Cassazione Penale, Sentenza n. 33083/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano (16/11/2023) che aveva confermato la loro responsabilità per reati di falso ideologico (artt. 110, 479 c.p. in relazione all'art. 476, comma 2 c.p.) per autentiche false di dichiarazioni di vendita di veicoli nel Comune di Spriana. Le censure principali riguardavano: (i) l'utilizzabilità delle sommarie informazioni e delle dichiarazioni dei venditori (anche di un de cuius, Rebai) acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.; (ii) la mancata iscrizione/qualificazione come indagati dei venditori e la conseguente violazione dell'art. 63 c.p.p.; (iii) travisamento della prova e inosservanza di garanzie procedurali rilevanti ai sensi della CEDU; (iv) vizio nel bilanciamento delle circostanze (violazione del divieto di reformatio in peius) e conseguente errata quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondati i ricorsi esclusivamente con riferimento al vizio nella quantificazione del trattamento sanzionatorio (il giudice d'appello ha ribilanciato le circostanze in termini di equivalenza nonostante il Tribunale avesse riconosciuto la prevalenza delle attenuanti, violando il divieto di reformatio in peius). Sul resto le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili: la Corte ha confermato la legittimità dell'utilizzo nelle prove delle dichiarazioni dei venditori (compreso il verbale di Rebai acquisito ai sensi dell'art. 512 c.p.p., nonostante il decesso), ha escluso l'applicabilità della scriminante del "consenso dell'avente diritto" rispetto alla fede pubblica degli atti e ha affermato l'irrilevanza della presunta "innocuità" del falso ai fini dell'integrazione del reato di falso. In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata (con riferimento al profilo sanzionatorio) e disposta la rimessione per nuovo esame del trattamento della pena; le statuizioni di responsabilità sostanziale sono, invece, confermate ove non altrimenti disposto.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato l'impianto accusatorio con valutazione degli apporti concorsuali tra intermediari e pubblico ufficiale.
Codice penale, art. 479
Falso ideologico in atti pubblici: la Corte ha ritenuto integrato il reato anche se non è richiesto danno o profitto, essendo tutelata la fede pubblica.
Codice penale, art. 476, comma 2
Riferimento alla specifica aggravante/contestazione collegata al falso ideologico sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà; la sentenza conferma l'adesione all'impianto fattuale.
Codice di procedura penale, art. 512
Acquisizione di sommarie informazioni al fascicolo in caso di impossibilità a sentire il dichiarante in dibattimento: la Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione e l'utilizzabilità del verbale di Rebai, essendo intervenuta la condizione di impossibilità (decesso) e sussistendo adeguate garanzie procedurali e riscontri di contesto.
Codice di procedura penale, art. 63, comma 1
Regole sul trattamento della persona informata sui fatti che resa dichiarazioni auto-indizianti deve essere avvertita; la Corte ha precisato che l'inutilizzabilità "erga omnes" si applica solo se emergono indizi non equivoci di reità e se non sono stati dati gli avvertimenti prescritti.
Codice di procedura penale, art. 197
Richiamato in relazione all'ammissione della testimonianza; la Corte ha ritenuto corretta l'audizione dei venditori come persone informate sui fatti/testimoni, valutando sostanzialmente la loro veste all'epoca.
Codice di procedura penale, art. 495, comma 4
Riferimento alla legittimità di ordinanze istruttorie e alla possibilità di adottare provvedimenti anche successivi; utilizzato per giustificare l'acquisizione probatoria in dibattimento.
Codice di procedura penale, art. 139, comma 3
Prevalenza della trascrizione della fonoregistrazione in caso di discordanza con verbale riassuntivo; la Corte conferma che la valutazione della maggiore affidabilità spetta al giudice di merito se adeguatamente motivata.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Principio del giusto processo: la Corte ha ritenuto compatibile l'uso di dichiarazioni predibattimentali del de cuius se sussistono garanzie procedurali e riscontri di contesto, richiamando la giurisprudenza della Grande Camera (Al-Khawaja, Schatschaachvili).
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine e acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate, anche come base significativa della condanna, se la persona è divenuta irreperibile o è deceduta, purché siano presenti "adeguate garanzie procedurali" e riscontri di contesto che compensino la perdita del contraddittorio.
- Le dichiarazioni rese da persone "informate sui fatti" che contengono ammissioni auto-indizianti non sono automaticamente inutilizzabili erga omnes: l'art. 63 c.p.p. impedisce l'uso soltanto quando emergono indizi "non equivoci" di reità e non siano stati dati gli avvertimenti prescritti; occorre valutare caso per caso la sussistenza di indizi precisi che mutino lo status del dichiarante.
- La valutazione della veste del dichiarante (testimone vs. indagato) è rimessa al giudice di merito in termini sostanziali; la Cassazione sindaca la logicità e la coerenza della motivazione, non rielabora fatti con proprie ricostruzioni.
- La scriminante del "consenso dell'avente diritto" non opera quando è in gioco la fede pubblica di atti pubblici: il privato non può derubricare la tutela della fede pubblica con un consenso che svuoti la funzione probatoria dell'atto.
- La "innocuità" del falso (assenza di danno o di uso lesivo) non esclude il reato di falso ideologico: per il falso è sufficiente la contraffazione consapevole che possa minare la fede pubblica, valutata sul contenuto dell'atto.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico nel contestare l'utilizzabilità di elementi di prova: se si chiede l'espunzione di un elemento, va illustrata l'incidenza della sua eliminazione sulle residue prove (prova di resistenza); altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- In materia di riformulazione del trattamento sanzionatorio in sede d'appello, il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) ribilanciando le circostanze in senso meno favorevole, salvo impugnazione del pubblico ministero; la modifica del bilanciamento delle circostanze che aggrava la posizione è illegittima se decisa su ricorso del solo imputato.
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