Salta al contenuto
Legge

L.R. Emilia-Romagna 19/2003

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 19/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici, tutela gli osservatori astronomici e disciplina i requisiti tecnici degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata. Prevede funzioni per Regione, Province e Comuni, sanzioni amministrative e possibili contributi regionali per l’adeguamento degli impianti.

Riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico

Riduzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico in Emilia-Romagna

La legge disciplina, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, le misure per contenere l’inquinamento luminoso e i consumi energetici connessi agli impianti di illuminazione. Il provvedimento tutela anche l’attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Finalità e definizione di inquinamento luminoso

La norma assume come obiettivo la riduzione della dispersione della luce artificiale e del relativo impatto energetico. Ai fini della legge, costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui è funzionalmente dedicata e che sia orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.

Ruolo della Regione

La Regione esercita funzioni di coordinamento e indirizzo per garantire un’applicazione omogenea della disciplina. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, deve:

  • emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore direttive e indicazioni applicative, tecniche e procedurali, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici;
  • coordinare la raccolta delle informazioni sull’applicazione della legge e favorire lo scambio di dati in materia;
  • promuovere, d’intesa con gli enti locali, iniziative di formazione sull’illuminazione, anche con la collaborazione di associazioni, ordini professionali ed enti competenti.

Funzioni delle Province

Alle Province spettano funzioni di supporto e coordinamento nei confronti dei Comuni per l’attuazione della legge. In particolare, esse:

  • redigono e pubblicano l’elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare, sulla base delle richieste dei relativi gestori;
  • definiscono, sulla base dei criteri della direttiva regionale, l’estensione delle zone di protezione intorno agli osservatori quando interessano più Comuni;
  • individuano, con i Comuni e su segnalazione degli osservatori, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da bonificare;
  • aggiornano l’elenco delle aree naturali protette da tutelare.

Funzioni dei Comuni e vigilanza

I Comuni definiscono l’estensione delle zone di protezione intorno agli osservatori quando l’ambito è comunale, adeguano il regolamento urbanistico-edilizio alla nuova disciplina e predispongono un abaco delle tipologie di sistemi e corpi illuminanti ammessi per zona. Devono inoltre diffondere le nuove disposizioni, individuare gli apparecchi che provocano abbagliamento e pericolo per la viabilità, elencare le fonti di illuminazione derogabili e svolgere la vigilanza sull’applicazione della legge.

Per gli impianti progettati secondo la legge e le direttive regionali è richiesta la preventiva comunicazione al Comune.

Requisiti tecnici dei nuovi impianti di illuminazione

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere corredati da certificazione di conformità e rispettare specifici requisiti tecnici, tra cui schermatura dell’emissione verso l’alto, uso di lampade a sodio o equivalenti per efficienza, limiti di luminanza e ottimizzazione dell’efficienza energetica. Gli impianti devono inoltre prevedere dispositivi che consentano la riduzione dell’emissione luminosa almeno del 30% entro l’orario fissato dai Comuni, salvo i casi in cui ciò comprometta la sicurezza.

La disciplina non si applica a sorgenti interne o internalizzate, a impianti di modesta entità o con emissione complessiva limitata, ad alcune fonti temporanee che si spengono entro specifiche fasce orarie, e agli impianti oggetto di deroga secondo le direttive regionali.

Casi particolari e divieti

Per gli impianti sportivi è richiesto il contenimento della dispersione luminosa verso l’alto e all’esterno; è comunque ammesso l’uso di lampade diverse da quelle previste per gli impianti ordinari. È vietato l’uso permanente di fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.

L’illuminazione degli edifici deve avvenire normalmente dall’alto verso il basso; l’illuminazione dal basso verso l’alto è ammessa per edifici storico-architettonici, monumentali o di pregio storico-culturale e testimoniale, purché con basse potenze e con dispositivi di contenimento del flusso disperso.

Sono inoltre previste deroghe per specifiche fonti, tra cui fari costieri, impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti.

Sanzioni

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica o privata in difformità dalla legge, salvo che il fatto costituisca reato, comporta una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro e l’obbligo di adeguamento entro 60 giorni dalla notifica dell’infrazione. I proventi delle sanzioni sono destinati ai Comuni.

Aggiornamento della disciplina tecnica

Le modifiche e integrazioni ai requisiti tecnici e alle modalità di impiego degli impianti di illuminazione sono demandate a un regolamento regionale, secondo un meccanismo di delegificazione.

Contributi regionali

Per facilitare l’attuazione della legge, la Regione può concedere contributi ai Comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, nell’ambito delle azioni previste dal programma triennale regionale per la tutela dell’ambiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.