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Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento n. -OMISSIS- del 13.10.2025, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la concessione dei benefici di cui all’art. 33, co. 5, della legge 104/1992 presso le sedi di -OMISSIS- o di -OMISSIS-; - del preavviso di rigetto inviato dal Ministero della difesa; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione dei benefici di cui all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 13 ottobre 2025 con cui è stata rigettata la sua istanza diretta a ottenere l’assegnazione dei benefici previsti dall’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 presso due sedi indicate nell’istanza. Ha contestato anche il preavviso di rigetto e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, in questa fase, doglianze relative alla non corretta valutazione della posizione personale e familiare del ricorrente, nonché all’insufficienza delle valutazioni amministrative concernenti i presupposti per la concessione dei benefici e all’intensità dell’onere motivazionale, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. L’Amministrazione non aveva specificamente contestato allo stato i fatti dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti del riesame, senza disporre direttamente la concessione dei benefici o l’assegnazione del ricorrente alle sedi richieste. Ha ritenuto, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, che fossero ravvisabili i presupposti per imporre all’Amministrazione un nuovo esame della posizione del ricorrente, considerati i fatti dedotti e non specificamente contestati e il periculum in mora allegato. Il riesame dovrà essere effettuato tenendo conto dei principi giurisprudenziali riguardanti gli elementi su cui devono fondarsi le valutazioni relative ai benefici dell’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 e il correlato obbligo di motivazione. All’Amministrazione è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, legge 104/1992

    La concessione dei benefici per l’assistenza familiare deve essere valutata dall’Amministrazione sulla base degli elementi rilevanti della posizione dell’interessato e con motivazione adeguata, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la concessione di una misura cautelare ai limitati fini del riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e l’ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando i fatti posti a fondamento della domanda non siano stati specificamente contestati dall’Amministrazione e sia allegato un pregiudizio grave derivante dall’efficacia del diniego, il giudice può accordare tutela cautelare imponendo il riesame della posizione, senza sostituirsi all’Amministrazione nella decisione finale.
  • Il riesame amministrativo della domanda di concessione dei benefici previsti dall’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 deve considerare gli elementi indicati dalla giurisprudenza come rilevanti per la decisione e deve esplicitare una motivazione adeguata sull’eventuale diniego.
  • La tutela cautelare può essere conformata al solo riesame, con fissazione di un termine per l’Amministrazione, quando non ricorrano i presupposti per disporre direttamente l’accoglimento della pretesa sostanziale o l’assegnazione alla sede richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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