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Legge

L.R. Emilia-Romagna 20/2003

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 20/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina il servizio civile regionale in Emilia-Romagna, definendone finalità, soggetti, programmazione, progetti, formazione, benefici e finanziamento. Prevede un elenco regionale degli enti, piani triennali e annuali, misure di valorizzazione per giovani, adulti e anziani, e regimi transitori. I riferimenti all’obiezione di coscienza valgono fino alla sospensione dell’obbligo di leva.

Servizio civile regionale in Emilia-Romagna

Servizio civile regionale in Emilia-Romagna

La legge istituisce il servizio civile regionale e ne definisce il quadro di sviluppo e valorizzazione nel territorio dell’Emilia-Romagna. Il provvedimento si coordina con la normativa statale in materia di obiezione di coscienza e servizio civile e mira a promuovere solidarietà, cittadinanza attiva, pace e partecipazione sociale.

Finalità e principi generali

La disciplina regionale si ispira a obiettivi di crescita personale e sociale, con particolare attenzione ai giovani, ma anche agli adulti e agli anziani. Il servizio civile è considerato una risorsa della comunità, utile a soddisfare bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi, di protezione civile e di cooperazione.

Tra le finalità principali vi sono:

  • sostegno allo sviluppo del servizio civile come esperienza formativa e di cittadinanza;
  • facilitazione dell’ingresso nel lavoro per i giovani;
  • valorizzazione dello scambio intergenerazionale e interculturale;
  • promozione della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della cooperazione internazionale;
  • tutela della scelta dell’obiezione di coscienza, nei limiti della normativa statale.

Soggetti coinvolti e ambito di applicazione

Possono proporre attività di servizio civile gli enti, pubblici e privati, iscritti nell’elenco regionale. Gli enti sono anche titolari della formazione per obiettori e volontari e partecipano alla coprogettazione degli interventi.

Possono svolgere servizio civile:

  • i giovani, in particolare quelli impegnati nel diritto-dovere all’istruzione e formazione e quelli fino a 29 anni;
  • gli obiettori di coscienza, secondo la normativa statale;
  • gli adulti e gli anziani che dedicano tempo libero alla collettività.

Sono inoltre destinatari di azioni informative e di sensibilizzazione i minorenni della scuola dell’obbligo, gli insegnanti e le famiglie.

Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo. In particolare:

  • predispone il documento triennale di programmazione;
  • tiene l’elenco regionale degli enti e l’elenco dei responsabili del servizio civile;
  • approva i progetti;
  • gestisce la banca dati e il sistema informativo;
  • svolge attività ispettiva.

Le Province hanno funzioni di raccordo tra bisogni territoriali e risorse del servizio civile e promuovono i coordinamenti provinciali degli enti. I Comuni tutelano la scelta dei giovani rispetto al servizio civile volontario e all’obiezione di coscienza, anche durante la sospensione dell’obbligo di leva.

Programmazione regionale e strumenti attuativi

La programmazione è impostata su due livelli:

  • un documento di programmazione triennale approvato dal Consiglio regionale, sentita la Consulta;
  • piani annuali attuativi approvati dalla Giunta regionale.

Il documento triennale stabilisce settori prioritari, criteri di ammissione dei volontari, forme di riconoscimento e tutela, tempi di attuazione e criteri generali per l’approvazione dei progetti. I piani annuali individuano capacità complessiva di impiego, priorità di intervento, attività formative e informative, sostegni ai progetti, incentivi e consolidamento dei coordinamenti provinciali.

Elenco regionale degli enti di servizio civile

Presso la Regione è istituito l’elenco regionale degli enti di servizio civile. Vi si iscrivono gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e operanti in Emilia-Romagna, nonché le sedi locali di enti titolari di convenzioni o progetti nazionali.

L’iscrizione ha valore di accreditamento regionale e consente, in relazione alle priorità della programmazione triennale, l’inserimento nei piani annuali dei progetti approvati dalla Regione o dalla struttura statale competente. La Giunta disciplina gestione, articolazione, modalità di iscrizione e verifica della permanenza dei requisiti.

Settori di impiego e progetti

Il servizio civile si svolge nei settori dell’assistenza e promozione sociale, dell’educazione e cultura, della protezione civile, della cooperazione e pacificazione tra i popoli, della difesa ecologica, e della salvaguardia del patrimonio artistico, monumentale e ambientale.

La legge incentiva progetti che rispettino standard minimi e criteri di priorità definiti nella programmazione regionale. È favorita l’introduzione di moduli formativi di protezione civile in ogni progetto e sono promossi, in particolare:

  • servizio civile all’estero e missioni umanitarie;
  • forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

Benefici, riconoscimenti e tutele per i partecipanti

Ai giovani che svolgono servizio civile volontario per l’intero periodo previsto dai progetti è riconosciuta una valutazione dei titoli nelle selezioni pubbliche regionali e un assegno di servizio civile regionale, entro il numero di posti e nei limiti dello stanziamento del fondo regionale. L’attività non configura rapporto di lavoro e l’assegno non ha natura retributiva.

