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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33405/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p.; unico motivo: travisamento della prova e errata interpretazione dell'art. 341-bis in ordine al requisito della presenza di più persone (dalla sentenza impugnata risultava la sola presenza del fratello del ricorrente, non coimputato per essere deceduto). Viene inoltre dedotta la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia argomentato in modo poco persuasivo sulla questione della pluralità di persone, richiamando la giurisprudenza secondo cui il requisito richiede la presenza di almeno due persone effettivamente coinvolte e non di soggetti che assistono nello svolgimento delle loro funzioni. Tuttavia la Cassazione ha riscontrato che il reato si era estinto per prescrizione il 10/06/2024, antecedentemente alla pronuncia impugnata. Perciò, pur ritenendo fondata la doglianza sulla pluralità, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La norma richiede la presenza di più persone (almeno due) per la fattispecie; non possono essere computati tra queste soggetti che si limitano ad assistere all'offesa nello svolgimento delle loro funzioni.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022 (Pagliari, Rv. 282999)

    Conferma il principio secondo cui la pluralità richiesta dall'art. 341-bis non comprende chi assiste l'evento nell'adempimento delle proprie funzioni; va valutata la partecipazione effettiva di almeno due soggetti all'azione.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 341-bis c.p. è necessaria la presenza di almeno due persone effettivamente coinvolte nell'illecito; la semplice presenza di osservatori o di pubblici ufficiali nell'adempimento delle loro funzioni non soddisfa il requisito.
  • La morte di un soggetto che era presente non implica automaticamente che costui fosse coautore o coimputato: la pluralità va provata con riferimento al ruolo concreto mostrato nella condotta delittuosa.
  • Se sussiste un vizio di motivazione del giudice territoriale sulla valutazione della pluralità la Cassazione può annullare con rinvio; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In situazioni simili è essenziale verificare e documentare la partecipazione concreta di più soggetti (testimonianze, filmati, atti processuali) e calcolare con attenzione i termini della prescrizione, sollevando tempestivamente l'eccezione quando rilevabile.
  • Quando si impugna una decisione territoriale, è utile evidenziare sia gli errori di interpretazione della fattispecie che gli aspetti processuali (come la prescrizione) che potrebbero determinare l'annullamento senza rinvio.

Testo integrale

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