Sentenza n. 600/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, recante n.r.g. 5326/2022, del 23.12.2023, n. 2121.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto al titolo mediante il pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo venuta meno la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattivo il pagamento eseguito dall'Amministrazione. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e, pertanto, ha determinato la necessità del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta; il giudice deve comunque provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.
- L'adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite: queste devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
- La condotta dell'amministrazione che adempie al giudicato soltanto dopo l'avvio del giudizio giustifica la condanna alle spese anche se la domanda di ottemperanza non deve più essere esaminata nel merito.
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