Il personale regionale a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni o in part-time per partecipare ad attività di servizio civile, con riconoscimento del periodo ai fini della carriera.

Sono previste inoltre:

  • registrazione delle competenze sul libretto formativo personale;
  • prestazioni sanitarie connesse al servizio civile senza oneri per gli interessati;
  • agevolazioni nei servizi di trasporto e culturali;
  • assicurazione obbligatoria contro infortuni e responsabilità civile;
  • eventuale rimborso delle spese per contribuzione volontaria previdenziale, nei limiti stabiliti dalla Giunta.

La Regione disciplina anche il rilascio della dichiarazione di competenza e il suo valore come credito formativo, mediante accordi con imprese, cooperative, università e Ufficio scolastico regionale.

Benefici per enti locali e aggiornamento delle liste di leva

Gli enti locali, se non in dissesto finanziario, possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi locali a favore degli enti di servizio civile iscritti nell’elenco regionale. Possono inoltre prevedere ulteriori benefici e riconoscimenti per i volontari, nei limiti della legge e della programmazione regionale.

La Regione trasmette agli uffici leva comunali l’elenco dei cittadini che hanno concluso il servizio civile volontario, per l’aggiornamento delle posizioni individuali e per gli eventuali richiami in servizio previsti dalla normativa statale sugli obiettori di coscienza.

Banca dati, sistema informativo e comunicazione

La Regione realizza una banca dati dei progetti degli enti iscritti, con sezioni distinte per le diverse tipologie di intervento. La banca dati serve per la programmazione, il monitoraggio, la vigilanza e il parere regionale sulla programmazione nazionale del servizio civile.

Gli enti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’aggiornamento della banca dati come condizione per l’inserimento dei progetti nella programmazione regionale.

È inoltre previsto un sistema informativo regionale per far conoscere enti, progetti e opportunità di servizio civile. La comunicazione deve coinvolgere Comuni, Province, forme associative degli enti, scuole, università, mondo del lavoro e manifestazioni rivolte ai giovani.

Formazione dei responsabili, degli obiettori e dei volontari

La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento dei responsabili di servizio civile e le iniziative formative predisposte dagli enti, purché coerenti con gli standard e i programmi regionali.

I responsabili partecipano a corsi programmati dalla Regione e, al termine, possono ottenere certificazione di competenza, con iscrizione nell’elenco regionale dei responsabili.

Analogamente, la Regione finanzia la formazione generale e l’addestramento specifico di obiettori e volontari, direttamente dagli enti o tramite i coordinamenti provinciali.

Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile

Le Province promuovono la costituzione di coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, che devono essere istituiti entro il 31 dicembre 2004 in forma associativa.

Tali coordinamenti svolgono funzioni di rappresentanza, sportello informativo, raccolta e aggiornamento dei dati, orientamento, consulenza, sostegno alla progettazione e formazione. Possono beneficiare di risorse logistiche, economiche e umane messe a disposizione da Provincia, enti locali ed enti aderenti, nonché di finanziamenti regionali.

Non sostituiscono tuttavia gli enti nella titolarità dei progetti o delle convenzioni.

Conferenza e Consulta regionale

La Conferenza regionale sul servizio civile è convocata con cadenza triennale come sede di confronto e valutazione, utile anche alla definizione della programmazione triennale. Possono parteciparvi enti di servizio civile, enti locali, strutture sanitarie, scuole, università, organizzazioni sindacali, protezione civile, associazionismo giovanile, volontariato, coordinamenti provinciali, rappresentanti statali e consiliari.

È inoltre istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta, le cui funzioni, composizione e modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta stessa.

Norme transitorie e applicazione temporale

La legge abroga la precedente legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38. I procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente fino alla conclusione.

Alcune disposizioni si applicano anche in via transitoria, prima dell’adozione di tutti gli strumenti attuativi previsti. La disciplina sugli obiettori di coscienza si applica fino alla sospensione dell’obbligo costituzionale di leva; nel periodo di sospensione continua comunque la tutela della scelta dell’obiezione di coscienza ai sensi della legge.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono coperti tramite un Fondo regionale per il servizio civile, alimentato dalla legge di bilancio e potenzialmente da risorse statali, comunitarie, di enti pubblici e privati, oltre che da quote del fondo speciale regionale del volontariato, se vincolate a progetti di servizio civile.

Il fondo può finanziare specifici progetti anche con risorse vincolate dal conferente.

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