Sentenza n. 272/2026 - Roma, Sezione 3T
per la condanna QUANTO AL RICORSO N. 605 DEL 2024: del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 4.05.2023, n. 4521 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8495/2020 – della nota GSE/P20130146745 del 10.07.13 recante il rigetto della domanda di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) ai sensi dell'art. 4 co. 1 Decreto 18/12/2008 per la nuova costruzione dell'impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0.700 MW denominato "San Pietro 2" sito in contrada Scalera nel Comune di San Pietro Vernotico (BR); QUANTO AL RICORSO N. 606 DEL 2024: del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo a seguito e per l'effetto dell'annullamento – ad opera della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 3.05.2023, n. 4507 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione III, n. 8499/2020 – della nota GSE/P20130146705 del 10/07/2013 recante rigetto della «Domanda di qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto 18/12/2008, per la nuova costruzione del Vs. impianto eolico con potenza nominale media annua pari a 0,700 MW denominato “Tuturano 2” sito in località “Casa Pigna” nel Comune di Brindisi (Brindisi)» con la quale il GSE comunicava il rigetto della relativa domanda;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva e ritardato riconoscimento degli incentivi e delle garanzie di origine conseguenti all'annullamento dei dinieghi di qualifica IAFR
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore di energia rinnovabile)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di due impianti eolici da 700 kW, aveva ottenuto nel 2009 le qualifiche IAFR, successivamente annullate dal GSE nel 2012 per il superamento della potenza autorizzata. Le nuove domande presentate nel 2013 erano state respinte dal GSE per la mancata produzione di ulteriore documentazione. Il TAR aveva inizialmente respinto le impugnazioni, ma il Consiglio di Stato aveva annullato i dinieghi nel 2023, ritenendo non necessaria la documentazione ulteriore richiesta, sproporzionato il diniego e adeguati gli elementi tecnici già disponibili. In esecuzione delle sentenze, il GSE aveva riconosciuto gli incentivi e corrisposto alla società le somme maturate, rispettivamente pari a € 1.518.857,51 e € 1.574.906,63. La società ha quindi chiesto il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo e ritardato pagamento, comprendente interessi legali, interessi moratori, rivalutazione monetaria, interessi compensativi e garanzie di origine. Il GSE ha contestato le pretese, deducendo tra l'altro la mancata costituzione in mora e la debenza degli interessi, al più, dalla pubblicazione delle sentenze del Consiglio di Stato. Il TAR ha riunito i due ricorsi, pendenti tra le stesse parti e fondati sulle medesime questioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le somme corrisposte dal GSE costituissero incentivi originariamente spettanti e non risarcimento del danno; il relativo debito è pertanto un debito di valuta. Il danno da ritardato pagamento è, in linea generale, ristorato mediante gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. La domanda giudiziale di annullamento dei dinieghi è stata considerata equivalente, ai fini della mora, a un atto di costituzione in mora, poiché finché i provvedimenti negativi erano efficaci la società non avrebbe potuto ottenere il pagamento. In applicazione dell'efficacia ex tunc e dell'effetto ripristinatorio dell'annullamento, gli interessi decorrono dalle singole scadenze in cui gli incentivi avrebbero dovuto essere pagati, ma non per il periodo 2010-2012, poiché il ritardo relativo a tale periodo era imputabile alla società, come già accertato nelle precedenti pronunce. Gli interessi sono stati quindi rideterminati in € 101.337,50 per l'impianto San Pietro 2 e in € 104.002,68 per l'impianto Tuturano 2, per complessivi € 205.340,18. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto della società al rilascio delle garanzie di origine di cui all'art. 11 d.lgs. 387/2003, in ragione dell'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento e dell'assenza di contestazioni del GSE. Sono state invece respinte le pretese relative agli interessi moratori, alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi, poiché la società non aveva allegato né provato un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. La questione dell'elemento soggettivo del GSE è stata assorbita. I ricorsi sono stati pertanto accolti parzialmente, con condanna del GSE al pagamento degli interessi legali e al rilascio delle garanzie di origine; spese compensate.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi pendenti tra le stesse parti e aventi ad oggetto questioni giuridiche comuni; il TAR ne ha applicato la disciplina riunendo i due giudizi.
art. 1 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei requisiti di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa, che impediscono di far ricadere sulla parte vittoriosa gli effetti pregiudizievoli della durata del processo.
art. 1224, comma 1, c.c.
Il danno da ritardato pagamento di un debito di valuta è in linea generale ristorato mediante la corresponsione degli interessi legali; nel caso concreto gli interessi decorrono dalle scadenze originarie degli incentivi, salvo il periodo imputabile alla società.
art. 1224, comma 2, c.c.
Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere specificamente allegato e provato dal creditore; in mancanza, non sono riconoscibili interessi moratori, rivalutazione e ulteriori interessi compensativi.
art. 11 d.lgs. 387/2003
Fondamento del diritto al rilascio delle garanzie di origine relative all'energia prodotta da fonti rinnovabili, riconosciuto in conseguenza dell'efficacia retroattiva del giudicato di annullamento.
art. 4, comma 1, d.m. 18 dicembre 2008
Richiamato nel contesto delle domande di qualifica IAFR; la sentenza applica gli accertamenti del Consiglio di Stato secondo cui la documentazione ulteriore richiesta dal GSE non aveva base normativa né era necessaria ai fini della verifica dell'idoneità degli impianti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione nega illegittimamente il riconoscimento di un incentivo pecuniario e il diniego viene successivamente annullato, le somme originariamente spettanti mantengono natura di debito di valuta; il ritardo nel pagamento è normalmente ristorato mediante gli interessi legali ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c., non mediante la rivalutazione automatica propria dei debiti di valore.
- L'efficacia ex tunc e l'effetto ripristinatorio della sentenza amministrativa di annullamento impongono di ricostituire la situazione giuridica ed economica che sarebbe esistita se l'amministrazione avesse agito legittimamente sin dall'origine; pertanto, per un credito pecuniario, gli interessi possono decorrere dalle scadenze originarie del dovuto.
- Quando un provvedimento negativo efficace impedisce al privato di conseguire il pagamento di una somma, la domanda giudiziale di annullamento del provvedimento può valere, ai fini della mora, come atto di costituzione in mora, poiché rappresenta lo strumento necessario per rendere conseguibile il bene della vita.
- Il creditore che chieda, oltre agli interessi legali, il risarcimento del maggior danno da ritardato pagamento deve allegarlo e provarlo specificamente; in difetto, non sono riconoscibili rivalutazione monetaria, interessi moratori o ulteriori interessi compensativi.
- Il periodo di ritardo non è imputabile all'amministrazione quando il mancato pagamento dipende da una precedente vicenda amministrativa illegittima imputabile al privato, già definitivamente accertata; per tale periodo gli interessi non decorrono a carico dell'amministrazione.
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