Cassazione Penale, Sentenza n. 10979/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Marzio impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione della pena di 14 anni inflittagli con sentenza irrevocabile del 10/05/1993 (delitto ex art. 280 c.p.). Sosteneva che, ai sensi dell'art. 172 c.p., il termine di prescrizione della pena doveva decorrere dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (10/05/1993) e non dall'arresto provvisorio avvenuto in Francia il 6/08/1994 a fini estradizionali. Contestava l'equiparazione dell'arresto estradizionale all'inizio dell'esecuzione della pena, fondandosi anche su art.16 della Convenzione europea di estradizione 1957 e art.722 c.p.p., sostenendo che l'arresto provvisorio ha natura cautelare e non costituisce inizio dell'espiazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione della Corte di Assise secondo cui l'arresto provvisorio all'estero, quando è collegato all'attuazione di un titolo esecutivo (sentenza irrevocabile), manifesta l'interesse dello Stato all'espiazione e può costituire inizio dell'esecuzione della pena. Inoltre, laddove l'estradando venga scarcerato dallo Stato estero e poi rimanga irreperibile o non si sottoponga all'espiazione (latitanza), detta condotta costituisce volontaria sottrazione all'esecuzione: in tal caso la decorrenza del termine di prescrizione si sposta al giorno della scarcerazione/assunzione dello stato di libertà dell'estradando. Pertanto l'interpretazione data dall'organo di merito non è stata ritenuta erronea e il ricorso è respinto, con conferma della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
comma 4: il termine di estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena
La Corte ha ribadito che il termine ordinario di estinzione decorre dal passaggio in giudicato, salvo l'eccezione del comma 4 che sposta la decorrenza al momento della sottrazione volontaria all'esecuzione; non sono previste ipotesi di sospensione analoghe a quelle della prescrizione del reato.
art. 280 cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato per il quale è stata inflitta la pena: contestualmente indicata per inquadrare il titolo esecutivo della sentenza di condanna.
art. 16 Convenzione europea di estradizione (Parigi 1957)
prevede che in caso d'urgenza la Parte richiedente può domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato e indica termini massimi per la detenzione provvisoria in attesa della domanda di estradizione
La Corte ha rilevato che il carattere provvisorio dell'arresto non esclude che, quando collegato all'esecuzione di un titolo esecutivo, esso realizzi comunque l'inizio dell'espiazione della pena rilevante ai fini della prescrizione.
art. 722 cod. proc. pen.
Regola la computazione della custodia cautelare sofferta all'estero in caso di richiesta di estradizione dell'imputato; la Corte ha distinto tra estradizione dell'imputato (misura cautelare computabile) e richiesta a fini esecutivi per condannato, ritenendo che quest'ultima può implicare l'inizio dell'esecuzione.
art. 745 cod. proc. pen.
Attiene alle misure cautelari all'estero per consentire l'esecuzione all'estero delle sentenze italiane; la Corte ha osservato che questa fattispecie è diversa dalla procedura estradizionale finalizzata all'esecuzione in Italia e non impedisce la qualificazione dell'arresto estradizionale come inizio dell'esecuzione quando collegato al titolo esecutivo.
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e sezioni penali della Cassazione)
Sez. Un., n. 46387 del 15/07/2021 (Scott Uhuwamangho) e varie pronunce (es. Sez.1 n. 54337/2018 Bertulazzi; Sez.1 n. 3883/2016; Sez.6 n. 54664/2018)
La giurisprudenza di legittimità fornisce il principio che l'inizio dell'esecuzione coincide generalmente con l'ingresso in carcere o con la notificazione dell'ordine di carcerazione; le Sezioni Unite hanno poi precisato i limiti e l'applicabilità della nozione di sottrazione volontaria anche nelle ipotesi estradizionali.
Massime di principio
- Il termine di estinzione della pena per prescrizione decorre di regola dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; eccezionalmente la decorrenza si sposta al giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata.
- L'arresto provvisorio all'estero a fini estradizionali, se collegato a un titolo esecutivo (sentenza irrevocabile), può costituire l'inizio dell'espiazione della pena ai fini della prescrizione e quindi bloccare l'effetto estintivo del decorso del tempo.
- La natura 'provvisoria' o cautelare dell'arresto estradizionale non esclude che esso realizzi l'inizio dell'esecuzione quando la finalità concreta è l'attuazione della pena già inflitta dallo Stato richiedente.
- Se l'estradando, dopo essere stato scarcerato dallo Stato estero a seguito del rifiuto di consegna, non si rende disponibile all'espiazione (rimane irreperibile o latitante), detta condotta costituisce 'sottrazione volontaria' all'esecuzione e la decorrenza del termine di prescrizione si sposta al giorno della scarcerazione.
- In situazioni analoghe valutare sempre: a) se l'arresto estero era collegato a titolo esecutivo; b) se c'è stata notificazione dell'ordine di carcerazione o consapevolezza della procedura da parte del condannato; c) il comportamento successivo del condannato (collaborazione vs latitanza) perché incide sulla qualificazione come sottrazione volontaria.
- Per la difesa, in casi di arresto a fini estradizionali è cruciale dimostrare l'assenza di collegamento concreto con l'esecuzione del titolo esecutivo o che l'arresto aveva esclusivamente natura cautelare non funzionale all'espiazione.
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