Sentenza del 08/05/2019 n. 2740 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Mediazione reclamo - Rigetto prima dei 90 giorni - Impugnazione - Termini - Decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, in caso di rigetto espresso del reclamo comunicato prima della scadenza dei 90 giorni, i termini processuali decorrono dal ricevimento del diniego dell'Agenzia. Pertanto, il contribuente deve calcolare da tale momento i termini previsti dagli artt. 22 e 23 del D.lgs. n. 546/1992, senza attendere il decorso integrale dei 90 giorni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza dei termini processuali per la costituzione in giudizio e per la proposizione dell'impugnazione dopo l'esperimento del procedimento di reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992. In particolare, occorreva stabilire se, quando l'Agenzia respinge il reclamo prima del decorso dei 90 giorni, i termini previsti dagli artt. 22 e 23 dello stesso decreto decorrano dalla scadenza dei 90 giorni oppure dalla data di ricevimento del diniego.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
Nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, lettera l), del D.lgs. n. 156/2015
Disciplina il reclamo e la mediazione tributaria e, secondo l'interpretazione accolta, consente di far decorrere i termini processuali dal ricevimento del rigetto espresso quando questo intervenga prima della scadenza dei 90 giorni.
Prevede il termine e le modalità per la costituzione in giudizio del ricorrente; tale termine decorre dal ricevimento del diniego espresso se il reclamo è stato respinto anticipatamente.
Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente; il relativo termine è collegato alla decorrenza del procedimento contenzioso secondo la regola individuata per il reclamo.
D.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 4, lettera l)
Ha sostituito il testo dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, incidendo sulla disciplina del reclamo-mediazione applicabile alla decorrenza dei termini processuali.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria respinge espressamente il reclamo prima del decorso dei 90 giorni, i termini processuali non devono essere calcolati dalla scadenza dei 90 giorni, ma dal giorno in cui il diniego è ricevuto dal contribuente.
- Il ricevimento del diniego espresso costituisce il momento rilevante per iniziare a calcolare i termini previsti dagli artt. 22 e 23 del D.lgs. n. 546/1992.
- È essenziale conservare la prova della data di ricezione del diniego, perché da essa dipende il calcolo dei termini per gli adempimenti processuali.
- La regola riguarda il rigetto espresso e anticipato del reclamo; in assenza di un diniego ricevuto, occorre applicare le regole ordinarie previste per il decorso del procedimento di reclamo-mediazione.
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