Sentenza n. 309/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 122/2024 del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14 febbraio 2024 e notificata il 16 febbraio 2024, passata in giudicato, con cui il predetto Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario per consentire alla professoressa Fabri il godimento, nel valore nominale di € 500,00, della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Teramo, che aveva accertato il suo diritto al beneficio annuale di euro 500 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento mediante la Carta Elettronica del Docente. Nonostante la notificazione della sentenza con formula esecutiva il 16 febbraio 2024, il Ministero non aveva né accreditato gli importi né messo a disposizione la Carta. Il Ministero ha depositato una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo cui l’amministrazione non disponeva degli strumenti per dare esecuzione al giudicato e sosteneva che la Carta costituisse un’obbligazione pecuniaria di scopo, non sostituibile con denaro liberamente spendibile. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e ha chiesto l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, con nomina preventiva di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la tempestività del deposito, il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato la sussistenza delle condizioni processuali, inclusi il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato il mancato adempimento del Ministero sulla base della relazione dell’amministrazione e della dichiarazione non contestata della ricorrente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente, mediante la Carta Elettronica del Docente, gli importi riconosciuti per i quattro anni scolastici. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alle condizioni processuali del giudizio di ottemperanza e alla necessità che il provvedimento posto a fondamento dell’azione sia passato in giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR richiama il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza; il TAR ne ha fatto applicazione condannando il Ministero al pagamento delle spese dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto al beneficio economico annuale destinato alla formazione del personale docente, attuato mediante la Carta Elettronica del Docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia posto in essere gli atti necessari a conformarsi al comando giudiziale.
- La mancata disponibilità, da parte dell’amministrazione, degli strumenti amministrativi o informatici necessari all’esecuzione del giudicato non costituisce giustificazione dell’inadempimento e impone l’adozione degli atti organizzativi necessari a dare integrale attuazione alla decisione.
- Quando il giudicato riconosce al docente il beneficio della Carta Elettronica del Docente per determinati anni scolastici, l’amministrazione deve consentirne il godimento mediante l’attivazione o l’accredito della Carta per gli importi e le annualità stabiliti dalla sentenza, senza sostituire unilateralmente la modalità esecutiva fissata dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora sia accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- L’azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 mag 2026Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →