Cassazione Civile, Sentenza n. 14982/2020 del 15/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati recuperati IVA, IRAP, IRPEF e contributi previdenziali sulla base della rideterminazione del maggior reddito imponibile, dovuta all'inattendibilità delle scritture contabili dell'impresa familiare da lui esercitata nel commercio all'ingrosso di oli lubrificanti e carburante. La CTP accolse parzialmente il ricorso. L'Agenzia delle Entrate propose appello principale e il contribuente appello incidentale. La CTR per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza depositata il 4 giugno 2013, accolse l'appello principale dell'Ufficio e dichiarò inammissibile quello incidentale, ritenendo che non fosse stato notificato all'appellante principale. Il contribuente propose ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Con il secondo motivo denunciò, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, contestando che l'appello incidentale dovesse essere notificato alla controparte; gli altri nove motivi riguardavano ulteriori profili della controversia, ma il testo non ne specifica il contenuto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che nel processo tributario l'appello principale deve essere notificato alle altre parti, mentre l'appello incidentale va depositato insieme alle controdeduzioni e non deve essere notificato all'appellante principale. Poiché risultava che il contribuente aveva depositato l'impugnazione incidentale insieme alle controdeduzioni, tale adempimento era sufficiente a garantirne l'ammissibilità; la CTR aveva quindi erroneamente dichiarato inammissibile l'appello incidentale. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per decidere la controversia e liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 53 e 54 D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni
Nel processo tributario l'appello principale deve essere notificato alle altre parti e poi depositato nei termini; l'appello incidentale è invece proposto mediante deposito insieme alle controdeduzioni e non richiede notificazione all'appellante principale.
art. 23 D.Lgs. n. 546/1992
Nel caso che occupa è pacifico che l’appellato aveva depositato la propria impugnazione incidentale in uno alle controdeduzioni (cfr. p. 2, secondo cpv. della motivazione), il che, dando seguito all’ultimo principio di diritto citato, deve considerarsi sufficiente – diversamente da quanto statuito dalla C.T.R. – a garantirne l’ammissibilità.
Il deposito dell'appello incidentale insieme alle controdeduzioni è sufficiente a renderlo ammissibile; non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di non essere stato notificato all'appellante principale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo – da esaminare per primo per evidenti questioni di pregiudizialità logica – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da esso contribuente, “in quanto non risulta essere stato notificato all’appellante principale”.
La disposizione è richiamata quale parametro processuale della censura di legittimità relativa alla violazione o falsa applicazione delle norme che disciplinano l'appello incidentale tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello principale deve essere notificato alle altre parti e successivamente depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita; l'appello incidentale, invece, va depositato insieme alle controdeduzioni e non deve essere notificato all'appellante principale.
- Il deposito dell'appello incidentale insieme alle controdeduzioni è sufficiente a garantirne l'ammissibilità: la mancata notificazione all'appellante principale non giustifica la declaratoria di inammissibilità.
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