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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8092/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava il decreto della Corte di appello che aveva rideterminato la pericolosità sociale di Mazzei Salvatore al solo periodo 2001-2003 e aveva disposto una perizia sui redditi e sulla provenienza dei beni. Il ricorso articolava due censure principali: (1) violazione di legge in relazione agli artt. 125 c.p.p. e 24 d.lgs. n.159/2011 contestando il criterio peritale che aveva considerato le quote di ammortamento dei beni aziendali come fonte di risorse disponibili (si sostiene che le quote di ammortamento siano mera posta di bilancio e non cash disponibile); (2) errata applicazione degli artt. 4 e 16 d.lgs. n.159/2011 e dell'art. 16‑quater d.l. n.8/1991 con riferimento alla limitazione del periodo di pericolosità ai soli anni 2001-2003, deducendo che la Corte di appello avrebbe trascurato numerosi elementi sintomatici della pericolosità qualificata e che la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni andava valutata anche con riferimento al periodo successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che le doglianze presentate erano in realtà censure di merito o vizi della motivazione (illogicità/contraddittorietà) non sindacabili in sede di legittimità salvo che sia denunciata una motivazione inesistente o meramente apparente. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la questione dell'inclusione delle quote di ammortamento fosse ampiamente trattata nel merito dal perito e dalla Corte di appello e che la motivazione non fosse meramente apparente; sul secondo motivo, ha ritenuto che la delimitazione temporale della pericolosità fosse il risultato di una valutazione di merito (tenendo conto di assoluzioni e del fatto che l'interessato era stato vittima di estorsioni) e quindi non sindacabile in cassazione. Conseguentemente è stato respinto il ricorso e confermata, per i profili impugnati, la decisione della Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle censure: la Corte ha valutato il ricorso come contestazione di merito piuttosto che di specifica violazione di legge, confermando che in materia di prevenzione la cassazione è ammessa solo per violazione di legge

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma invocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che le doglianze mosse non costituiscono una violazione di tale disposizione idonea a rendere ammissibile il ricorso, essendo questioni sostanzialmente di valutazione probatoria

  • art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamato in relazione alla definizione/valutazione della pericolosità sociale: la Corte ha considerato la delimitazione temporale operata in sede di merito come valutazione non sindacabile in cassazione

  • art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011

    Invocato dal ricorrente per contestare la durata e gli effetti della misura preventiva; la Corte ha ritenuto che la questione fosse di merito e che la motivazione della Corte di appello non fosse meramente apparente

  • art. 16‑quater d.l. n. 8 del 1991

    Richiamato nella doglianza sulla pericolosità e sulla correlazione temporale con l'acquisizione dei beni; la Corte ha tratto che tale questione richiede valutazione fattuale di merito

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Citato nel richiamo alla giurisprudenza: la Corte ha ricordato che in cassazione non è invocabile la sola manifesta illogicità della motivazione, potendo essere impugnata solo la motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n.169 del 2011

    Richiamato per affermare la regola secondo cui il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello può essere presentato solo per violazione di legge anche dopo la novella

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: censure che consistono in riesame del merito o in critiche alla valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per contestare in Cassazione la valutazione peritale (es. inclusione delle quote di ammortamento tra le fonti di risorse) è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia del tutto assente o meramente apparente; semplici dissensi metodologici sono questioni di merito.
  • La delimitazione temporale della pericolosità sociale è una valutazione di merito che tiene conto del complesso delle pronunce penali (condanne/assoluzioni) e di elementi fattuali; se adeguatamente motivata in sede di merito, non è sindacabile in cassazione.
  • Quando la perizia e il giudice di merito documentano confusione tra patrimoni personali e aziendali e spiegano il criterio valutativo, il giudizio di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare i dati contabili.
  • Per ottenere successo in cassazione in materia di misure di prevenzione è strategico inquadrare le doglianze come specifiche violazioni di legge o come una manifestazione di motivazione inesistente/apparente, evitando lamentele che si risolvono in un pur legittimo dissenso valutativo.

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