Cassazione Penale, Ordinanza n. 39886/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la persona offesa, escussa in dibattimento, non fosse stata in grado di confermare il precedente riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini; pertanto, quel riconoscimento, unitamente alle dichiarazioni predibattimentali rese fuori dal contraddittorio, non sarebbe stato sufficiente a provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse criticamente con la motivazione della sentenza di appello e si limitasse a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo logico e congruo gli elementi probatori: il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini e confermato in dibattimento dalla persona offesa, che aveva spiegato di averlo eseguito sulla base di ricordi ancora nitidi; la ripresa video dell'imputata, il giorno del fatto e in orario prossimo, in zona contigua al luogo del reato e con gli stessi abiti poi riscontrati al controllo di polizia. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
artt. 624, 625 c.p.
artt. 624, 625 comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen.
il fatto contestato è stato inquadrato come furto aggravato, per le aggravanti richiamate dalla sentenza di merito e confermate in cassazione
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
la decisione richiama implicitamente il tema della valutazione degli elementi di prova e della regola di giudizio, ribadendo che il giudice di merito aveva motivato in modo logico e congruo sulla responsabilità
art. 533 c.p.p.
il ricorso contestava la sufficienza probatoria ai fini dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il riconoscimento fotografico effettuato nelle indagini preliminari può concorrere validamente a fondare l'affermazione di responsabilità anche se non viene ripetuto in dibattimento, purché il dichiarante confermi di averlo eseguito positivamente e spieghi l'impossibilità di reiterarlo per il decorso del tempo.
- L'individuazione personale o fotografica costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e può valere come dichiarazione probatoria, la cui forza deriva dalla conferma resa in dibattimento.
- Quando la motivazione di merito valorizza in modo coerente più elementi convergenti di identificazione dell'autore del fatto, la censura di insufficienza probatoria non supera il vaglio di legittimità se si risolve in una mera contestazione fattuale.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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