Sentenza n. 273/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza del Tribunale di Gela – Sezione Lavoro del 21/09/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale di Gela, notificata il 9 ottobre 2024 e divenuta definitiva il 25 febbraio 2025. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto alla Carta del docente e condannato il Ministero all'accredito di euro 1.500,00. Il ricorso è stato notificato il 1° maggio 2025 e depositato il 4 maggio 2025, quando l'amministrazione non aveva ancora adempiuto. Dopo l'instaurazione del giudizio, l'amministrazione ha avviato la procedura di accredito il 12 maggio 2025 e ha comunicato il 13 maggio 2025 l'avvenuto caricamento dell'intero importo sul borsellino elettronico della ricorrente, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha eseguito integralmente il giudicato nel corso del processo. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso, rendendo necessaria l'azione di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L'esecuzione integrale del giudicato intervenuta nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla notificazione e al deposito del ricorso non esclude la necessità di regolare le spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, è considerata soccombente l'amministrazione che adempie tardivamente agli obblighi derivanti dal giudicato, quando il suo ritardo abbia reso necessaria la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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