Sentenza n. 42/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 264/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato le spese di lite in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante aveva promosso davanti al TAR un ricorso per ottemperanza all'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo nella ricostruzione della carriera. Il TAR aveva accolto integralmente il ricorso, ma aveva liquidato le spese di lite in euro 500,00. L'appello era diretto esclusivamente contro il capo relativo alle spese, deducendo l'ingiustizia, l'insufficienza della motivazione e l'erroneità e illogicità della liquidazione, ritenuta manifestamente inferiore ai parametri del D.M. n. 55/2014.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato il capo sulle spese. Ha ricordato che, pur disponendo di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, il giudice deve tenere conto dei parametri professionali e motivare lo scostamento apprezzabile dai valori medi delle tabelle del D.M. n. 55/2014, anche considerando natura, valore, difficoltà, importanza della controversia, attività prestata, risultati conseguiti e complessità delle questioni. L'abrogazione delle tariffe professionali non comporta l'inderogabilità dei minimi, ma non consente una liquidazione immotivata e manifestamente esigua; resta comunque vietata la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro professionale ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. Poiché il TAR si era limitato a richiamare il criterio della soccombenza senza motivare l'importo liquidato, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, tenendo conto che la controversia riguardava un'unica questione relativa all'accertamento del silenzio-inadempimento. Le spese del giudizio di appello sono state parzialmente compensate e, per la parte restante, poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il ricorso per ottemperanza utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5
I parametri per la liquidazione dei compensi devono essere considerati dal giudice nella regolazione delle spese, tenendo conto delle caratteristiche, della difficoltà, del valore e dell'importanza della controversia, dell'attività svolta e degli altri criteri generali; i valori medi tabellari possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
In assenza di determinazione scritta del compenso, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
Costituisce il limite alla discrezionalità del giudice, impedendo la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
Massime di principio
- La discrezionalità del giudice nella regolazione delle spese di lite non esclude l'obbligo di considerare i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali e di motivare uno scostamento apprezzabile dai valori medi tabellari.
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, non costituiscono minimi inderogabili, ma rappresentano il criterio di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese.
- La liquidazione delle spese in misura manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali non può essere giustificata dal mero richiamo al criterio della soccombenza: il giudice deve indicare le ragioni della riduzione e i criteri concretamente applicati.
- La libertà di discostarsi dai parametri ministeriali incontra il limite del divieto di liquidare somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, previsto dall'art. 2233, comma 2, c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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