Cassazione Penale, Sentenza n. 31729/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile, con decreto del 19 maggio 2025, l'istanza del condannato volta a ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo ostativi la recente concessione della semilibertà e il lontano fine pena. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, Ord. pen., nonché vizio di motivazione, sostenendo che la pena residua dovesse essere valutata al momento della decisione e non a quello della presentazione dell'istanza. Alla data del 19 maggio 2025, anche considerando il fine pena indicato nel provvedimento impugnato, residuavano meno di quattro anni, sicché non sussisteva una manifesta causa di inammissibilità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 47 e 48 Ord. pen. e vizio di motivazione, contestando che la precedente fruizione della semilibertà potesse operare come preclusione all'affidamento in prova: tale esperienza avrebbe dovuto essere valutata, nel quadro della gradualità del percorso rieducativo, come possibile indice di affidabilità e collaborazione. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, sostenendo che non ricorressero le condizioni per la decisione de plano, poiché l'inammissibilità non era manifesta. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l'ammissibilità della richiesta di misura alternativa, con riferimento alla pena residua, deve essere valutata al momento della decisione del Tribunale e non al momento della presentazione dell'istanza, poiché nel periodo intermedio il condannato continua a espiare la pena. Alla data del 19 maggio 2025 non risultava quindi una manifesta eccedenza della pena residua, sia assumendo il fine pena del 21 aprile 2028 sia quello del 2 marzo 2029. La Corte ha inoltre rilevato che il provvedimento aveva attribuito in modo apodittico efficacia preclusiva alla precedente semilibertà, senza applicare correttamente il principio di gradualità delle misure e senza spiegare le ragioni dell'asserita incompatibilità. Poiché non emergeva una causa manifesta di inammissibilità, era illegittimo il ricorso alla procedura de plano prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, il giudice o il presidente del collegio la dichiara inammissibile con decreto motivato
La decisione de plano è consentita soltanto quando l'inammissibilità della richiesta sia manifesta; in assenza di tale evidenza, il ricorso alla procedura inaudita altera parte è illegittimo.
art. 47, comma 3-bis, Ord. pen.
La verifica della pena residua rilevante per l'accesso all'affidamento in prova deve essere compiuta con riferimento al momento della decisione e non a quello della presentazione dell'istanza.
art. 47 Ord. pen.
L'accesso all'affidamento in prova deve essere valutato nel quadro del percorso rieducativo e del principio di gradualità delle misure alternative.
art. 48 Ord. pen.
La precedente fruizione della semilibertà non costituisce, di per sé, causa ostativa alla valutazione di una misura alternativa più ampia.
art. 620, lett. d), c.p.p.
La Corte ha utilizzato tale disposizione per annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'ammissibilità di una richiesta di misura alternativa fondata sulla pena residua, il termine di riferimento è la data della decisione del Tribunale di sorveglianza, poiché la pena continua a essere espiata nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza e la decisione.
- La precedente fruizione di una misura alternativa meno ampia non può essere considerata automaticamente ostativa alla concessione di una misura maggiormente aperta; essa deve essere valutata nel quadro del principio di gradualità e può costituire un elemento utile per apprezzare l'affidabilità e la collaborazione del condannato.
- La dichiarazione di inammissibilità de plano prevista dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. presuppone una causa di inammissibilità manifesta ed evidente; quando la domanda richiede una valutazione non meramente formale della pena residua o del percorso trattamentale, non è legittimo escludere il contraddittorio mediante decreto.
- Un provvedimento che attribuisca efficacia preclusiva alla precedente semilibertà deve indicare specificamente le ragioni per cui tale esperienza non deponga a favore del condannato e non può fondarsi su un'affermazione meramente apodittica.
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