Sentenza del 10/06/2015 n. 2541 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Ristretta base azionaria - Dividendi occultati - Imputazione reddituale soci - Reddito imponibile - Abbattimento 60% - Omesso riconoscimento - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui aveva tassato integralmente ai soci i dividendi occultati. L'Amministrazione avrebbe dovuto applicare l'abbattimento del 60% e sottoporre a tassazione soltanto il 40% del maggior reddito imputato per trasparenza. Ne consegue l'annullamento o la rideterminazione degli avvisi nella parte eccedente tale quota imponibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito dell'accertamento di maggiori ricavi o redditi non dichiarati nei confronti della società, l'Amministrazione finanziaria aveva imputato ai soci, per presunta distribuzione di dividendi occultati, l'intero maggior reddito accertato. La pretesa era contestata perché, anche nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base azionaria e di presunzione di distribuzione degli utili ai soci, il reddito imputabile a questi ultimi non doveva essere assoggettato a tassazione per l'intero importo, ma soltanto nella misura imponibile del 40% prevista per il periodo d'imposta 2007.
Norme richiamate
Regime di tassazione dei dividendi vigente per l'anno d'imposta 2007
I dividendi imputati ai soci erano imponibili nella misura del 40%, con esclusione del restante 60%.
Anche quando la distribuzione degli utili viene desunta presuntivamente dalla ristretta base azionaria della società, ai soci deve essere attribuita soltanto la quota fiscalmente imponibile prevista dalla normativa vigente, non l'intero utile accertato.
Principio della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base azionaria
La ristrettezza della compagine sociale può consentire di presumere, salvo prova contraria, che il maggior reddito accertato alla società sia stato distribuito ai soci. Tale presunzione riguarda però l'esistenza della distribuzione e non elimina le regole sulla determinazione della quota imponibile dei dividendi.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con compagine sociale ristretta, il maggior reddito accertato in capo alla società può essere presuntivamente imputato ai soci come utile extracontabile distribuito, salvo prova contraria.
- L'imputazione ai soci non autorizza l'Amministrazione a tassare automaticamente il 100% dell'importo: deve essere applicata la percentuale di imponibilità dei dividendi prevista per lo specifico anno d'imposta.
- Se l'avviso di accertamento considera imponibile l'intero dividendo invece della sola quota fiscalmente prevista, la pretesa è illegittima almeno per la parte eccedente e deve essere rideterminata.
- La verifica deve essere effettuata distinguendo tra la validità della presunzione di distribuzione e la corretta quantificazione dell'imponibile del socio: sono profili autonomi.
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