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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un complesso immobiliare. La concedente, subentrata nel rapporto, ha agito per far accertare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice e per ottenere il rilascio dell’immobile, deducendo la persistenza dell’inadempimento e il previo giudicato formatosi su una precedente causa per canoni non pagati. L’utilizzatrice si è opposta e, in via riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento della nullità parziale del contratto per asserita presenza di tassi usurari e anatocistici, richiamando gli artt. 1815, comma 2, 1419, comma 2 c.c. e 644 c.p. Il tribunale ha accolto la domanda della concedente e dichiarato inammissibili le riconvenzionali per giudicato implicito; la corte d’appello ha ritenuto errata tale declaratoria di inammissibilità, ma ha comunque rigettato l’appello sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo provato il debito dell’utilizzatrice e infondate le censure sulla ricostruzione contabile e sugli interessi di mora. In cassazione l’utilizzatrice ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c., 1346, 1284 c.c. e 117 TUB per avere la sentenza aderito alla CTU nonostante la mancanza del piano di ammortamento e delle fatture, lamentando anche nullità processuale per omessa valutazione critica della CTU; ha inoltre contestato la clausola sugli interessi moratori al 5 punti sopra Euribor 3 mesi per mancata specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. Nel corso del giudizio la resistente ha eccepito la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione e vendita del bene, ma la Corte ha escluso tale effetto, rilevando che la ricorrente non aveva rinunciato al ricorso prima dell’apertura della liquidazione giudiziale intervenuta nel frattempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non producesse interruzione del giudizio di cassazione né imponesse riassunzione; ha inoltre escluso che la transazione e la vendita del bene determinassero l’inammissibilità sopravvenuta, poiché la rinuncia al ricorso non era stata formalmente effettuata prima della procedura concorsuale. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi: il primo perché, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo; inoltre la mancanza del piano di ammortamento non escludeva la possibilità di ricostruire il rapporto sulla base del contratto e degli elementi documentali prodotti, anche alla luce del giudicato formatosi sui canoni scaduti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sia perché la corte d’appello aveva motivato diffusamente aderendo alle conclusioni del CTU, sia perché la clausola sugli interessi superiori al tasso legale non richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del procedimento promosso dalla concedente

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova del fatto estintivo dell’obbligazione incombe sul debitore

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della consulenza tecnica

  • art. 1346 c.c.

    invocato per sostenere la dedotta indeterminatezza delle modalità di restituzione e del costo del finanziamento

  • art. 1284 c.c.

    invocato in relazione alla determinazione degli interessi

  • art. 117 TUB

    richiamato dalla ricorrente in tema di validità/determinazione degli interessi

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità parziale per usura

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la nullità parziale del contratto

  • art. 644 c.p.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta usurarietà dei tassi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    rubrica del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    rubrica del secondo motivo per nullità della sentenza/procedimento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 198 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in tema di istruttoria e mezzi di prova

  • art. 202 c.p.c. e ss.

    richiamato in tema di istruttoria e consulenza tecnica

  • art. 1341 c.c.

    la clausola sugli interessi superiori al legale non rientra tra quelle che richiedono specifica approvazione scritta

  • art. 1342 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola sugli interessi

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita interruzione per apertura della liquidazione giudiziale

  • art. 143 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    esclusa la sua idoneità a determinare l’interruzione del giudizio di cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    base delle memorie depositate in prossimità dell’adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass., SS.UU., n. 13533/2001

    richiamata per il riparto dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale

  • Cass., n. 9389 del 2016

    richiamata per il medesimo principio sull’onere della prova del fatto estintivo

  • Cass., n. 4352 del 14/2/2019

    richiamata per la validità della motivazione per relationem alla CTU

  • Cass., n. 22056 del 13/10/2020

    richiamata per la validità della motivazione per relationem alla CTU

  • Cass., n. 9646 del 27/4/2006

    richiamata per escludere la necessità di specifica approvazione della clausola sugli interessi superiori al legale

  • Cass., n. 16124 del 9/7/2009

    richiamata per il medesimo principio sulla clausola degli interessi

  • Cass., n. 6642 del 13/3/2024

    richiamata per affermare che la liquidazione giudiziale non interrompe il giudizio di cassazione

  • Cass., n. 30785 del 6/11/2023

    richiamata per affermare che nel giudizio di cassazione non vi è onere di riassunzione nei confronti della curatela

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente non determina, di per sé, interruzione del processo né impone riassunzione; il curatore può intervenire nei limiti delle facoltà riconosciute, ma non può rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della procedura.
  • In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione o per l’adempimento deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo, cioè l’avvenuto adempimento o altra causa estintiva.
  • La mancata produzione del piano di ammortamento non comporta automaticamente l’indeterminatezza del rapporto o l’infondatezza della pretesa creditoria, quando il contenuto del contratto e gli altri elementi documentali consentano una ricostruzione del piano economico-finanziario anche tramite consulenza tecnica d’ufficio.
  • La sentenza di merito è adeguatamente motivata quando recepisca le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio indicando di condividerne il percorso argomentativo e le risultanze essenziali.
  • La clausola che prevede interessi in misura superiore al tasso legale non è, di regola, tra quelle che richiedono specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., trattandosi di disposizione tassativa non suscettibile di interpretazione estensiva in senso vessatorio.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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