Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando le spese del primo grado in € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato il solo capo della sentenza del TAR relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, chiedendone la rideterminazione. Il giudizio di primo grado era stato promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, oltre interessi. Il TAR aveva accolto l’ottemperanza e condannato il Ministero al pagamento delle spese, liquidandole in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91, 95 e 96 c.p.c., del d.m. n. 55/2014, di disposizioni costituzionali e dell’art. 13 della l. n. 247/2012, sostenendo che la riduzione del compenso non potesse essere giustificata dalla natura seriale del contenzioso e fosse arbitraria. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime disposizioni, dell’art. 2233 c.c., dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 1 della l. n. 49/2023 e dei principi costituzionali, sostenendo che la somma liquidata fosse nettamente inferiore ai minimi applicabili e avesse natura simbolica e lesiva del decoro professionale. Ha inoltre chiesto la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha parzialmente riformato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato respinto: da un lato, perché la sentenza appellata non aveva fondato la liquidazione sulla serialità del contenzioso; dall’altro, perché la serialità può comunque essere valorizzata dal giudice quale indice di un minore impegno difensivo e quindi giustificare una riduzione del compenso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza. Il secondo motivo è stato invece accolto nella parte concernente il divieto di liquidare somme simboliche o lesive del decoro professionale. Pur riconoscendo che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, il Collegio ha affermato che tale discrezionalità incontra il limite del divieto di attribuire compensi meramente simbolici o incompatibili con il decoro professionale. Richiamando precedenti della Sezione in controversie analoghe relative alla Carta del docente, il Consiglio di Stato ha ritenuto conforme a legge la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza di primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado di appello, liquidate in € 300,00 oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina delle spese nel processo amministrativo e della relativa censura d’appello.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano individuati e pertinenti.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Legittima una motivazione sintetica fondata sul richiamo a un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base dell’obbligo di sintesi della motivazione della decisione.

  • artt. 91, 95 e 96 c.p.c.

    Invocati in tema di regolazione e liquidazione delle spese processuali.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato quale parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato per il divieto di attribuire compensi simbolici o lesivi del decoro professionale.

  • art. 1 l. 21 aprile 2023, n. 49

    Richiamato in relazione alla disciplina dell’equo compenso e al divieto di compensi lesivi del decoro professionale.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Richiamato quale disposizione sull’ordinamento della professione forense e sul compenso professionale.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità è soggetta al limite inderogabile del divieto di liquidare somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • La serialità del contenzioso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice quale indice di un minore impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, purché la liquidazione non si traduca in un importo simbolico o incompatibile con il decoro professionale.
  • In controversie seriali o analoghe, la riduzione delle spese processuali deve comunque rispettare i parametri normativi e il limite sostanziale derivante dalla necessità di assicurare una remunerazione non irrisoria dell’attività professionale svolta.
  • Il giudice può motivare la decisione sulle spese mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il richiamo consenta di individuare la ratio decidendi applicata al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.