Sentenza del 28/05/2018 n. 6359 - Comm. Trib. Prov. Catania
Tariffa TARSU/TIA - mancata approvazione delle nuove tariffe nei termini di legge - Applicazione della tariffa previgente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la mancata approvazione, entro i termini previsti dall'art. 79, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, del nuovo regolamento e delle relative tariffe rendesse illegittima la tariffa applicata e lo liberasse dall'obbligo di pagamento del servizio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata approvazione tempestiva delle nuove tariffe non determina l'illegittimità delle delibere tariffarie precedenti né l'assenza dell'obbligo tributario. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507/1993, continua ad applicarsi la tariffa precedentemente vigente fino all'entrata in vigore della nuova disciplina. Il contribuente resta quindi tenuto al pagamento della TARSU/TIA, secondo la tariffa previgente.
Norme richiamate
Art. 79, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La disposizione stabilisce i termini per l'approvazione del nuovo regolamento e delle relative tariffe; il mancato rispetto dei termini non elimina automaticamente l'obbligo di pagamento né rende invalide le tariffe precedentemente applicabili.
Art. 69, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507/1993
In assenza di una nuova disciplina tariffaria validamente entrata in vigore, continua ad applicarsi la tariffa precedente. Il contribuente non è pertanto esonerato dal pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti.
Art. 49 del d.lgs. n. 22/1997
La norma riguarda il passaggio dalla TARSU alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani; tale transizione non comporta, di per sé, la cessazione dell'obbligo di pagamento in assenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina.
Massime di principio
- La tardiva approvazione di una nuova tariffa non comporta automaticamente l'annullamento della pretesa tributaria.
- Quando la nuova tariffa non è ancora validamente entrata in vigore, può continuare ad applicarsi la tariffa precedente prevista dalla legge.
- Il contribuente non può considerarsi esonerato dal pagamento del servizio solo perché il Comune non ha approvato tempestivamente il nuovo regolamento o le nuove tariffe.
- Per contestare efficacemente un avviso TARSU/TIA occorre verificare anche altri profili, come la corretta applicazione della tariffa previgente, la motivazione dell'atto, la superficie imponibile, la prescrizione e l'effettiva fruibilità del servizio.
- Il principio è coerente con la giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata, secondo cui la continuità dell'obbligazione tributaria prevale sull'assenza o sul ritardo della nuova disciplina tariffaria.
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