Sentenza n. 10560/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Toscana; Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Toscana per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e elenco dei vincitori della selezione nazionale per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonché attribuzione del punteggio relativo a un quesito della prova scritta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, candidata per 50 posti nella Regione Toscana, aveva conseguito 22,7 punti, superando la soglia di idoneità ma senza rientrare tra i vincitori. Ha impugnato gli esiti della procedura, chiedendo il riesame del punteggio e la riammissione in graduatoria in posizione migliore. Ha dedotto: violazione dell'art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994; violazione dell'art. 6 del bando; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità; violazione dell'art. 51 Cost.; violazione del principio di buon andamento. In particolare, ha contestato il quesito sulle deliberazioni assembleari invalide, al quale aveva risposto "Da tutti i condomini", mentre la Commissione aveva ritenuto corretta la risposta "Dai condomini assenti o dissenzienti". Secondo la ricorrente, il quesito sarebbe stato ambiguo e non univoco perché formulato con riferimento generico all'invalidità e senza menzionare i condomini astenuti, sicché entrambe le risposte avrebbero dovuto essere considerate corrette. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio previsto dall'art. 13, comma 3, c.p.a., poiché la procedura era stata bandita dall'Agenzia delle Entrate con un unico bando nazionale, prevedeva un'unica prova scritta svolta con questionari e griglie comuni e produceva effetti diretti sull'intero territorio nazionale; inoltre, il bando prevedeva la possibile formazione di una graduatoria unica nazionale. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui i quiz a risposta multipla sono legittimi quando presentano una sola risposta chiaramente esatta. Ha ritenuto univoca la risposta indicata dalla Commissione, perché il quesito era riconducibile all'art. 1137 c.c. e la mancata integrale riproduzione del testo normativo non ne comprometteva chiarezza e comprensibilità. La risposta "Da tutti i condomini" non era corretta, poiché la nullità della deliberazione può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, mentre l'impugnazione delle deliberazioni annullabili spetta ai condomini assenti o dissenzienti. Le questioni ulteriori prospettate dalla ricorrente sulla nullità delle deliberazioni erano estranee al tenore del quesito. Il TAR ha quindi escluso la violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, ragionevolezza e buon andamento, rilevando che il candidato deve individuare la migliore tra le opzioni proposte, senza ricercare artificiosamente possibili ambiguità o distrattori. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
"negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto"
Il criterio della sede dell'autorità può essere integrato o sostituito dal criterio dell'efficacia territoriale dell'atto; per una procedura statale accentrata, con effetti comuni sull'intero territorio nazionale, è competente il TAR Lazio, sede di Roma.
art. 35-quater, comma 3-bis, d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa per lo svolgimento della selezione mediante un'unica prova scritta.
art. 1137 c.c.
"Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea"
La disposizione è stata utilizzata per verificare la correttezza del quesito: la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti è riferibile all'impugnazione delle deliberazioni annullabili, mentre la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
art. 1, comma 3, d.P.R. 487/1994
La violazione dedotta dalla ricorrente è stata ritenuta insussistente, senza autonoma ulteriore elaborazione nella decisione.
art. 51 Cost.
La violazione dedotta dalla ricorrente è stata ritenuta insussistente nel quadro del rigetto delle censure sulla legittimità della prova.
Massime di principio
- La competenza territoriale per una procedura concorsuale statale accentrata, disciplinata da un unico bando, svolta mediante una prova comune e idonea a produrre effetti sull'intero territorio nazionale, appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a., anche se il candidato ha concorso per una specifica sede regionale.
- I quiz a risposta multipla utilizzati nelle prove concorsuali sono legittimi quando, valutati secondo il tenore letterale della domanda, la disciplina richiamata e il contesto della selezione, presentano una sola risposta chiaramente esatta; non è necessario che il quesito riproduca integralmente il testo normativo.
- La legittimità di un quesito concorsuale deve essere valutata considerando il suo significato complessivo e la specifica disciplina cui si riferisce, senza attribuire rilievo a interpretazioni ulteriori o a elaborazioni dottrinali estranee al semplice contenuto della domanda.
- Nel rispondere a un quiz concorsuale, il candidato deve individuare la migliore e più precisa tra le opzioni proposte; la mera possibilità di prospettare questioni ulteriori o astratte ambiguità non rende illegittimo il quesito quando la risposta corretta risulta univocamente individuabile.
- È corretta, rispetto all'art. 1137 c.c., la distinzione tra impugnazione delle deliberazioni annullabili, spettante ai condomini assenti o dissenzienti, e deduzione della nullità, proponibile da chiunque vi abbia interesse; pertanto, l'opzione secondo cui le deliberazioni invalide possono essere impugnate da tutti i condomini non è, in sé, la risposta corretta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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