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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 296/2025 del 20.03.2025.

Giustizia amministrativa202501803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 296/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro n. 296/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso, il difensore del Ministero ha depositato tardivamente una dichiarazione attestante l'intervenuta ottemperanza e ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'adempimento sopravvenuto avesse determinato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere; nel caso concreto l'adempimento sopravvenuto del Ministero ha determinato tale esito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale e puntuale dell'obbligo risultante dalla sentenza azionata, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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