Cassazione Penale, Sentenza n. 15900/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montonetti impugnava la condanna (6 mesi, art. 642, 2° comma c.p.) per frode assicurativa sostenendo: (1) improcedibilità per querela intempestiva richiamando l'art. 124 c.p. e l'art. 148 cod. ass.; (2) mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; (3) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto tempestiva la querela: la compagnia ha avuto conoscenza certa della frode con la relazione investigativa del 13/10/2012 e la querela del 13/01/2013 era dunque nei termini di tre mesi ex art. 124 c.p.; il richiamo all'art. 148 cod. ass. è inconferente poiché non era stata attivata la procedura del comma 2-bis. Sul piano sostanziale, è stato confermato il dolo specifico: il reato si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte dell'assicurazione e non richiede l'effettivo conseguimento dell'indennizzo. La domanda di applicazione dell'art. 131-bis è stata ritenuta generica e inammissibile; il tribunale aveva motivato correttamente il diniego richiamando la non esiguità del danno e la gravità della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alla parte civile. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità dell'impugnazione impedisce di dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Il termine per la querela decorre dal momento in cui il titolare acquisisce conoscenza certa del fatto-reato sulla base di elementi seri; la decadenza va accertata con criteri rigorosi; l'onere della prova dell'intempestività spetta al querelato.
art. 148 codice delle assicurazioni
Non abbrevia il termine generale della querela: richiama l'art. 124 c.p. e introduce una presunzione di conoscenza dopo 30 giorni dalla comunicazione della decisione di approfondimenti solo se attivata la procedura del comma 2-bis, che nel caso non era stata applicata.
art. 642, secondo comma, cod. pen.
Reato di frode in danno delle assicurazioni che si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia; è reato a consumazione anticipata e richiede dolo specifico finalizzato a ottenere un "vantaggio", che non deve essere necessariamente l'effettivo indennizzo.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa richiede la valutazione cumulativa degli elementi previsti dal primo comma; il diniego può essere motivato negativamente su anche un solo criterio. Una richiesta generica non è ricevibile.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la Corte può condannare il ricorrente alle spese del procedimento e, se del caso, a somme a favore della cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere disposta se non sussiste un valido rapporto di impugnazione; l'inammissibilità del ricorso impedisce tale declaratoria in questa sede.
Massime di principio
- Il termine di querela (art. 124 c.p.) decorre quando la persona offesa ha conoscenza certa, fondata su elementi seri, della fattispecie nella sua dimensione oggettiva e soggettiva; dubbi o supposizioni non bastano.
- Chi allega l'intempestività della querela ha l'onere di provarla; il giudice non può dichiarare la decadenza sulla base di congetture.
- Nel reato di frode assicurativa (art. 642) la consumazione avviene con la ricezione da parte della compagnia della richiesta di risarcimento: non è necessario che l'indennizzo sia effettivamente percepito per integrare il dolo specifico.
- La disciplina dell'art. 148 cod. ass. non sostituisce automaticamente il termine dell'art. 124 c.p.: bisogna verificare se è stata attivata la procedura prevista (es. comma 2-bis) che può sospingere la presunzione di conoscenza.
- Per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario affrontare e valutare positivamentetutti i criteri richiesti; una deduzione generica è inammissibile e il negativo riscontro anche di un solo criterio esclude l'applicazione.
- Se il ricorso in Cassazione è inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile ottenere in quella sede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
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