Circolare numero 40 del 13-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, cessato il quinquennio transitorio previsto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 413/1984, i trasferimenti dei contributi relativi al personale già iscritto alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara e poi passato tra i dirigenti devono seguire le regole generali dell'art. 5 della legge n. 44/1973. Le S.A.P. devono quindi istruire le richieste di trasferimento avanzate dall'INPDAI e attivare le procedure previste, richiedendo alla Direzione Generale il Mod. PM/GS02 per costituire le posizioni assicurative, comprensive dei contributi obbligatori e integrativi versati prima del 31 dicembre 1979.
Trasferimento dei contributi all'INPDAI per il personale già iscritto alla ex Gestione speciale marinara
Trasferimento dei contributi per il personale già iscritto alla ex Gestione speciale marinara
La circolare interviene sul trattamento dei trasferimenti contributivi relativi al personale già iscritto alla soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara e successivamente passato alla categoria dei dirigenti. Il chiarimento si rende necessario per effetto della scadenza del regime transitorio richiamato dalla precedente circolare n. 202 del 27 settembre 1989.
Scadenza del periodo transitorio
Viene precisato che il 1 settembre 1989 è scaduto il quinquennio previsto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 413 del 26 luglio 1984. Per tale periodo aveva continuato a operare, in regime transitorio, la normativa della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, riferita alla situazione antecedente al 1 gennaio 1980.
Disciplina applicabile ai trasferimenti verso l'INPDAI
Una volta cessato il regime transitorio, i trasferimenti all'I.N.P.D.A.I. dei contributi concernenti il personale iscritto alla ex Gestione speciale, poi confluito nella categoria dei dirigenti, devono essere regolati dalle disposizioni generali dell'art. 5 della legge n. 44 del 15 marzo 1973. La circolare, quindi, ricondice tali operazioni nell'ambito della disciplina ordinaria prevista per i trasferimenti contributivi.
Adempimenti richiesti alle S.A.P.
Le S.A.P. sono tenute a istruire le richieste di trasferimento dei contributi avanzate all'Istituto dall'I.N.P.D.A.I. per il personale interessato e ad attivare le procedure previste dalle norme vigenti. Ai fini della corretta costituzione delle posizioni assicurative, le stesse S.A.P. devono richiedere alla Direzione Generale - Servizio previdenza marinara e A.P.S.T. - Rep. 8 il Mod. PM/GS02.
Contenuto della posizione assicurativa
La posizione assicurativa da costituire deve comprendere i contributi obbligatori e integrativi versati alla ex Gestione speciale anteriormente al 31 dicembre 1979. Il documento allegato consente, pertanto, la ricostruzione della contribuzione utile per i soggetti interessati al trasferimento.
Punti principali
Scadenza del regime transitorio
Si ricorda che il 1 settembre 1989 è scaduto il quinquennio previsto dall'art. 58, comma 3, della legge n. 413 del 26 luglio 1984. Durante tale periodo era applicabile, in via transitoria, la normativa della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara, preesistente al 1 gennaio 1980.
Regime applicabile ai trasferimenti contributivi
A seguito della scadenza del periodo transitorio, i trasferimenti all'I.N.P.D.A.I. dei contributi relativi al personale iscritto alla ex Gestione speciale, poi rientrato nella categoria dei dirigenti, devono essere disciplinati dalle disposizioni generali dell'art. 5 della legge n. 44 del 15 marzo 1973.
Compiti delle S.A.P.
Le S.A.P. devono istruire le richieste di trasferimento dei contributi presentate all'Istituto dall'I.N.P.D.A.I. per il personale interessato e attivare le procedure previste dalla normativa vigente.
Richiesta del Mod. PM/GS02 e costituzione della posizione assicurativa
Ai fini della costituzione delle posizioni assicurative del personale in questione, le S.A.P. devono richiedere alla Direzione Generale - Servizio previdenza marinara e A.P.S.T. - Rep. 8 il Mod. PM/GS02. La posizione assicurativa deve comprendere i contributi obbligatori e integrativi versati alla ex Gestione speciale prima del 31 dicembre 1979.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 12 feb 1990Circolare numero 38 del 12-2-1990
- Circolare · 12 feb 1990Circolare numero 39 del 12-2-1990
- Circolare · 15 feb 1990Circolare numero 41 del 15-2-1990
- Circolare · 16 feb 1990Circolare numero 43 del 16-2-1990
- Circolare · 9 feb 1990Circolare numero 34 del 9-2-1990
- Circolare · 9 feb 1990Circolare numero 35 del 9-2-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →