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Sentenza

Sentenza del 08/05/2019 n. 2740 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Mediazione reclamo - Rigetto prima dei 90 giorni - Impugnazione - Termini - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che, in caso di rigetto espresso del reclamo comunicato prima della scadenza dei 90 giorni, i termini processuali decorrono dal ricevimento del diniego dell'Agenzia. Pertanto, il contribuente deve calcolare da tale momento i termini previsti dagli artt. 22 e 23 del D.lgs. n. 546/1992, senza attendere il decorso integrale dei 90 giorni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la decorrenza dei termini processuali per la costituzione in giudizio e per la proposizione dell'impugnazione dopo l'esperimento del procedimento di reclamo-mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992. In particolare, occorreva stabilire se, quando l'Agenzia respinge il reclamo prima del decorso dei 90 giorni, i termini previsti dagli artt. 22 e 23 dello stesso decreto decorrano dalla scadenza dei 90 giorni oppure dalla data di ricevimento del diniego.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis

    Nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, lettera l), del D.lgs. n. 156/2015

    Disciplina il reclamo e la mediazione tributaria e, secondo l'interpretazione accolta, consente di far decorrere i termini processuali dal ricevimento del rigetto espresso quando questo intervenga prima della scadenza dei 90 giorni.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 22

    Prevede il termine e le modalità per la costituzione in giudizio del ricorrente; tale termine decorre dal ricevimento del diniego espresso se il reclamo è stato respinto anticipatamente.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 23

    Disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente; il relativo termine è collegato alla decorrenza del procedimento contenzioso secondo la regola individuata per il reclamo.

  • D.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 4, lettera l)

    Ha sostituito il testo dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992, incidendo sulla disciplina del reclamo-mediazione applicabile alla decorrenza dei termini processuali.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria respinge espressamente il reclamo prima del decorso dei 90 giorni, i termini processuali non devono essere calcolati dalla scadenza dei 90 giorni, ma dal giorno in cui il diniego è ricevuto dal contribuente.
  • Il ricevimento del diniego espresso costituisce il momento rilevante per iniziare a calcolare i termini previsti dagli artt. 22 e 23 del D.lgs. n. 546/1992.
  • È essenziale conservare la prova della data di ricezione del diniego, perché da essa dipende il calcolo dei termini per gli adempimenti processuali.
  • La regola riguarda il rigetto espresso e anticipato del reclamo; in assenza di un diniego ricevuto, occorre applicare le regole ordinarie previste per il decorso del procedimento di reclamo-mediazione.

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