Sentenza n. 1605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e accolto i motivi aggiunti, annullando la fiscalizzazione dell’abuso edilizio e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria e comune)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un manufatto edilizio realizzato negli anni precedenti su aree appartenenti anche a una proprietaria confinante e in parte ricadenti su un cortile comune. Dopo il diniego comunale dell’istanza di condono e l’emanazione di un’ordinanza di demolizione integrale, entrambi non impugnati e rimasti ineseguiti, il Comune aveva successivamente rilasciato una sanatoria, poi annullata in autotutela, disponendo la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001. La proprietaria confinante aveva impugnato tali atti, sostenendo che il manufatto fosse integralmente abusivo, che avesse radicalmente trasformato i preesistenti vani terranei e il cortile e che non fosse individuabile alcuna parte legittima suscettibile di essere salvaguardata mediante fiscalizzazione. Il TAR aveva accolto i motivi aggiunti, ritenendo insussistenti i presupposti della fiscalizzazione. L’appellante ha dedotto quattro gruppi di censure: erronea ricostruzione della totale abusività e omessa considerazione della preesistenza di una parte legittima; erronea qualificazione del provvedimento comunale come mera adesione all’ordinanza del giudice penale e violazione dell’art. 654 c.p.p.; violazione della disciplina edilizia e dei principi sull’onere della prova, sostenendo che l’intervento fosse un semplice ampliamento e non una trasformazione integrale; erronea valutazione del consenso dei danti causa della proprietaria confinante alla realizzazione delle opere e violazione del giudicato civile. In appello sono stati inoltre prodotti nuovi documenti e formulate deduzioni sulla pretesa legittimità del manufatto preesistente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., i documenti prodotti per la prima volta in appello e le nuove argomentazioni dirette a dimostrare la legittimità del manufatto preesistente, qualificandole come eccezioni in senso tecnico idonee ad ampliare il thema decidendum e lesive del contraddittorio. Nel merito ha ritenuto che l’opera avesse comportato una trasformazione radicale del manufatto originario: dai preesistenti vani terranei e dal cortile, aventi superficie e caratteristiche assai più ridotte, era derivato un edificio articolato su più piani, con significativo incremento di superficie e volumetria e mutamento delle caratteristiche e della destinazione. Ne conseguiva l’impossibilità di individuare una parte legittima dell’edificio la cui stabilità potesse essere pregiudicata dalla demolizione dell’abuso. La fiscalizzazione, quale misura eccezionale e derogatoria rispetto alla demolizione, non era quindi applicabile. Il Collegio ha inoltre valorizzato il diniego originario del condono e l’ordinanza di demolizione integrale, non impugnata, ritenendo che tali atti avessero definitivamente consolidato la qualificazione dell’intervento come abuso totale e impedissero di riaprire la questione nelle successive fasi esecutive. Il Comune, nel disporre la fiscalizzazione, si era fondato sostanzialmente sull’ordinanza del giudice penale e sugli accertamenti compiuti nel giudizio civile, senza svolgere un’autonoma valutazione tecnica conforme all’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001. L’accertamento penale dei fatti materiali non vincolava l’amministrazione quanto alla loro qualificazione giuridica, né gli accertamenti civili sulla proprietà e sugli sconfinamenti erano sufficienti a dimostrare i presupposti edilizi della fiscalizzazione. È stata inoltre ritenuta irrilevante la deduzione del consenso dei danti causa della proprietaria confinante, perché questione da far valere nel giudizio civile sulla proprietà o contro il diniego di condono, non nel giudizio relativo alla fiscalizzazione. La richiesta istruttoria è stata respinta perché non necessaria. L’appellante è stata condannata alle spese del grado in favore della proprietaria appellata, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con il Comune.
Norme richiamate
art. 104 c.p.a.
Nel processo amministrativo il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello
Il divieto di nuove domande ed eccezioni impedisce di introdurre in appello documenti e argomentazioni nuove che amplino il thema decidendum e incidano sul diritto di difesa della controparte; sono invece ammesse, per le parti resistenti, mere difese rispetto ai motivi di impugnazione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
La qualificazione dell’abuso ai sensi dell’art. 31 comporta l’obbligo di demolizione e non consente la sostituzione dell’ordine di ripristino con la sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 33 e 34.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
La fiscalizzazione costituisce misura eccezionale e derogatoria, applicabile solo quando la demolizione della parte abusiva pregiudichi tecnicamente la stabilità di una parte legittimamente edificata e quest’ultima sia concretamente individuabile. La mera qualificazione dell’intervento come ristrutturazione pesante non rende automaticamente applicabile la fiscalizzazione.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
La sanzione pecuniaria sostitutiva presuppone la parziale difformità da un titolo edilizio e la possibilità di distinguere la parte abusiva da quella legittima; non è applicabile quando l’intervento abbia integralmente trasformato il manufatto preesistente o sia totalmente abusivo.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria
L’amministrazione deve compiere un autonomo e motivato accertamento tecnico sull’impossibilità del ripristino e sulla presenza di una parte eseguita legittimamente; non può limitarsi a recepire la qualificazione o gli accertamenti provenienti da altri giudizi.
art. 654 c.p.p.
L’accertamento penale dei fatti materiali non vincola automaticamente l’amministrazione o il giudice amministrativo quanto alla qualificazione giuridica dell’abuso e ai presupposti della fiscalizzazione.
art. 2697 c.c.
Spettava all’appellante dimostrare adeguatamente che l’intervento non avesse radicalmente trasformato il manufatto preesistente e che fosse individuabile una parte legittima suscettibile di tutela mediante fiscalizzazione.
Massime di principio
- La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è una misura eccezionale e derogatoria rispetto alla demolizione e può essere disposta soltanto quando un accertamento tecnico autonomo e motivato dimostri che la demolizione della parte abusiva pregiudicherebbe la stabilità di una parte dell’edificio legittimamente edificata e concretamente distinguibile.
- La fiscalizzazione non è applicabile quando l’intervento abusivo abbia radicalmente e integralmente trasformato il manufatto preesistente, con rilevanti incrementi di superficie o volumetria, mutamento delle caratteristiche edilizie o della destinazione d’uso, poiché in tal caso non è individuabile una parte legittima da preservare.
- L’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione consolida la qualificazione dell’abuso e preclude all’amministrazione e al privato di rimettere in discussione, nelle successive fasi relative alla fiscalizzazione, la legittimità urbanistico-edilizia e la natura complessiva dell’intervento.
- Il Comune, nel valutare i presupposti della fiscalizzazione, deve svolgere una propria autonoma istruttoria e una motivata valutazione tecnica; non può fondarsi esclusivamente sulla qualificazione dell’abuso contenuta in un provvedimento penale o sugli accertamenti compiuti in un giudizio civile avente diverso oggetto.
- Nel processo amministrativo d’appello sono inammissibili documenti e argomentazioni nuovi che introducano eccezioni in senso tecnico e amplino il thema decidendum, incidendo sul contraddittorio e sul diritto di difesa della controparte.
- La valutazione della rilevanza urbanistico-edilizia di una pluralità di opere deve essere compiuta considerando l’intervento nel suo complesso, non mediante l’esame atomistico delle singole opere.
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