Sentenza n. 35/2026 - Aosta, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di “comunicazione di constatazione di inottemperanza a ordinanza di ripristino e conseguente acquisizione al patrimonio comunale dell’area del fabbricato e di pertinenza dello stesso” (prot. n. 0001868/x/11) emesso dal Comune di La Salle il giorno 13 febbraio 2025; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ed in particolare: a) del verbale di rilievo ispettivo del 21 gennaio 2025 redatto dal personale della Stazione Forestale di Pré Saint Didier ed acquisito al prot. n. 888 del 21 gennaio 2025 del Comune di La Salle; b) del verbale di rilievo ispettivo del 4 febbraio 2025 redatto dal personale della Stazione Forestale di Pré Saint Didier acquisito al prot. n. 1485 del 4 febbraio 2025 del Comune di La Salle; c) del verbale di sopralluogo redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di La Salle, acquisito al prot. n. 1564 del 6 febbraio 2025 e relativo ai due succitati sopralluoghi congiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di constatazione dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale dell'area del manufatto, con costituzione di un diritto di passaggio permanente su fondi limitrofi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 13 febbraio 2025, adottato in esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione del 2018, ormai consolidata, deducendo vizi propri dell'atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione. Con il primo motivo ha contestato l'incompetenza del Responsabile dell'Ufficio tecnico, sostenendo che la competenza spettasse al Sindaco ai sensi degli artt. 75 e 77 della legge regionale n. 11/1998. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 77, comma 6, della medesima legge regionale, secondo cui le misure acquisitive non si applicano quando l'abuso interessa entità immobiliari non indipendenti, dovendosi in tal caso procedere soltanto alla demolizione in danno. Il ricorrente ha sostenuto che l'area costituisse un compendio unitario, funzionalmente e strutturalmente interconnesso, con destinazione industriale. Con il terzo motivo ha contestato, da un lato, che la facoltà concessa dal Comune di eseguire tardivamente la demolizione configurasse una remissione in termini incompatibile con l'effetto acquisitivo e, dall'altro, che l'acquisizione avesse illegittimamente riguardato l'intero mappale di circa 968 mq, anziché il solo sedime della tettoia di circa 200 mq, in assenza di specifica motivazione. Con il quarto motivo ha dedotto l'assenza di base normativa per la costituzione di una servitù di passaggio permanente su quattro fondi limitrofi, nonché violazione delle garanzie partecipative, illogicità, sproporzione, indeterminatezza del contenuto, travisamento e sviamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso perché rivolto contro vizi propri e autonomi del provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione, e non contro la precedente ordinanza di demolizione. Ha respinto il primo motivo per carenza di utilità concreta: anche ipotizzando l'incompetenza dell'organo emanante, l'eventuale rinnovazione dell'atto sarebbe stata adottata, alla luce della modifica normativa sopravvenuta, dal medesimo Responsabile dell'Ufficio tecnico. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la nozione di entità immobiliare non indipendente deve essere valutata in senso sostanziale e funzionale, non sulla base del solo dato catastale. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria puntuale sulla possibile integrazione funzionale, strutturale, logistica ed economica dell'area con il restante compendio e motivare specificamente sull'applicabilità della deroga; l'omissione ha determinato difetto di istruttoria e motivazione. Ha respinto il primo profilo del terzo motivo: la demolizione eseguita dopo la scadenza del termine non elimina l'effetto acquisitivo già perfezionato; la possibilità concessa dal Comune costituiva una facoltà meramente esecutiva, finalizzata a consentire il recupero dei materiali e a evitare la maggiorazione dei costi, non una remissione in termini. Ha accolto il secondo profilo del terzo motivo, precisando che l'acquisizione dell'opera e del sedime è automatica, mentre l'acquisizione di aree ulteriori è eventuale e richiede una motivazione specifica sulle esigenze urbanistico-edilizie e sul nesso funzionale con l'abuso. Il mero rispetto del limite quantitativo massimo non è sufficiente. Nel caso concreto, la motivazione riferita alla necessità temporanea di eseguire la demolizione non giustificava l'acquisizione definitiva dell'intero mappale; inoltre, una relazione interna non richiamata né prodotta non poteva integrare postumamente la motivazione. Ha accolto il quarto motivo, affermando che gli artt. 77 della legge regionale n. 11/1998 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 non attribuiscono al Comune il potere di costituire diritti reali minori su fondi diversi da quello interessato dall'abuso. L'accesso necessario alla demolizione deve essere assicurato mediante gli strumenti tipici previsti dall'ordinamento. La servitù permanente era inoltre illogica e sproporzionata rispetto a un'esigenza temporanea, e il provvedimento era indeterminato per l'assenza di tracciato, estensione, larghezza e modalità di esercizio. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento annullato nelle parti relative all'acquisizione del mappale, all'estensione dell'acquisizione oltre il sedime e alla costituzione della servitù. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza ha imposto, in caso di riedizione del potere, una nuova istruttoria sulla natura indipendente o non indipendente dell'entità immobiliare, una motivazione puntuale sull'eventuale acquisizione di superfici ulteriori e il ricorso a strumenti tipici per l'accesso all'area.
