Cassazione Penale, Sentenza n. 15172/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione del Tribunale di Gorizia che aveva riconosciuto la non punibilità ai sensi dell'art.131-bis c.p. per tentato furto pluriaggravato. Il Procuratore Generale deduce che l'istituto premiale di cui all'art.131-bis non era applicabile perché, in presenza di circostanze aggravanti ad "effetto speciale", la pena detentiva massima applicabile superava il limite edittale di cinque anni richiesto dal primo comma dell'art.131-bis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore Generale e annullato la sentenza impugnata, ritenendo che non ricorressero i requisiti di ammissibilità dell'art.131-bis poiché, a seguito del riconoscimento delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (come fatto dal Tribunale), la pena detentiva massima astrattamente applicabile al reato di furto (art.625 c.p.) era pari a dieci anni, ridotta per il tentativo di un terzo a sei anni e otto mesi, quindi superiore al limite di cinque anni previsto dall'art.131-bis. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art.131-bis cod. pen.
L'art.131-bis prevede l'istituto premiale con limite massimo di pena detentiva di cinque anni (primo comma). Il quarto comma precisa regole su quali circostanze non si tengono in conto nella determinazione della pena prevista dal primo comma; tuttavia, le circostanze "ad effetto speciale" rilevano nel determinare la pena massima e impediscono l'applicazione dell'istituto se la pena supera i cinque anni.
art.625 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto e le relative aggravanti. Nel caso valutato, le circostanze aggravanti ad effetto speciale aumentano la pena edittale fino a dieci anni; tale aumento è stato determinante per escludere l'ammissibilità dell'art.131-bis.
art.69 cod. pen.
Disciplina il bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena. La Corte richiama che, in presenza di circostanze ad effetto speciale, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all'art.69 nel calcolo previsto dal quarto comma dell'art.131-bis.
Massime di principio
- L'istituto premiale di cui all'art.131-bis c.p. è applicabile solo se la pena detentiva massima, calcolata con le relative regole, non supera i cinque anni: prima di concedere la non punibilità è necessario verificare l'effettivo limite edittale.
- Le circostanze aggravanti "ad effetto speciale" possono far lievitare la pena massima oltre il limite previsto dall'art.131-bis e quindi escludere l'applicazione di tale causa di non punibilità.
- Nel caso di reati tentati va computata la riduzione per il tentativo (es. riduzione di un terzo) dopo aver individuato la pena massima, e il risultato della riduzione deve essere confrontato con il limite di cinque anni per stabilire l'ammissibilità dell'art.131-bis.
- Quando il giudice di merito ha ritenuto sussistenti circostanze aggravanti ad effetto speciale, il giudice della cassazione verifica se, anche a seguito delle riduzioni (es. per il tentativo), la pena supera il limite previsto dalla norma premiale: se sì, la sentenza che aveva riconosciuto la non punibilità va annullata e la causa rimessa per nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe è necessario analizzare separatamente (i) l'esistenza e la qualificazione delle circostanze aggravanti, (ii) il calcolo della pena massima astratta, (iii) l'eventuale abbattimento per il tentativo e (iv) il confronto con il limite di ammissibilità dell'istituto premiale.
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