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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2023 del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Verona (29/08/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata per reati di estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso. Il ricorrente denunciava inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che il giudice aveva applicato erroneamente una "presunzione carceraria" e, di fatto, richiesto confessione o collaborazione per valutare la misura meno afflittiva; inoltre lamentava omissione di risposta alle deduzioni difensive e mancata considerazione del decorso del tempo dalla misura cautelare

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Venezia avesse dato motivazione adeguata e puntuale: la responsabilità per il reato costituente il titolo cautelare era stata confermata con pena rilevante a conferma della gravità; non era emersa collaborazione del detenuto (si era limitato a sminuire le responsabilità); le presunte nuove circostanze (es. lontananza di terzi) risultavano non provate o irrilevanti, poiché il pericolo di reiterazione era di natura generale; il mero decorso del tempo non scioglieva le esigenze cautelari; le censure del ricorrente si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti e non in vizi di motivazione o violazioni di legge. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione della copia al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, codice di procedura penale

    La norma impone la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato tali esigenze e che, nel caso concreto, non vi fossero elementi nuovi idonei a superare la presunzione dell'esigenza cautelare (assenza di collaborazione, conferma della responsabilità per il reato che giustifica la custodia)

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata per irrogare le spese al ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario se dal provvedimento non consegue la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione

  • Giurisprudenza di legittimità (richiamata)

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui il ricorso per cassazione sulle misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso per una semplice diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o sostituzione della custodia cautelare è necessario proporre elementi nuovi, concreti e provati che superino la presunzione dell'esigenza cautelare; mere affermazioni o rivalutazioni dei fatti non sono sufficienti
  • La semplice decorrenza del tempo in carcere non è di per sé idonea a eliminare le esigenze cautelari: occorrono fatti o comportamenti concreti (es. collaborazione effettiva, cambiamento oggettivo delle circostanze) che dimostrino l'assenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • Il giudice deve motivare specificamente sulle deduzioni difensive: se lo fa in modo non manifestamente illogico, la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare le prove
  • La mancata collaborazione o la limitazione a sminuire le proprie responsabilità può essere valutata come indice di persistenza del rischio di reiterazione e quindi ostativo alla sostituzione della misura
  • In cassazione sulle misure cautelari le censure devono mirare a violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione; non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti

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