Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/11/2022 n. 32329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell'accordo e dei provvedimenti di autotutela/sgravio, riconoscendo che il debito rideterminato è stato soddisfatto dalle società. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio. Sentenza resa il 13 ottobre 2022, depositata in cancelleria il 2 novembre 2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le parti hanno raggiunto un "Accordo definitorio" in data 29 novembre 2018 e l'Agenzia ha emesso provvedimenti di sgravio/autotutela (tra cui il prot. n. 213861 del 17/12/2018) per le annualità d'imposta 2003-2004-2005, rideterminando la pretesa erariale. A seguito dell'accordo e del conseguente pagamento, le società ricorrenti e l'Agenzia hanno presentato congiuntamente istanza di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite. In udienza il procuratore delle società e l'Avvocatura erariale hanno confermato l'istanza congiunta.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1

    L'art. 46(1) consente l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere. Qui è stato applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in seguito all'accordo definitorio e agli atti di autotutela che hanno eliminato l'interesse a proseguire la controversia.

  • Codice di Procedura Civile, art. 372 (richiamato per deposito telematico)

    Richiamato a fini formali per il deposito telematico della documentazione (Accordo e provvedimenti di sgravio) che ha comprovato la cessazione della materia del contendere; il deposito ha consentito al giudice di verificare l'effettiva definizione della controversia.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo definitorio e l'amministrazione procede ad atti di autotutela/sgravio che eliminano o rideterminano la pretesa fiscale e l'interessato adempie al nuovo debito, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
  • La cessazione della materia del contendere estingue il processo senza pronunciamento sul merito, perché il cambiamento dei fatti rilevanti (accordo/autotutela) ha fatto venire meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per accordo fra le parti; in presenza di istanza congiunta il giudice può accogliere la compensazione integrale delle spese di lite.
  • È importante depositare tempestivamente e formalmente (anche per via telematica, ove previsto) la documentazione comprovante l'accordo e i provvedimenti di autotutela, perché il giudice verifichi la sussistenza della sopravvenuta carenza di interesse.
  • In controversie tributarie, l'autotutela dell'Amministrazione (provvedimento di sgravio o rideterminazione) può rendere improseguibile il processo: se il ricorrente ha adempiuto alla nuova obbligazione risultante dall'autotutela, la cessazione è generalmente dichiarabile.
  • La dichiarazione di cessazione non costituisce accertamento favorevole o sfavorevole sul merito delle ragioni di una delle parti; per ottenere un 'vincitore' sul merito sarebbe necessaria una sentenza di merito. Tuttavia, se l'accordo è favorevole al contribuente (sgravio, rideterminazione dell'imposta e pagamento solo dell'importo ridotto), pragmaticamente il risultato è favorevole al ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.