Sentenza n. 41/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 13.5.2025, n. 144.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 13 maggio 2025, n. 144
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti scolastiche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico: per una ricorrente relativamente all'anno scolastico 2024/2025 e per l'altra relativamente agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, oltre a interessi o rivalutazione. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare nel merito il diritto azionato. Le ricorrenti hanno inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per procedere all'esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione
La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto, oltre all'attribuzione della carta del docente, interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta nel merito il diritto riconosciuto dal titolo esecutivo e non vi provvede dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e definendo il termine entro cui il commissario dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
- L'esecuzione di un giudicato che riconosce prestazioni amministrative individuate nel titolo deve avvenire mediante l'adozione degli atti e l'erogazione delle utilità espressamente spettanti, senza possibilità per l'amministrazione di omettere o differire indefinitamente l'adempimento.
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