Cassazione Civile, Ordinanza n. 19696/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore sala giochi)
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione con cui il dirigente comunale aveva disposto la sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro presenti nella sala giochi, per violazione dei limiti di orario fissati da un'ordinanza comunale. In primo grado l'opposizione era stata accolta, con disapplicazione dell'ordinanza sindacale e della delibera di Giunta nella parte in cui prevedevano una sanzione accessoria di sospensione dell'attività, per ritenuta mancanza di una norma primaria che attribuisse al Comune tale potere. In appello, però, la sentenza era stata riformata. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi: (i) violazione degli artt. 1 e 11 L. 689/1981, per violazione del principio di legalità e per avere la Giunta comunale irrogato sanzioni amministrative diverse da quelle consentite dalle norme invocate; (ii) violazione dell'art. 20 della legge regionale Veneto n. 6/2015, sostenendo che essa consentisse solo la disciplina degli orari e non anche la sospensione dell'attività, riservata semmai al Questore ai sensi del TULPS; il terzo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando l'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi per la peculiarità e novità della questione. La ratio è che né la legge regionale né la normativa statale richiamata conferivano al Comune il potere di introdurre una sanzione accessoria di sospensione del funzionamento degli apparecchi; la sanzione prevista per le violazioni delle ordinanze comunali era solo quella pecuniaria, e l'estensione del potere sanzionatorio ai provvedimenti interdittivi sarebbe stata contraria al principio di legalità.
Norme richiamate
art. 1 L. 689/1981
ha recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedendo la previsione di sanzioni da fonti subordinate, salvo deroga di legge ordinaria
art. 11 L. 689/1981
richiamato nel motivo di ricorso come parametro violato
art. 16, comma 2, L. 689/1981
consente, per violazioni di regolamenti e ordinanze comunali e provinciali, di fissare l'importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali, non di introdurre sanzioni interdittive
art. 7-bis D.Lgs. 267/2000
prevede per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo diversa disposizione di legge
art. 20 L.R. Veneto n. 6/2015
attribuisce ai Comuni il compito di individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa per il mancato rispetto, ma non prevede espressamente una sanzione accessoria di sospensione
art. 10 TULPS
non può essere utilizzato come fonte primaria per giustificare la sanzione comunale di sospensione, perché relativo a sospensione o revoca delle autorizzazioni di polizia per abuso della persona autorizzata
art. 50, comma 7, D.Lgs. 267/2000
riconosce al sindaco il potere di disciplinare l'orario di apertura delle sale da gioco e il funzionamento degli apparecchi, in relazione alla tutela della quiete e della salute pubblica
art. 5 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
consente al giudice ordinario di disapplicare la previsione regolamentare illegittima nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione
art. 384 c.p.c.
richiamato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità: la sanzione deve trovare base in una fonte primaria e non può essere introdotta o ampliata da regolamenti, ordinanze o delibere amministrative.
- Se la legge attribuisce agli enti locali il potere di disciplinare orari o modalità di esercizio di un'attività, ciò non implica automaticamente il potere di irrogare sanzioni interdittive, che devono essere espressamente previste dalla legge.
- La previsione legislativa che consente ai Comuni di sanzionare la violazione di ordinanze o regolamenti comunali va interpretata in modo restrittivo, quando la norma tipizza la sola sanzione pecuniaria.
- Il giudice ordinario, investito di opposizione a ordinanza-ingiunzione, può disapplicare l'atto presupposto illegittimo quando esso introduca una sanzione non consentita dalla legge.
- Le competenze del sindaco in materia di tutela della salute e della quiete pubblica e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di ordine pubblico operano su piani distinti e non sono fungibili.
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