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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1153

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 della Commissione, del 14 luglio 2016, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2016

Normativa europea32016R1153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2016 il tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli nella misura dell'1,366744%, in attuazione della disciplina finanziaria prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013. La misura è collegata alla necessità di alimentare la riserva per le crisi nel settore agricolo e di rispettare i massimali di spesa del quadro finanziario pluriennale. La riduzione si applica solo ai pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR relativi alle domande presentate per il 2016 e non trova applicazione in Croazia.

Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti agricoli per l'anno civile 2016 ai fini della disciplina finanziaria della PAC.

Ambito di applicazione

Si applica ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento alle domande di aiuto presentate per l'anno civile 2016. La riduzione opera solo sugli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR da versare agli agricoltori. Non si applica in Croazia. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2016

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1153 stabilisce il tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti agricoli per l'anno civile 2016. La misura è adottata dalla Commissione in base al meccanismo della disciplina finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013, per contribuire al finanziamento della riserva per le crisi nel settore agricolo e al rispetto dei massimali di bilancio della PAC.

Contesto normativo e finalità

Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve essere istituita una riserva destinata a fornire sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva è alimentata, all'inizio di ogni anno, mediante una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.

La Commissione rileva che l'importo della riserva per le crisi incluso nel progetto di bilancio 2017 ammonta a 450,5 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo è quindi necessario applicare il meccanismo ai pagamenti diretti previsti dai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno civile 2016. Le previsioni di spesa per il 2017 non richiedono ulteriori interventi di disciplina finanziaria.

Fissazione del tasso di adattamento

Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno fissato il tasso entro il 30 giugno 2016, la Commissione interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il tasso fissato è pari a 1,366744%.

Il regolamento precisa che la riduzione si applica:

  • agli importi dei pagamenti diretti che superano 2.000 EUR;
  • ai pagamenti dovuti agli agricoltori in relazione a domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2016;
  • a prescindere dal momento effettivo in cui il pagamento viene materialmente erogato.

Quest'ultimo profilo serve a garantire parità di trattamento tra agricoltori, considerando che alcuni pagamenti possono essere effettuati tardivamente in un esercizio finanziario successivo.

Esclusione territoriale: Croazia

In conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il tasso di adattamento non si applica alla Croazia. Il regolamento conferma quindi che gli agricoltori di tale Stato membro non subiscono la riduzione prevista per il 2016.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti che assistono imprese e agricoltori, la disposizione rileva principalmente ai fini del calcolo dei pagamenti diretti spettanti per il 2016. Occorre verificare:

  • che il pagamento rientri tra i regimi di sostegno dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
  • che l'importo complessivo superi la soglia di 2.000 EUR;
  • che la domanda di aiuto sia riferita all'anno civile 2016;
  • che non ricorrano i casi di esclusione applicabile alla Croazia.

La riduzione opera come decurtazione percentuale del pagamento diretto spettante, senza introdurre ulteriori adempimenti procedurali per il beneficiario, trattandosi di un meccanismo automatico connesso alla gestione finanziaria della PAC.

Disposizioni principali

Finalità e base giuridica

La Commissione fissa il tasso di adattamento in base agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. La misura serve a garantire il finanziamento della riserva per le crisi nel settore agricolo e il rispetto dei massimali annuali della spesa agricola.

Importo del tasso di adattamento per il 2016

Per le domande di aiuto riferite all'anno civile 2016, gli importi dei pagamenti diretti superiori a 2.000 EUR sono ridotti di un tasso pari a 1,366744%.

Esclusione della Croazia

La riduzione non si applica ai pagamenti a favore degli agricoltori in Croazia, in coerenza con l'applicazione graduale dei pagamenti diretti prevista dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunepagamenti direttifinanziamento dell'unione europeadisciplina finanziariabilancio dell'ue

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