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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16374/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio in una controversia concernente avvisi di accertamento relativi a omessa presentazione delle dichiarazioni IRES, IRAP e IVA. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due motivi: con il primo si è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., l'omessa motivazione e la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché l'apporto probatorio del contribuente fosse idoneo a superare la prova di resistenza necessaria per far valere il vizio dell'atto per mancato contraddittorio preventivo; con il secondo si è dedotta la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che, trattandosi anche di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale fosse sempre dovuto e che la sua omissione determinasse l'invalidità dell'atto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva comunque esposto le ragioni della propria decisione, valorizzando in particolare il fatto che una parte rilevante dell'avviso e varie riprese a tassazione erano state annullate in autotutela, circostanza ritenuta indicativa della fondatezza delle deduzioni che il contribuente avrebbe potuto svolgere in sede endoprocedimentale. Quanto al secondo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per i tributi armonizzati, l'omessa attivazione del contraddittorio determina invalidità dell'atto solo se il contribuente indichi in giudizio, in concreto, le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, e tali ragioni non siano pretestuose; ha quindi reputato corretta la sentenza impugnata perché conforme a tale impostazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    impone al giudice tributario una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso decisorio.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    è richiamato in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ribadisce i limiti applicativi delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li espone senza un effettivo vaglio logico-giuridico, rendendo impossibile il controllo sulla decisione.
  • Nei tributi armonizzati, l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in giudizio, in modo concreto, le difese che avrebbe potuto far valere e tali difese non risultino pretestuose.
  • La prova della concreta rilevanza del contraddittorio può essere desunta anche da elementi successivi, come l'annullamento in autotutela di parte dell'accertamento, se tali elementi rendono plausibile la fondatezza delle contestazioni che il contribuente avrebbe potuto formulare prima dell'emanazione dell'atto.
  • In materia tributaria, il giudice deve verificare non solo l'esistenza formale del contraddittorio, ma anche la concreta incidenza difensiva che la sua omissione ha avuto sulla posizione del contribuente, secondo i canoni di correttezza, buona fede e lealtà processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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