Cassazione Penale, Ordinanza n. 36263/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 26 novembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala per il reato previsto dagli artt. 81 e 99 c.p. e 95 e 79, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. Le era stato contestato di avere indicato, nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito per il 2019 inferiore a quello effettivamente percepito e di non avere comunicato le variazioni reddituali verificatesi nel 2020. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sull’elemento soggettivo, sostenendo l’assenza della volontà di ingannare e una mera leggerezza o distrazione compilativa, sia sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata aveva rilevato, sulla base dell’accertamento tramite banca dati Serpico, un reddito 2019 di euro 14.400,00 a fronte di euro 10.715,00 dichiarati; aveva inoltre escluso l’errore nella compilazione e osservato che, non disponendo dei documenti necessari, l’interessata avrebbe dovuto rinviare la domanda. Quanto alla particolare tenuità, la Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla gravità concreta dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sull’elemento soggettivo riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata né indicare puntuali ragioni di diritto. Ha ribadito che il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è una figura speciale di falso ideologico del privato in atto pubblico, di mera condotta, che non richiede il conseguimento del profitto ingiusto; le false indicazioni o omissioni devono tuttavia essere sorrette da dolo generico, rigorosamente provato, e non è sufficiente il mero difetto colposo di controllo, salva l’ipotesi di dolo eventuale. Nel caso concreto, la motivazione di merito aveva escluso l’errore e ritenuto consapevole la dichiarazione non veritiera; inoltre, l’omessa comunicazione delle variazioni reddituali avrebbe comportato la revoca del beneficio. Anche la censura ex art. 131-bis c.p. è stata dichiarata inammissibile perché meramente reiterativa e non idonea a evidenziare vizi della motivazione: il diniego era fondato sulla gravità delle concrete modalità del fatto, valutazione riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
in materia di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o omissioni, anche parziali, integranti l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a prescindere dall'effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette da dolo generico, da provare rigorosamente.
Le false indicazioni o omissioni rilevanti ai fini del reato devono essere sorrette da dolo generico, da provare rigorosamente; l’effettiva sussistenza dei requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio è irrilevante per l’integrazione dell’elemento oggettivo.
il reato contestato costituisce figura speciale del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, al pari di questo, è reato di mera condotta, il cui perfezionamento prescinde dal conseguimento di un ingiusto profitto, previsto invece come circostanza aggravante.
Il reato contestato è una figura speciale del falso ideologico del privato in atto pubblico e si perfeziona con la condotta dichiarativa, senza necessità del conseguimento di un ingiusto profitto, che rileva invece come aggravante.
Per «legge diversa dalla legge penale», ai sensi dell'art. 47 cod. pen., deve invece intendersi soltanto la disposizione originariamente destinata a disciplinare rapporti non penali e non incorporata, neppure implicitamente, nella norma incriminatrice.
L’errore su una disposizione extrapenale può rilevare ai sensi dell’art. 47 c.p. soltanto se la disposizione è originariamente destinata a regolare rapporti non penali e non è incorporata, neppure implicitamente, nella norma incriminatrice.
secondo cui l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, espressamente richiamato dall'art. 95 del medesimo decreto, non costituisce legge extrapenale.
La disposizione sui requisiti per l’ammissione al patrocinio, richiamata dalla norma incriminatrice, non costituisce legge extrapenale ai fini dell’errore disciplinato dall’art. 47 c.p.
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del caso concreto, condotta, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, nonché, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della condotta successiva al reato.
La particolare tenuità va valutata congiuntamente considerando le peculiarità concrete del fatto, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e, dopo le modifiche del 2022, la condotta successiva al reato.
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità del caso concreto, condotta, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., alla luce delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, nonché, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, della condotta successiva al reato.
I criteri dell’art. 133, comma 1, c.p. guidano la valutazione della particolare tenuità attraverso le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000,00.
La sentenza di merito l'ha ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 99 cod. pen. e 95, 79 lett. d) d.p.r. n. 115/2002.
La norma è richiamata quale titolo di continuazione del reato contestato, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
La sentenza di merito l'ha ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 99 cod. pen. e 95, 79 lett. d) d.p.r. n. 115/2002.
La norma è richiamata quale aggravante della recidiva nella condanna di merito, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115/2002
La sentenza di merito l'ha ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 99 cod. pen. e 95, 79 lett. d) d.p.r. n. 115/2002.
La disposizione è indicata tra quelle in base alle quali è stata pronunciata la condanna, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Il reato previsto dall’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 è una figura speciale di falso ideologico del privato in atto pubblico e un reato di mera condotta: il suo perfezionamento non richiede il conseguimento di un ingiusto profitto, che rileva come circostanza aggravante.
- Le false indicazioni o omissioni, anche parziali, nella procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere sorrette da dolo generico, rigorosamente provato; il mero difetto colposo di controllo non è sufficiente, salva l’ipotesi di dolo eventuale.
- L’errore sulla legge penale comprende l’errore sulla struttura del reato e quello relativo a norme, nozioni o termini extrapenali incorporati nella fattispecie incriminatrice; l’errore su legge diversa rileva invece soltanto per disposizioni originariamente estranee alla materia penale e non incorporate nella norma incriminatrice.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle circostanze concrete, incluse modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e condotta successiva al reato. Non è necessario esaminare ogni criterio, ma il giudice deve motivare sulle concrete modalità del comportamento; la valutazione è sindacabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- I motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito, senza un’analisi critica della motivazione impugnata e senza puntuali ragioni di diritto, sono inammissibili.
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