Sentenza del 22/12/2015 n. 7040 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Intimazione di sfratto - Mancato pagamento dei canoni dovuti - Presupposto impositivo - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta illegittima perché è risultato inesistente il presupposto impositivo: il proprietario non aveva percepito i canoni di locazione oggetto dell'accertamento, a causa dell'inadempimento del conduttore. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria relativa ai canoni di locazione non dichiarati o accertati dall'Amministrazione, sostenendo che il conduttore era moroso già dal febbraio 2005. L'intimazione di sfratto per morosità, notificata il 1 giugno 2006 e depositata in cancelleria il 31 maggio 2006, dimostrava che i canoni richiesti non erano mai stati effettivamente percepiti dal proprietario. Pertanto, secondo il ricorrente, mancava il presupposto impositivo.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 6911 del 7 maggio 2003
La pronuncia è richiamata a sostegno del principio secondo cui, quando il locatore dimostra giudizialmente la morosità del conduttore e la mancata percezione dei canoni, può venire meno il presupposto per la tassazione dei redditi locativi non effettivamente conseguiti, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
Massime di principio
- La mera esistenza di un contratto di locazione non è sempre sufficiente a giustificare la tassazione dei canoni: è rilevante verificare se i canoni siano stati effettivamente percepiti, in base alla disciplina fiscale applicabile.
- L'intimazione di sfratto per morosità e gli atti giudiziari connessi possono costituire elementi probatori importanti per dimostrare l'inadempimento del conduttore e la mancata riscossione dei canoni.
- In caso di accertamento fiscale su canoni non incassati, il contribuente deve documentare in modo tempestivo e concreto la morosità, la data di inizio dell'inadempimento e le iniziative giudiziarie intraprese.
- La rilevanza fiscale della morosità può dipendere dalla normativa vigente nel periodo d'imposta considerato; pertanto, il principio non deve essere applicato automaticamente a ogni caso senza verificare la disciplina applicabile.
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