), TUIR. Se tali costruzioni sono concesse in locazione a soggetti diversi dall’affittuario del terreno su cui insistono, occorre rilevare gli estremi del contratto di locazione, le generalità del locatario e l’ammontare del canone di affitto. Le risultanze devono essere trasmesse con elenco dettagliato alla Sede Centrale entro il termine previsto per la comunicazione degli elementi reddituali.
Richiamo finale agli adempimenti delle Sedi Regionali
La circolare conclude richiamando l’attenzione delle Sedi Regionali sulla parte finale della circolare richiamata nelle Generalità, sottolineando non solo il ruolo di supporto verso le Sedi Autonome di Produzione per il corretto adempimento delle istruzioni, ma anche le incombenze specifiche indicate nel punto III, lettera A, e nell’ultimo comma della circolare di riferimento.
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