R.R. Emilia-Romagna 17/2003
REGOLAMENTO REGIONALE "DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce e disciplina l’anagrafe delle aziende agricole regionale, integrata nel SIAR e collegata al SIAN, con uso del CUAA e del fascicolo aziendale. Stabilisce funzioni della Regione, ruolo dei CAA convenzionati, obblighi di aggiornamento e revoca del gestore. Prevede un periodo transitorio fino a 18 mesi dall’entrata in vigore, con attivazione demandata ad atto dirigenziale.
Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna
Disciplina dell’anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna
Il regolamento disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, l’anagrafe delle aziende agricole quale banca dati inserita nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) e funzionale anche all’integrazione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La disciplina è adottata per regolare i rapporti tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni in materia agricola.
Finalità e funzione dell’anagrafe
L’anagrafe costituisce lo strumento informativo regionale per la raccolta e la gestione dei dati relativi alle aziende agricole. La Regione e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti in materia agricola si avvalgono delle informazioni registrate nell’archivio. Le aziende sono identificate tramite il Codice Unico delle Aziende Agricole (CUAA).
Struttura dell’archivio e dati trattati
L’anagrafe è costituita da un archivio informatizzato integrato nel SIAR. Vi confluiscono le notizie relative a soggetti pubblici e privati che esercitano attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, nonché di coloro che comunque intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia agricola. L’archivio può interconnettersi con banche dati di altri enti pubblici. La Regione, quale titolare del trattamento, è autorizzata a trattare i dati contenuti nell’archivio, inclusi comunicazione e diffusione, per le finalità istituzionali previste.
Funzioni della Regione
La Regione gestisce il sistema dell’anagrafe esercitando funzioni di indirizzo e controllo, in particolare:
- definisce gli aspetti organizzativi generali;
- determina i contenuti informativi dell’archivio e del fascicolo aziendale informatizzato, anche d’intesa con AGREA per gli aspetti di competenza;
- rilascia e revoca i codici di accesso ai soggetti autorizzati all’inserimento dei dati, anche su segnalazione di Province, Comunità montane e AGREA;
- effettua controlli periodici sulla regolarità delle funzioni svolte dai Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- cura l’elenco dei soggetti autorizzati all’immissione dei dati.
Soggetti autorizzati all’inserimento dei dati e ruolo dei CAA
La gestione dei dati di una azienda agricola comprende l’inserimento e l’aggiornamento nell’archivio informatizzato. Tale attività può essere affidata, mediante convenzione, ai Centri di Assistenza Agricola (CAA). Il CAA è tenuto a prestare il servizio a chiunque ne faccia richiesta. È responsabile della correttezza e della corrispondenza documentale dei dati immessi e della loro validazione, intesa come riscontro tra i dati inseriti e la documentazione presentata dal titolare dell’azienda.
I CAA convenzionati possono trattare i dati raccolti per le attività istituzionali dell’anagrafe; inoltre, possono trattarli anche per i propri fini istituzionali se sia stato conferito uno specifico mandato, secondo le regole previste dal regolamento.
Iscrizione all’anagrafe, mandato e fascicolo aziendale
Le aziende agricole che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione devono essere preventivamente iscritte all’anagrafe. Se l’iscrizione avviene tramite CAA, il titolare dell’azienda deve conferire un mandato scritto, che comprende:
- l’immissione dei dati nell’archivio informatizzato;
- la conservazione della documentazione;
- il consenso al trattamento, compresa comunicazione e diffusione, dei dati estratti dall’archivio da parte della Regione.
La documentazione presentata dal titolare è conservata dal gestore prescelto per tutta la durata dell’attività aziendale e comunque per la durata dei vincoli gravanti sull’azienda, o per almeno 10 anni dalla fine dei singoli interventi, salvo diversa disposizione di legge. La gestione dell’anagrafe comporta anche la costituzione e conservazione del fascicolo aziendale. Il richiedente che si avvalga dei CAA è, di regola, esonerato dalla produzione della documentazione comprovante i dati immessi, salvo diversa disposizione di legge.
Obbligo di aggiornamento dei dati
Se sopravvengono fatti modificativi che comportano variazioni dei dati contenuti nell’anagrafe, il titolare dell’azienda deve comunicarli al gestore prescelto entro 30 giorni, allegando la documentazione relativa.
Revoca del gestore del fascicolo
La revoca del gestore del fascicolo avviene su richiesta del titolare dell’azienda al nuovo soggetto prescelto, anche mediante nuovo mandato. Il nuovo gestore comunica la scelta al precedente, che entro 30 giorni deve trasmettere copia conforme dei documenti originali presentati fino alla revoca. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, il gestore precedente registra nell’archivio la revoca e la relativa decorrenza.
Cessazione dell’azienda dall’anagrafe
L’azienda agricola si considera cessata dall’anagrafe quando abbia cessato sia la posizione IVA sia l’iscrizione alla Camera di Commercio. Se per l’azienda non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, la cessazione avviene su istanza e purché sia cessata la posizione IVA. La cessazione viene registrata anche d’ufficio nell’archivio informatizzato.
Servizi resi dall’anagrafe
L’anagrafe fornisce servizi di consultazione delle informazioni relative alle aziende agricole, servizi per la predisposizione di documenti informatici e servizi di monitoraggio e supporto alle decisioni in agricoltura. I servizi di consultazione sono resi disponibili anche ad altri sistemi informatici regionali o di enti del territorio regionale, in particolare a quelli che gestiscono procedimenti in agricoltura nella rete telematica unitaria regionale.
Entrata in vigore e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla sua entrata in vigore decorre un periodo transitorio non superiore a 18 mesi, destinato all’attivazione dei sistemi informatizzati dell’anagrafe e dei sistemi collegati. L’effettiva attivazione dell’anagrafe è stabilita con atto del dirigente regionale competente in materia di agricoltura, pubblicato nel Bollettino Ufficiale. Fino a tale attivazione resta sospesa l’efficacia della disposizione che prevede l’uso delle informazioni registrate nell’anagrafe nei procedimenti concernenti le aziende agricole.
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