Cassazione Penale, Sentenza n. 5490/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Emilia che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo di €68.808,48 ordinato a confisca del profitto del reato (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge per mancata motivazione circa la incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia (sosteneva che la competenza spettava al Tribunale di Modena per la consumazione del reato nel domicilio fiscale del contribuente, art. 18, comma 2 d.lgs. 74/2000), contestando l'applicazione della connessione teleologica (art. 121, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. e art. 16 cod.proc.pen.); 2) violazione del principio ne bis in idem/doppia azione penale per fatti già pendenti davanti al Tribunale di Modena in relazione alle medesime fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a profili di illegittimità (violazione di legge) e che il ricorrente non aveva effettivamente devoluto al giudice del riesame la questione della competenza territoriale in forma scritta nel verbale; pertanto il Tribunale del riesame poteva richiamare la motivazione del GIP che aveva già disposto il sequestro. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 34655/2005, Donati): il divieto di duplicazione dell'azione penale si applica quando i procedimenti sono pendenti nella stessa sede giudiziaria; nel caso di procedimenti davanti a diverse autorità giudiziarie la questione rilevante è quella della competenza territoriale o del conflitto di competenza positivo, che può essere sollevata nella sede opportuna. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale contestata: reato legato all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la somma sequestrata è stata ritenuta profitto di tale reato.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Articolo richiamato nel contesto della connessione tra reati (emissione delle fatture inesistenti) e del loro inquadramento funzionale rispetto alle condotte contestate.
art. 18, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferita dal ricorrente per sostenere che il reato si considera consumato nel luogo di domicilio fiscale del contribuente (Modena), quindi competente territorialmente.
art. 121, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla connessione teleologica richiamata dal Tribunale per giustificare lo spostamento di competenza; il ricorrente contestava l'applicabilità della connessione tra procedimenti diversi e in fasi diverse.
art. 16 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle regole di competenza e connessione fra procedimenti.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sulla legalità del sequestro preventivo; il ricorrente invocava violazioni procedurali con riferimento a questo articolo.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto dal ricorrente per lamentare omissione motivazionale del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che, per i punti non specificamente dedotti, un richiamo all'ordinanza precedente fosse sufficiente.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso (contestazione di violazione di legge), citata a supporto di doglianze processuali.
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce il limite del sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: ammissibile solo per questioni di violazione di legge; la Corte lo ha applicato per delimitare l'esame.
Ordinanza/Principio Sezioni Unite n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)
Principio richiamato: il divieto di nuova azione penale (non bis in idem) vale quando il processo è pendente nella stessa sede giudiziaria e promossa dallo stesso ufficio del P.M.; se i procedimenti sono davanti a autorità diverse, occorre invece valutare la competenza territoriale o sollevare il conflitto di competenza.
Massime di principio
- La connessione teleologica che sposta la competenza richiede condizioni precise (identità degli autori e rapporto mezzo-fine) e non può essere invocata per semplice connessione probatoria tra procedimenti distinti e pendenti davanti a sedi diverse.
- Per ottenere che un giudice di riesame affronti una questione (es. incompetenza territoriale), la parte deve devolverla formalmente e in modo documentato: argomentazioni meramente orali non risultanti dal verbale o non contenute nella memoria possono non essere ritenute devolute e quindi non valutate pienamente.
- Il divieto di duplicazione dell'azione penale (ne bis in idem) opera con riferimento a procedimenti pendenti nella stessa sede giudiziaria e promossi dallo stesso pubblico ministero; se i procedimenti sono davanti a diverse autorità giudiziarie, la rimedio corretto è sollevare la questione di competenza o il conflitto positivo di competenza.
- In Cassazione avverso provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a questioni di illegittimità di diritto (violazione di legge, mancanza di motivazione); doglianze di fatto o sulla logica delle valutazioni sono in genere inammissibili.
- Il tribunale di riesame può, in mancanza di specifiche e documentate deduzioni della difesa, limitarsi a richiamare la motivazione del provvedimento applicativo (GIP) cui ha fatto riferimento, purché l'obbligo di motivazione sia nel complesso rispettato.
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