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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15900/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Montonetti impugnava la condanna (6 mesi, art. 642, 2° comma c.p.) per frode assicurativa sostenendo: (1) improcedibilità per querela intempestiva richiamando l'art. 124 c.p. e l'art. 148 cod. ass.; (2) mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; (3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto tempestiva la querela: la compagnia ha avuto conoscenza certa della frode con la relazione investigativa del 13/10/2012 e la querela del 13/01/2013 era dunque nei termini di tre mesi ex art. 124 c.p.; il richiamo all'art. 148 cod. ass. è inconferente poiché non era stata attivata la procedura del comma 2-bis. Sul piano sostanziale, è stato confermato il dolo specifico: il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell'assicurazione e non richiede l'effettivo conseguimento dell'indennizzo. La domanda di applicazione dell'art. 131-bis è stata ritenuta generica e inammissibile; il tribunale aveva motivato correttamente il diniego richiamando la non esiguità del danno e la gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 124 cod. pen.

    Il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa del fatto-reato sulla base di elementi seri; la decadenza va accertata con criteri rigorosi; l'onere della prova dell'intempestività spetta al querelato.

  • art. 148 codice delle assicurazioni

    Non abbrevia il termine generale della querela: richiama l'art. 124 c.p. e introduce una presunzione di conoscenza dopo 30 giorni dalla comunicazione della decisione di approfondimenti solo se attivata la procedura del comma 2-bis, che nel caso non era stata applicata.

  • art. 642, secondo comma, cod. pen.

    Reato di frode in danno delle assicurazioni che si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia; è reato a consumazione anticipata e richiede dolo specifico finalizzato a ottenere un "vantaggio", che non deve essere necessariamente l'effettivo indennizzo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa richiede la valutazione cumulativa degli elementi previsti dal primo comma; il diniego può essere motivato negativamente su anche un solo criterio. Una richiesta generica non è ricevibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la Corte può condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, se del caso, a somme a favore della cassa delle ammende.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere disposta se non sussiste un valido rapporto di impugnazione; l'inammissibilità del ricorso impedisce tale declaratoria in questa sede.

Massime di principio

  • Il termine di querela (art. 124 c.p.) decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa, fondata su elementi seri, della fattispecie nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; dubbi o supposizioni non bastano.
  • Chi allega l'intempestività della querela ha l'onere di provarla; il giudice non può dichiarare la decadenza sulla base di congetture.
  • Nel reato di frode assicurativa (art. 642) la consumazione avviene con la ricezione da parte della compagnia della richiesta di risarcimento: non è necessario che l'indennizzo sia effettivamente percepito per integrare il dolo specifico.
  • La disciplina dell'art. 148 cod. ass. non sostituisce automaticamente il termine dell'art. 124 c.p.: bisogna verificare se è stata attivata la procedura prevista (es. comma 2-bis) che può sospingere la presunzione di conoscenza.
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario affrontare e valutare positivamentetutti i criteri richiesti; una deduzione generica è inammissibile e il negativo riscontro anche di un solo criterio esclude l'applicazione.
  • Se il ricorso in Cassazione è inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile ottenere in quella sede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

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