Sentenza del 18/01/2017 n. 1112 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che il credito relativo all'imposta di registro, definitivamente accertato a seguito del giudicato formatosi sull'avviso prodromico, fosse soggetto al termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. n. 131/1986, art. 78, e non al termine di decadenza più breve previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 17, lett. c), nella versione applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa al termine applicabile. Ha dichiarato improcedibile il ricorso perché l'Ufficio, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sestri S.p.A., non ha depositato il ricorso con la prova dell'avvenuta integrazione entro i termini prescritti dall'art. 371-bis c.p.c. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché né il contribuente né il concessionario si sono costituiti.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78
Prevede il termine decennale di prescrizione per la riscossione dell'imposta di registro definitivamente accertata, secondo la tesi sostenuta dall'Ufficio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c), versione anteriore al 2005
Prevedeva un termine di decadenza per la riscossione, ritenuto applicabile dalla Commissione Tributaria Regionale in luogo del termine decennale di prescrizione.
Art. 371-bis c.p.c.
Impone, a pena di improcedibilità, il deposito del ricorso notificato e degli atti relativi all'integrazione o al rinnovo della notificazione entro il termine perentorio previsto.
Art. 291 c.p.c.
Consente al giudice di disporre il rinnovo della notificazione quando questa sia nulla; nel giudizio di cassazione l'inosservanza dell'ordine può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, il ricorrente deve eseguire puntualmente la notifica e depositare tempestivamente la relativa documentazione.
- La mancata prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio entro i termini perentori comporta l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza delle questioni di diritto sollevate.
- Una decisione di improcedibilità per vizio processuale non equivale a una pronuncia sul merito: la questione sostanziale, come quella relativa alla prescrizione o decadenza della riscossione, resta non decisa.
- Nei giudizi con più parti processuali, è essenziale verificare chi abbia partecipato ai precedenti gradi e assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio anche in cassazione.
- La mancata costituzione delle parti intimate normalmente esclude la pronuncia sulle spese, salvo diverse circostanze processuali.
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