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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30541/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione consumata e tentata (capi A e B), aggravati dall'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. I motivi di cassazione prospettati sono: 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della pluralita di persone riunite e dell'uso del metodo mafioso, sostenendo che la contestualita della presenza degli indagati al momento della richiesta estorsiva non risulta e che la richiesta era comunque una percentuale sul lavoro e non un'azione mafiosa; 2) vizio di motivazione circa il concorso nel reato della ricorrente Sgambato, contestando che la sola circostanza di aver accompagnato il coindagato e di aver riposto la busta con danaro nella sua borsa dimostri partecipazione, essendo l'azione intervenuta dopo la consumazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'interesse ad impugnare l'ordinanza resa da un giudice poi dichiaratosi incompetente e la cui ordinanza è divenuta inefficace per decorso del termine non possa essere presunto: l'interesse deve essere dedotto positivamente, indicando elementi rilevanti, nuovi o diversi, non riscontrabili nell'ordinanza successivamente emessa dal giudice competente. I ricorrenti non hanno indicato tale interesse né elementi distintivi rispetto all'ordinanza divenuta inefficace. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1, Codice penale

    La norma disciplina l'aggravante del metodo mafioso; nella vicenda era contestata l'aggravante per l'estorsione. La Corte di legittimità, tuttavia, non ha esaminato nel merito la sussistenza della aggravante perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse.

  • art. 27 Codice di procedura penale

    Norma richiamata per l'ipotesi in cui il giudice si dichiari incompetente e trasmetta gli atti: la Corte rileva che, una volta che il primo provvedimento cautelare è divenuto inefficace per decorso dei termini a seguito della dichiarazione di incompetenza, l'interesse ad impugnare quell'ordinanza non può essere presunto ma deve essere positivamente e univocamente dedotto.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nella parte finale del dispositivo per gli adempimenti di cancelleria; non incide sulla decisione di ammissibilità.

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011 (Platone) e Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008 (Teodosiu)

    Precedenti utilizzati per affermare il principio secondo cui l'interesse dell'indagato ad impugnare un'ordinanza divenuta inefficace per dichiarazione di incompetenza non può essere presunto ma deve essere dimostrato con l'indicazione di elementi nuovi o diversi rispetto all'ordinanza successiva.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare un provvedimento cautelare reso da un giudice poi dichiaratosi incompetente non può essere dato per scontato: chi impugna deve dedurre concretamente e in modo univoco gli elementi che giustificano l'interesse, specialmente quando il provvedimento è cessato per decorso di termini.
  • Se il giudice competente ha successivamente emesso una nuova ordinanza cautelare, il ricorrente deve indicare specifici elementi di novità o divergenza tra le due ordinanze per evitare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
  • I profili di vizio di motivazione relativi a questioni aggravanti (es. metodo mafioso) o alla partecipazione di un indagato riguardano il merito e, se prospettati in cassazione, rischiano di non essere esaminati se viene dichiarata preventivamente l'inammissibilità per ragioni procedurali.
  • Nelle impugnazioni cautelari è utile distinguere chiaramente i motivi che mirano all'annullamento dell'ordinanza originaria da quelli che contestano la nuova ordinanza emessa dal giudice competente, indicando prove o circostanze specifiche che non risultano nella seconda ordinanza.
  • Comportamenti come l'accompagnare un coindagato o il mero possesso/introduzione di una busta con denaro possono essere contestati, ma per superare un'accusa di concorso è necessario fornire argomentazioni e prove che possano dimostrare l'assenza di partecipazione anteriore alla consumazione del reato.

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