Cassazione Civile, Ordinanza n. 25580/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un complesso immobiliare. La concedente, subentrata nel rapporto, ha agito per far accertare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice e per ottenere il rilascio dell’immobile, deducendo la persistenza dell’inadempimento e il previo giudicato formatosi su una precedente causa per canoni non pagati. L’utilizzatrice si è opposta e, in via riconvenzionale, ha chiesto l’accertamento della nullità parziale del contratto per asserita presenza di tassi usurari e anatocistici, richiamando gli artt. 1815, comma 2, 1419, comma 2 c.c. e 644 c.p. Il tribunale ha accolto la domanda della concedente e dichiarato inammissibili le riconvenzionali per giudicato implicito; la corte d’appello ha ritenuto errata tale declaratoria di inammissibilità, ma ha comunque rigettato l’appello sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo provato il debito dell’utilizzatrice e infondate le censure sulla ricostruzione contabile e sugli interessi di mora. In cassazione l’utilizzatrice ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2697, 115, 116 c.p.c., 1346, 1284 c.c. e 117 TUB per avere la sentenza aderito alla CTU nonostante la mancanza del piano di ammortamento e delle fatture, lamentando anche nullità processuale per omessa valutazione critica della CTU; ha inoltre contestato la clausola sugli interessi moratori al 5 punti sopra Euribor 3 mesi per mancata specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c. Nel corso del giudizio la resistente ha eccepito la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per intervenuta transazione e vendita del bene, ma la Corte ha escluso tale effetto, rilevando che la ricorrente non aveva rinunciato al ricorso prima dell’apertura della liquidazione giudiziale intervenuta nel frattempo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente non producesse interruzione del giudizio di cassazione né imponesse riassunzione; ha inoltre escluso che la transazione e la vendita del bene determinassero l’inammissibilità sopravvenuta, poiché la rinuncia al ricorso non era stata formalmente effettuata prima della procedura concorsuale. Nel merito ha giudicato infondati entrambi i motivi: il primo perché, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo; inoltre la mancanza del piano di ammortamento non escludeva la possibilità di ricostruire il rapporto sulla base del contratto e degli elementi documentali prodotti, anche alla luce del giudicato formatosi sui canoni scaduti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, sia perché la corte d’appello aveva motivato diffusamente aderendo alle conclusioni del CTU, sia perché la clausola sugli interessi superiori al tasso legale non richiede specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo del procedimento promosso dalla concedente
art. 2697 c.c.
l’onere della prova del fatto estintivo dell’obbligazione incombe sul debitore
art. 115 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della consulenza tecnica
art. 1346 c.c.
invocato per sostenere la dedotta indeterminatezza delle modalità di restituzione e del costo del finanziamento
art. 1284 c.c.
invocato in relazione alla determinazione degli interessi
art. 117 TUB
richiamato dalla ricorrente in tema di validità/determinazione degli interessi
art. 1815, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente a fondamento della dedotta nullità parziale per usura
art. 1419, comma 2, c.c.
richiamato dalla ricorrente per la nullità parziale del contratto
art. 644 c.p.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta usurarietà dei tassi
art. 360, n. 3, c.p.c.
rubrica del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, n. 4, c.p.c.
rubrica del secondo motivo per nullità della sentenza/procedimento
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 194 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 195 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 198 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica d’ufficio
art. 183 c.p.c.
richiamato in tema di istruttoria e mezzi di prova
art. 202 c.p.c. e ss.
richiamato in tema di istruttoria e consulenza tecnica
art. 1341 c.c.
la clausola sugli interessi superiori al legale non rientra tra quelle che richiedono specifica approvazione scritta
art. 1342 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione della clausola sugli interessi
art. 299 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all’asserita interruzione per apertura della liquidazione giudiziale
art. 143 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
esclusa la sua idoneità a determinare l’interruzione del giudizio di cassazione
art. 378 c.p.c.
base delle memorie depositate in prossimità dell’adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Cass., SS.UU., n. 13533/2001
richiamata per il riparto dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale
Cass., n. 9389 del 2016
richiamata per il medesimo principio sull’onere della prova del fatto estintivo
Cass., n. 4352 del 14/2/2019
richiamata per la validità della motivazione per relationem alla CTU
Cass., n. 22056 del 13/10/2020
richiamata per la validità della motivazione per relationem alla CTU
Cass., n. 9646 del 27/4/2006
richiamata per escludere la necessità di specifica approvazione della clausola sugli interessi superiori al legale
Cass., n. 16124 del 9/7/2009
richiamata per il medesimo principio sulla clausola degli interessi
Cass., n. 6642 del 13/3/2024
richiamata per affermare che la liquidazione giudiziale non interrompe il giudizio di cassazione
Cass., n. 30785 del 6/11/2023
richiamata per affermare che nel giudizio di cassazione non vi è onere di riassunzione nei confronti della curatela
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente non determina, di per sé, interruzione del processo né impone riassunzione; il curatore può intervenire nei limiti delle facoltà riconosciute, ma non può rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della procedura.
- In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione o per l’adempimento deve provare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell’obbligazione, mentre il debitore convenuto deve provare il fatto estintivo, cioè l’avvenuto adempimento o altra causa estintiva.
- La mancata produzione del piano di ammortamento non comporta automaticamente l’indeterminatezza del rapporto o l’infondatezza della pretesa creditoria, quando il contenuto del contratto e gli altri elementi documentali consentano una ricostruzione del piano economico-finanziario anche tramite consulenza tecnica d’ufficio.
- La sentenza di merito è adeguatamente motivata quando recepisca le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio indicando di condividerne il percorso argomentativo e le risultanze essenziali.
- La clausola che prevede interessi in misura superiore al tasso legale non è, di regola, tra quelle che richiedono specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., trattandosi di disposizione tassativa non suscettibile di interpretazione estensiva in senso vessatorio.
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