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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4878/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Notifica di avviso di liquidazione e sanzioni relative all'atto di divisione immobiliare n. 41620/14. L'Ufficio contestava il mancato rispetto degli artt. 34, 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986 (T.U.R.) in quanto, con l'atto di divisione, alla madre — cui spettava una quota di diritto pari a euro 186.000,00 — venivano assegnati beni per euro 52.768,00 (con rinuncia di euro 104.000,00), mentre alla figlia Vivian Loriana (quota di diritto indicata in euro 14.000,00) e al figlio Vivian Bernardino (quota di diritto 124.000,00) venivano assegnati beni rispettivamente per euro 190.616,00 e euro 190.616,00, generando conguagli a favore dei figli che il notaio qualificava come donazioni per le quali la prole chiedeva agevolazione prima casa. Il ricorrente deduceva che la rinuncia della madre alla differenza fosse una liberalità (donazione) e che, perciò, l'operazione non potesse essere soggetta alla disciplina dell'art. 34 T.U.R., sostenendo inoltre che l'art. 34 sarebbe una presunzione iuris tantum e che l'art. 20 T.U.R. (tassazione secondo la natura e gli effetti dell'atto) avrebbe dovuto prevalere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 instaura una presunzione di natura assoluta (iuris et de iure) ai fini dell'imposta di registro: la parte di valore eccedente la quota spettante (conguaglio) è sempre qualificata fiscalmente come trasferimento (vendita) e soggetta a tassazione, indipendentemente dalla volontà delle parti o dalla natura civilistica dell'operazione (donazione, rinuncia, obbligazione pecuniaria, ecc.). Perciò il primo motivo del ricorso è stato respinto; il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, con indicazione dell'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 34

    «1. La divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. 2. I conguagli superiori al cinque per cento del valore della quota di diritto... sono soggetti all'imposta... 3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 è superiore a quello dichiarato, la differenza si considera conguaglio.»

    La Corte interpreta l'art. 34 come presunzione assoluta (iuris et de iure): ogni eccedenza di valore attribuita ad un condividente è fiscalmente trattata come trasferimento, indipendentemente dalla volontà o dalla qualificazione civile delle parti; la funzione soggettiva delle pattuizioni tra condividenti non incide sulla rilevanza tributaria del conguaglio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 20

    Richiama il principio secondo cui l'imposta si applica in base alla natura ed agli effetti dell'atto presentato; tuttavia, secondo la Corte, questo principio non consente di eludere la disciplina specifica dell'art. 34 che predetermina il trattamento tributario del conguaglio.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) - art. 52

    Norma richiamata per la determinazione del valore dei beni assegnati ai fini della verifica della presenza e dell'ammontare del conguaglio.

  • Tariffa, parte Prima, allegata al T.U.R. - art. 3

    Prevista l'aliquota dell'1% per le divisioni senza conguagli quando le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto; la Corte richiama tale criterio per distinguere le ipotesi imponibili da quelle non imponibili come trasferimenti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte del ricorrente.

  • Costituzione - art. 53

    Riferimento al principio di capacità contributiva utilizzato nella motivazione per collegare la qualificazione tributaria della divisione alla nozione di incremento patrimoniale.

Massime di principio

  • L'art. 34 T.U.R. determina una presunzione di natura assoluta: se dalla divisione emerge un'eccedenza di valore attribuita a un condividente, tale eccedenza è sempre trattata ai fini fiscali come trasferimento (vendita) e soggetta a tassazione, indipendentemente dalla qualificazione civilistica dell'operazione tra le parti (donazione, rinuncia, pagamento, ecc.).
  • La qualificazione dichiarata dalle parti (ad es. 'donazione' o 'rinuncia') non è sufficiente a escludere l'applicazione dell'imposta quando sussiste materialmente un conguaglio di valore: il criterio fiscale è la corrispondenza tra quote di fatto e quote di diritto e il valore assegnato, non la causa civilistica prospettata.
  • Solo in assenza di conguagli (le porzioni assegnate corrispondono alle quote di diritto) la divisione ha natura dichiarativa e beneficia dell'aliquota agevolata (1% secondo la Tariffa parte I); in presenza di conguagli rilevanti opera la disciplina dell'art. 34.
  • In casi simili è utile concentrare le difese su profili valutativi e probatori: dimostrare che non esiste eccedenza (o che rientra nei limiti del 5%), contestare la determinazione del valore ai sensi dell'art. 52 o provare errori di calcolo/valutazione piuttosto che affidarsi alla qualificazione civilistica dell'atto.
  • L'art. 20 T.U.R. (tassazione secondo natura ed effetti) non prevale sull'art. 34 quando quest'ultimo prevede una disciplina specifica e inderogabile; pertanto le argomentazioni basate solo sulla 'causa reale' devono essere supportate da elementi tali da azzerare o ridurre concretamente il conguaglio.
  • Se si opera in presenza di masse plurime o successioni, verificare eventuali regole di riunificazione che possono influire sulla determinazione delle quote e sulla rilevanza dell'incremento patrimoniale.
  • Strategie difensive praticabili: produrre perizie di stima dettagliate, documentazione che dimostri l'effettiva corrispondenza tra quote di fatto e di diritto, prove della natura e dei fatti che giustificano eventuali scambi patrimoniali, oppure dimostrare che l'eccedenza non supera le soglie fiscali previste.

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