Sentenza n. 153/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 21 febbraio 2025 a firma del Dirigente del Settore Quarto - Urbanistica e Ambiente del Comune di Guglionesi con la quale è stata ingiunta agli odierni ricorrenti la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi (-OMISSIS- - degli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi ivi incluso il verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS-del 10.01.2025. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 8\12\2025: del provvedimento del Comune di Guglionesi n. -OMISSIS- del 10.09.2025 di reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n -OMISSIS-/2001 e degli atti presupposti, correlati e connessi; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 23\12\2025: del provvedimento n. -OMISSIS- del 15.09.2025 del Comune di Guglionesi di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n -OMISSIS-/2001; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 14\3\2026: del provvedimento n. -OMISSIS- del 12.01.2026 del Comune di Guglionesi di reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n -OMISSIS-/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, dinieghi di sanatoria ex artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001 e verbale di contestazione e irrogazione delle sanzioni ex art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione di tre manufatti realizzati su un fondo agricolo — un fabbricato in corso di costruzione, un fabbricato rifinito destinato a soggiorno/pranzo e un piccolo vano adibito a bagno — nonché delle sistemazioni esterne. Hanno dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la violazione del principio di proporzionalità. In particolare, hanno sostenuto che le opere fossero annessi agricoli connessi al fabbricato principale già assentito con permesso di costruire del 2008 e interessato da SCIA del 2019 e CILA del 2021, e che alcune opere di sistemazione fossero comprese nei titoli edilizi precedenti. Con motivi aggiunti hanno impugnato il diniego della domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il verbale di contestazione e irrogazione delle sanzioni ex art. 31 e il successivo diniego della SCIA in sanatoria ex art. 36-bis. Hanno contestato anche l’affermazione comunale secondo cui i manufatti sarebbero stati nuove costruzioni completamente autonome, realizzate in totale assenza di titolo, nonché l’omessa valutazione della fiscalizzazione dell’abuso e degli effetti delle istanze di sanatoria. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, l’irricevibilità o inammissibilità di alcune censure e l’infondatezza del ricorso, sostenendo la natura vincolata della repressione edilizia e l’autonomia dei nuovi fabbricati rispetto al fabbricato principale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e tutti e tre gli atti di motivi aggiunti, annullando l’ordinanza di demolizione, il verbale sanzionatorio ex art. 31 e i due dinieghi di sanatoria. Il Collegio ha ritenuto assorbente il deficit istruttorio e motivazionale, aggravato dalla mancata effettiva partecipazione degli interessati al procedimento. Sebbene l’ordine di demolizione abbia normalmente contenuto vincolato e non richieda, in via generale, una specifica motivazione o la comunicazione di avvio, nel caso concreto l’Amministrazione non aveva dimostrato né adeguatamente motivato la natura effettivamente vincolata della determinazione. In particolare, non aveva esaminato i rapporti di connessione o strumentalità tra i manufatti contestati e il fabbricato principale, espressamente rilevato nel sopralluogo, né aveva valutato il permesso di costruire del 2008, la SCIA del 2019 e la CILA del 2021. Tali elementi avrebbero potuto essere rappresentati dagli interessati nel procedimento e avrebbero imposto un’istruttoria e una motivazione specifiche. Le argomentazioni sviluppate dal Comune in giudizio non potevano integrare postumamente la motivazione né sanare il deficit istruttorio originario. Il verbale sanzionatorio è stato annullato sia per illegittimità derivata sia perché adottato senza considerare che, nel frattempo, era stata presentata una domanda di sanatoria ex art. 36. I due dinieghi di sanatoria sono stati annullati perché apodittici: la qualificazione delle opere come realizzate in totale assenza di titolo non era stata adeguatamente istruita e motivata, né era stato spiegato perché esse non potessero essere ricondotte, eventualmente in difformità, ai titoli edilizi preesistenti. Anche la presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici non costituiva, di per sé, una preclusione automatica alla sanatoria, senza la previa verifica concreta dei rapporti con il fabbricato principale e dei titoli già rilasciati. Il Comune dovrà quindi rideterminarsi sulle istanze di sanatoria mediante adeguata istruttoria, motivazione congrua e rispetto delle garanzie partecipative, stabilendo solo all’esito se le opere siano eseguite in assenza o in difformità dei titoli e se siano sanabili. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale può assumere rilievo quando l’apporto degli interessati avrebbe potuto fornire elementi decisivi per la qualificazione delle opere e per l’istruttoria, impedendo all’Amministrazione di adottare una determinazione adeguatamente istruita e motivata.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione impone all’Amministrazione di esplicitare le ragioni della qualificazione degli interventi come opere totalmente prive di titolo, anziché come opere eventualmente realizzate in difformità da titoli preesistenti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le sanzioni conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppongono un’attività amministrativa legittima, adeguatamente istruita e motivata; nel caso concreto il verbale è stato annullato anche perché non aveva considerato la sopravvenuta istanza di sanatoria.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria deve essere decisa sulla base di una concreta verifica della qualificazione dell’intervento e dei suoi rapporti con i titoli edilizi esistenti; la mera qualificazione dell’opera come nuova costruzione abusiva non costituisce motivazione sufficiente.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La verifica dell’applicabilità dell’accertamento di conformità richiede un’istruttoria sulla distinzione tra totale assenza di titolo e difformità o variazione rispetto a titoli esistenti; tale qualificazione non può essere affermata in modo apodittico.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita nel merito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e loro audizione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Anche quando l’ordine di demolizione ha normalmente natura vincolata e non richiede, di regola, una motivazione rafforzata o la comunicazione di avvio del procedimento, tali semplificazioni non operano quando dagli atti emergono elementi concreti che possono incidere sulla qualificazione dell’abuso e sulla riconducibilità delle opere a titoli edilizi preesistenti.
- L’Amministrazione, prima di qualificare un manufatto come nuova costruzione totalmente priva di titolo, deve svolgere un’istruttoria e fornire una motivazione sulla sua eventuale connessione o strumentalità rispetto a un fabbricato principale legittimamente assentito e sulla riconducibilità dell’intervento ai titoli edilizi precedenti.
- La partecipazione procedimentale è sostanzialmente rilevante quando gli interessati avrebbero potuto rappresentare circostanze idonee a modificare la qualificazione giuridica dell’intervento o l’esito della repressione edilizia; l’omessa partecipazione può quindi concorrere a determinare il deficit istruttorio e motivazionale dell’atto.
- La motivazione del provvedimento edilizio non può essere integrata per la prima volta in giudizio e le deduzioni difensive dell’Amministrazione non possono sanare ex post l’originaria carenza istruttoria.
- La presenza di vincoli paesaggistici o idrogeologici non esonera l’Amministrazione dal verificare concretamente la qualificazione delle opere, il rapporto con i titoli edilizi esistenti e i presupposti delle domande di sanatoria; non costituisce, da sola, una motivazione completa di diniego.
- Prima di adottare o confermare misure repressive edilizie successive, l’Amministrazione deve considerare le istanze di sanatoria tempestivamente presentate e definire le relative questioni con istruttoria e motivazione coerenti.
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