Cassazione Civile, Ordinanza n. 04113/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento in un centro per il rimpatrio, disposto dal Questore per dare esecuzione a un decreto di respingimento. Con un unico motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990. Sosteneva, in sintesi: che l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida gli era stato notificato solo pochi minuti prima, impedendogli di nominare un difensore di fiducia e di predisporre una difesa effettiva; che anche il difensore d’ufficio era stato avvisato troppo tardi per partecipare utilmente all’udienza e colloquiare con l’assistito; che la Questura non aveva prodotto documentazione idonea a sorreggere la richiesta di trattenimento; che il provvedimento di convalida del Giudice di Pace sarebbe stato motivato in modo generico, mediante uno stampato standard, e avrebbe erroneamente richiamato una pericolosità sociale non riferibile al caso concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo complessivamente infondato. Quanto al dedotto vulnus difensivo, ha affermato che, in tema di convalida del trattenimento, la tempestiva comunicazione dell’udienza è richiesta in funzione della concreta partecipazione del difensore; nel caso di specie tale finalità risultava soddisfatta, perché all’udienza era intervenuto il sostituto del difensore d’ufficio, che aveva svolto difese anche nel merito. La censura è stata giudicata generica e basata su un pregiudizio meramente ipotetico, senza dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, tanto più che il verbale dava atto anche di un avviso telefonico al difensore non specificamente contestato. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato indicasse i presupposti del trattenimento: assenza di documenti di identità, necessità di identificazione e predisposizione dei documenti di viaggio, con conseguente pericolo di fuga ex art. 13, comma 4-bis, T.U.I., indipendentemente da ogni valutazione sulla pericolosità sociale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non è stata disposta la condanna alle spese, per mancata rituale attività difensiva degli intimati, e non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato secondo il regime speciale richiamato dalla Corte.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione falsa applicazione o errata interpretazione di norme di diritto; il ricorso lo invocava per censurare la convalida del trattenimento.
art. 13 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del provvedimento di respingimento e dei presupposti del trattenimento.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Disciplina l’udienza di convalida del trattenimento e richiede la partecipazione necessaria del difensore tempestivamente avvertito.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso una lesione concreta di tale diritto.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto effettivamente svolto il contraddittorio difensivo.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto sufficientemente esplicitati i presupposti di fatto e di diritto.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
L’avviso dell’udienza di convalida deve essere tempestivo in relazione alla sua finalità di consentire la partecipazione del difensore; se la partecipazione avviene, non si configura intempestività rilevante.
art. 13, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
La mancanza di documenti di identità è stata valorizzata come indice del pericolo di fuga, autonomamente idoneo a fondare il trattenimento.
d.lgs. 150/2011, art. 18
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in procedimenti esenti da tassa e imposta.
d.lgs. 150/2011, art. 20
Richiamato insieme all’art. 18 per il regime di esenzione da tasse e imposte in alcune controversie speciali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte richiama il principio sul presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato, precisandone i limiti applicativi nel caso concreto.
art. 375 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, l’avviso al difensore è tempestivo quando consenta in concreto la partecipazione all’udienza; se il difensore o un suo sostituto partecipa e svolge difese, non basta allegare in astratto un ritardo per ottenere la cassazione del provvedimento.
- La dedotta violazione di norme processuali è rilevante solo se ha prodotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa; non tutela un mero interesse all’astratta regolarità formale del procedimento.
- La censura sulla motivazione del provvedimento di trattenimento è infondata se l’ordinanza indica i presupposti sostanziali del trattenimento, come l’assenza di documenti di identità, la necessità di identificazione e la predisposizione dei documenti di viaggio, non essendo necessaria la valorizzazione di profili ulteriori non decisivi.
- Il pericolo di fuga può essere desunto dalla specifica situazione prevista dalla legge e opera come autonomo fondamento del trattenimento, indipendentemente da eventuali valutazioni sulla pericolosità sociale.
- In materia di spese processuali e contributo unificato, la Corte può escludere il raddoppio quando il regime speciale applicabile preveda l’esenzione da tasse e imposte o quando non ricorrano i presupposti processuali per la relativa statuizione.
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