Ordinanza n. 16715/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione della determina n. 5 del 3 settembre 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina n. 5 del 3 settembre 2026, relativa a una procedura del Fondo per gli alloggi destinati agli studenti finanziata nell’ambito del PNRR
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina n. 5 del 3 settembre 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti. Rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il TAR ha inoltre individuato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR quale parte necessaria e i soggetti utilmente collocati nell’elenco degli interventi ammessi al contributo quali potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha esaminato la fondatezza del ricorso né la domanda cautelare. Ha ordinato la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti utilmente collocati nell’elenco degli interventi ammessi al contributo, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante avviso sul sito istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti. La pubblicazione dovrà avvenire entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Cassa Depositi e Prestiti dovrà predisporre il collegamento agli atti, attestare la notificazione e mantenere la documentazione in home page sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. L’esame dell’istanza cautelare è rinviato alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, è parte necessaria del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR;
Nelle controversie riguardanti procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria e deve essere chiamata in giudizio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Considerato che è necessario altresì disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nel “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti Missione 4, Componente 1, Investimento 5 del PNRR - Elenco interventi ammessi al contributo”, che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, essendo lo stesso oggetto di impugnazione;
Il contraddittorio va integrato nei confronti dei soggetti utilmente collocati nell’elenco degli interventi ammessi al contributo quando l’accoglimento del ricorso può pregiudicarli.
art. 41, comma 4, c.p.a.
per l’elevato numero dei controinteressati e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme dei pubblici proclami;
L’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi giustificano l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Il mancato adempimento, entro il termine perentorio assegnato, della notificazione per pubblici proclami comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il PNRR è parte necessaria del giudizio.
- Se l’accoglimento del ricorso può pregiudicare soggetti utilmente collocati in una graduatoria o in un elenco di interventi ammessi a contributo oggetto di impugnazione, il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Quando i controinteressati sono numerosi e i loro indirizzi sono prevedibilmente difficili da reperire, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami; il mancato rispetto dei termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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