Norme richiamate
art. 77 l.r. n. 11/1998
“Ove il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l’immobile oggetto dell’abuso e l’area di pertinenza dello stesso [...] sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.”
La disposizione disciplina l'acquisizione conseguente all'inottemperanza, la deroga per le entità immobiliari non indipendenti, l'accertamento quale titolo di acquisto e i limiti dell'area acquisibile. L'acquisizione dell'opera e del sedime è automatica, mentre l'estensione a superfici ulteriori è eventuale e deve essere specificamente motivata. La deroga del comma 6 va valutata in senso sostanziale e funzionale.
art. 77, comma 6, l.r. n. 11/1998
“Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione nel caso in cui le trasformazioni [...] interessino entità immobiliari non indipendenti; in tal caso [...] la demolizione, o comunque il ripristino, è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell’abuso”.
La norma introduce una deroga alle misure acquisitive quando l'abuso riguarda entità immobiliari non indipendenti. La non indipendenza deve essere accertata considerando l'integrazione funzionale, strutturale, logistica ed economica del bene, non il solo dato catastale.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina statale è richiamata come sostanzialmente coincidente con quella regionale quanto agli effetti dell'inottemperanza e ai limiti dell'acquisizione; non costituisce base normativa per la costituzione di una servitù permanente su fondi ulteriori.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e intelligibile del provvedimento; non consente di giustificare l'acquisizione di superfici ulteriori con il solo richiamo generico a esigenze esecutive temporanee, né mediante integrazione postuma fondata su una relazione interna non richiamata nell'atto.
art. 843 codice civile
È richiamato quale strumento tipico per consentire l'accesso al fondo altrui, alternativo alla costituzione autoritativa di una servitù permanente priva di base normativa.
art. 99 c.p.a.
Non costituisce la base della decisione; è richiamato indirettamente soltanto in relazione al principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 16/2023.
Massime di principio
- La deroga alle misure acquisitive prevista per gli abusi incidenti su entità immobiliari non indipendenti deve essere valutata in senso sostanziale e funzionale, considerando l'integrazione funzionale, strutturale, logistica ed economica della porzione interessata con il restante compendio, senza limitarsi all'autonomia catastale. L'amministrazione deve svolgere una puntuale istruttoria e motivare specificamente la scelta di applicare o escludere la deroga.
- In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime costituisce effetto automatico, mentre l'acquisizione di superfici ulteriori è eventuale e richiede una motivazione puntuale sulle concrete esigenze urbanistico-edilizie e sul nesso funzionale tra l'area ampliata e l'abuso. Il mero rispetto del limite quantitativo massimo non esonera dall'obbligo di motivazione.
- La possibilità concessa dall'amministrazione al privato di eseguire tardivamente la demolizione, dopo il perfezionamento dell'effetto acquisitivo, costituisce una facoltà meramente esecutiva finalizzata a evitare maggiori costi o a consentire il recupero dei materiali; non riapre il termine per adempiere e non elimina l'acquisizione già perfezionata.
- Il potere di acquisizione previsto dalla disciplina repressiva degli abusi edilizi non comprende, in assenza di una specifica base normativa, il potere di costituire diritti reali minori permanenti su fondi diversi da quello interessato dall'abuso. Le esigenze temporanee di accesso per la demolizione devono essere soddisfatte mediante gli strumenti tipici previsti dall'ordinamento.
- La motivazione di un provvedimento di acquisizione non può essere integrata in giudizio mediante una relazione interna non richiamata nell'atto e non prodotta nel procedimento; inoltre, esigenze meramente operative e temporanee di demolizione non giustificano, di per sé, l'acquisizione definitiva di un'area ulteriore rispetto al sedime.
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