Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona (29/08/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per reati di estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso. Il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice aveva applicato erroneamente una "presunzione carceraria" e, di fatto, richiesto confessione o collaborazione per valutare la misura meno afflittiva; inoltre lamentava omissione di risposta alle deduzioni difensive e mancata considerazione del decorso del tempo dalla misura cautelare
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse dato motivazione adeguata e puntuale: la responsabilità per il reato costituente il titolo cautelare era stata confermata con pena rilevante a conferma della gravità; non era emersa collaborazione del detenuto (si era limitato a sminuire le responsabilità); le presunte nuove circostanze (es. lontananza di terzi) risultavano non provate o irrilevanti, poiché il pericolo di reiterazione era di natura generale; il mero decorso del tempo non scioglieva le esigenze cautelari; le censure del ricorrente si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti e non in vizi di motivazione o violazioni di legge. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione della copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
La norma impone la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato tali esigenze e che, nel caso concreto, non vi fossero elementi nuovi idonei a superare la presunzione dell'esigenza cautelare (assenza di collaborazione, conferma della responsabilità per il reato che giustifica la custodia)
art. 616, codice di procedura penale
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per irrogare le spese al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario se dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione
Giurisprudenza di legittimità (richiamata)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui il ricorso per cassazione sulle misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per una semplice diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o sostituzione della custodia cautelare è necessario proporre elementi nuovi, concreti e provati che superino la presunzione dell'esigenza cautelare; mere affermazioni o rivalutazioni dei fatti non sono sufficienti
- La semplice decorrenza del tempo in carcere non è di per sé idonea a eliminare le esigenze cautelari: occorrono fatti o comportamenti concreti (es. collaborazione effettiva, cambiamento oggettivo delle circostanze) che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
- Il giudice deve motivare specificamente sulle deduzioni difensive: se lo fa in modo non manifestamente illogico, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le prove
- La mancata collaborazione o la limitazione a sminuire le proprie responsabilità può essere valutata come indice di persistenza del rischio di reiterazione e quindi ostativo alla sostituzione della misura
- In cassazione sulle misure cautelari le censure devono mirare a violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti
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