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Sentenza

Sentenza n. 5333/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 05837/2025, resa tra le parti, Impugnazione sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sezione IV, n. 5837/2025 (RG n. 7945/2020), pubblicata il 21/03/2025 e non notificata che ha rigettato la domanda risarcitoria spiegata dalla società appellante

Giustizia amministrativa202505272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, che aveva respinto la domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalle sanzioni AGCOM di sospensione della diffusione di contenuti audiovisivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava il rigetto della domanda di risarcimento del danno conseguente alle delibere AGCOM n. 152/20/CONS e n. 153/20/CONS, con cui era stata disposta per sei mesi la sospensione della diffusione di due servizi di media audiovisivi collegati al format televisivo "Il Cerca Salute" e ai contenuti riferibili al conduttore del programma. Deduceva l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado quanto all'esclusione del risarcimento in relazione a entrambe le delibere, richiamava le precedenti pronunce del Consiglio di Stato sull'illegittimità della sanzione nella misura massima e contestava la quantificazione del danno. La Regione Lazio eccepiva il difetto di legittimazione passiva; AGCOM eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancata riproposizione di motivi assorbiti e ne chiedeva comunque il rigetto. La controversia riguardava danni indiretti asseritamente subiti dalla società commerciale, che non era destinataria diretta delle sanzioni, in conseguenza dei rapporti contrattuali con le emittenti colpite dalla sospensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa alla legittimazione passiva della Regione Lazio, precisando che, pur non essendo l'amministrazione formalmente autrice delle delibere AGCOM, la Regione poteva essere considerata passivamente cointeressata e destinataria di una denunciatio litis per il suo interesse funzionale alla controversia. Ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità dei motivi non riproposti, rilevando che l'appello criticava la sentenza e riproponeva gli elementi relativi ai presupposti risarcitori. Nel merito, il Collegio ha richiamato le precedenti pronunce che avevano ritenuto legittimo l'intervento sanzionatorio di AGCOM quanto all'an della violazione, poiché la condotta sanzionata consisteva nella diffusione di contenuti audiovisivi potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica durante l'emergenza sanitaria, e non nella mera promozione commerciale degli integratori. Ha ribadito che il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica può estendersi alla verifica intrinseca dell'attendibilità, coerenza e correttezza delle valutazioni tecniche, senza però sostituire il giudice all'amministrazione; nel caso concreto non erano emersi vizi di irragionevolezza tecnica o travisamento tali da mettere in discussione l'accertamento della violazione. È stata tuttavia ricordata l'illegittimità della sanzione nella misura massima di sei mesi, ritenuta sproporzionata e insufficientemente motivata rispetto alla condotta contestata, limitata a due giorni di programmazione. Tale illegittimità aveva consentito, in precedenti giudizi, il riconoscimento di un risarcimento in favore del soggetto direttamente destinatario della sospensione. La società appellante, però, era una controparte contrattuale dell'emittente sanzionata e non la destinataria dell'atto amministrativo. Il danno da essa lamentato era quindi eventuale, indiretto e mediato dai rapporti contrattuali autonomamente instaurati con l'emittente. Il Collegio ha escluso il nesso causale diretto tra l'attività amministrativa e il pregiudizio della società, nonché un danno ingiusto direttamente riconducibile alla lesione di una sua posizione soggettiva. Ha osservato che il risarcimento riconosciuto al soggetto direttamente colpito dalla sospensione copriva il pregiudizio derivante dalla differenza tra i sei mesi originariamente irrogati e il periodo successivamente rideterminato, senza poter estendersi a soggetti ulteriori legati da rapporti contrattuali autonomi. L'esclusione dell'an debeatur ha assorbito le censure sulla quantificazione del danno. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato.

    La legittimazione passiva nel processo amministrativo impugnatorio spetta in via esclusiva all'amministrazione che ha adottato l'atto; altre amministrazioni funzionalmente coinvolte possono tuttavia essere presenti quali soggetti passivamente cointeressati.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il difetto di corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione legittimata passivamente rileva ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 3 d.lgs. 177/2005

    La diffusione di contenuti audiovisivi potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica può integrare una violazione dei principi generali applicabili ai servizi di media audiovisivi.

  • art. 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, d.lgs. 177/2005

    La disposizione costituisce parametro per la valutazione della liceità dei contenuti e delle comunicazioni audiovisive oggetto dell'intervento sanzionatorio di AGCOM.

  • art. 51, comma 9, d.lgs. 177/2005

    Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre ... la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

    Il potere di sospensione fino a sei mesi deve essere esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguata motivazione; l'applicazione della durata massima non può essere automatica.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima ha natura aquiliana e richiede la prova di condotta illecita, colpa, nesso causale e danno ingiusto.

  • art. 2056 c.c.

    Nella responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione opera il criterio della consequenzialità dei danni risarcibili.

  • art. 1223 c.c.

    Sono risarcibili le conseguenze immediate e dirette dell'illecito, non i pregiudizi meramente indiretti o mediati da rapporti contrattuali autonomi.

  • art. 1227 c.c.

    La quantificazione del danno risarcibile è soggetta ai criteri di evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una condanna sui criteri, il giudice può fissare i parametri cui l'amministrazione deve attenersi per formulare una proposta risarcitoria; tale tecnica presuppone comunque la spettanza del risarcimento nell'an.

Massime di principio

  • L'annullamento o l'accertamento dell'illegittimità di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: devono essere verificati autonomamente l'elemento oggettivo, la colpa dell'amministrazione, il nesso causale e il danno ingiusto.
  • Il risarcimento da attività amministrativa illegittima spetta in via diretta al soggetto titolare della posizione giuridica lesa e destinatario dell'atto; il pregiudizio di una controparte contrattuale del destinatario, derivante da rapporti autonomi con quest'ultimo, non è risarcibile se manca un nesso causale diretto con l'attività amministrativa.
  • Nella responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione sono risarcibili soltanto le conseguenze immediate e dirette dell'illecito; non possono essere estesi indefinitamente gli effetti risarcitori a soggetti indirettamente collegati al destinatario del provvedimento.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica può comprendere la verifica intrinseca dell'attendibilità, coerenza e correttezza delle operazioni tecniche e del procedimento applicativo, anche mediante conoscenze proprie della medesima scienza, ma non può tradursi nella sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • La sospensione dell'attività audiovisiva nella misura massima consentita dalla legge deve essere sorretta da una motivazione specifica e coerente sulla gravità e sulla durata della misura; l'applicazione automatica della durata massima, senza adeguata ponderazione rispetto alla condotta accertata, viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoSanzioni amministrative pecuniarieLegittimazione e interesse a ricorrereAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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