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Sentenza

Sentenza n. 1007/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell'ordinanza n…nella parte in cui ha disposto “ai sensi del D. Lgs. 27/2021, art. 2, a tutela della salute pubblica ed animale, e in applicazione dell'art. 15, comma 3, lettera d), del Dlgs 134 del 2022, l'abbattimento del capo suino ITSA3 913600 e smaltimento ai sensi del REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009”.

Giustizia amministrativa202600779

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dell’ASL di abbattimento e smaltimento di un suino non identificato e non tracciato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente deteneva per autoconsumo familiare un suino privo della prescritta identificazione e registrazione. A seguito del controllo dell’ASL, l’animale veniva registrato con identificativo provvisorio, sottoposto a sequestro sanitario e affidato alla custodia del proprietario. Le analisi relative alla malattia di Aujeszky, alla malattia vescicolare, alla peste suina africana e alla peste suina classica risultavano tutte negative. Nonostante ciò, l’ASL disponeva l’abbattimento e lo smaltimento dell’animale ai sensi dell’art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022, motivando con la necessità di ridurre al minimo il rischio per la salute pubblica e animale. Il ricorrente deduceva: erronea interpretazione e violazione dell’art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022; carenza di istruttoria per mancata valutazione di misure alternative; violazione del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 5, par. 4, TUE, dell’art. 9 Cost. e dell’art. 13 TFUE; difetto di motivazione; nonché violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione nel diniego dell’autotutela. L’ASL sosteneva la legittimità e adeguatezza dell’abbattimento.

La decisione

Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento nella parte relativa all’abbattimento e allo smaltimento. Ha ritenuto che l’art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022 qualifichi gli animali non identificati come potenzialmente rischiosi in applicazione del principio di precauzione, ma imponga comunque all’ASL una valutazione concreta degli aspetti sanitari e di benessere e delle alternative possibili all’abbattimento. Nel caso concreto non erano emersi rischi di contaminazione ambientale e gli accertamenti diagnostici erano risultati negativi. L’abbattimento non poteva quindi essere utilizzato come sanzione per la sola violazione degli obblighi formali di identificazione e tracciabilità. Il giudice ha inoltre rilevato che l’ASL non aveva svolto alcun effettivo giudizio di proporzionalità tra il fine sanitario perseguito e la soppressione dell’animale, né aveva motivato la scelta della misura più incisiva rispetto alle altre opzioni previste dalla legge. La giustificazione relativa alla mancata prova della provenienza dell’animale è stata considerata una motivazione postuma, inammissibile, e comunque non idonea a superare gli esiti diagnostici negativi. Sono stati ravvisati violazione di legge, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti; le censure contro il diniego di autotutela sono state dichiarate improcedibili perché l’annullamento dell’atto era stato conseguito in giudizio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022

    sequestro degli animali non identificati per cui l'operatore non è in grado di garantire la rintracciabilità. Tali animali devono essere considerati a rischio e la ASL territorialmente competente valuta, considerando gli aspetti sanitari e di benessere, se disporne l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro eventuale impiego per fini diversi dal consumo umano

    La disposizione ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria. L’ASL deve valutare concretamente il rischio sanitario, gli aspetti di benessere e le alternative all’abbattimento; la soppressione è legittima solo se giustificata da un pericolo concreto e non altrimenti fronteggiabile.

  • art. 18, commi 1 e 5, d.lgs. 134/2022

    l'operatore di animali che non adempie agli obblighi di identificazione previsti all'articolo 9, commi 1 e 4 [...] se è impossibile l'identificazione e la rintracciabilità dell'animale è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro

    La violazione degli obblighi di identificazione e tracciabilità è sanzionata sul piano amministrativo e non costituisce, da sola, presupposto sufficiente per l’abbattimento dell’animale.

  • art. 1 l. 241/1990

    L’esercizio del potere amministrativo deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre alla finalità di tutela sanitaria perseguita.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di abbattimento deve indicare in modo concreto le ragioni della scelta della misura più incisiva, soprattutto quando gli accertamenti diagnostici siano negativi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Le censure contro il diniego di autotutela diventano improcedibili quando l’atto originario viene annullato giudizialmente, poiché il ricorrente ha già conseguito l’utilità sostanziale perseguita.

  • art. 60 c.p.a.

    Quando la causa è manifestamente fondata e sono rispettate le garanzie del contraddittorio, il giudizio può essere definito in camera di consiglio con sentenza semplificata.

  • art. 9 Cost.

    La Repubblica ... Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

    La tutela degli animali costituisce un valore costituzionalmente riconosciuto e deve essere considerata nella ponderazione amministrativa delle misure sanitarie.

  • art. 13 TFUE

    [...] l'Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali

    La natura senziente degli animali rafforza l’obbligo di considerare il loro benessere e di evitare misure sproporzionate rispetto al rischio perseguito.

  • art. 5, par. 4, TUE

    Il principio di proporzionalità impone che le misure adottate dall’amministrazione siano idonee, necessarie e non eccessive rispetto all’obiettivo di tutela sanitaria.

Massime di principio

  • L’abbattimento di animali non identificati previsto dalla disciplina sanitaria ha natura preventiva e precauzionale, non sanzionatoria, e non può essere disposto per punire la sola violazione degli obblighi formali di identificazione e tracciabilità.
  • La qualificazione normativa dell’animale non identificato come soggetto a rischio non esonera l’amministrazione dalla verifica concreta del pericolo sanitario, da effettuarsi anche mediante gli accertamenti diagnostici e la valutazione di eventuali situazioni ambientali specifiche.
  • Quando la disciplina prevede una pluralità di misure sanitarie, l’amministrazione deve compararle e motivare la scelta dell’abbattimento, quale misura più incisiva, verificando anche la praticabilità di alternative meno lesive.
  • Il principio di proporzionalità impone che la soppressione dell’animale sia giustificata da un rischio concreto e non altrimenti rimediabile; l’adozione dell’abbattimento non è legittima quando gli accertamenti sanitari siano negativi e non emergano ulteriori fattori di rischio.
  • La motivazione dell’atto amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante elementi nuovi, come l’incerta provenienza dell’animale, non esposti nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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